Ordinanza n. 1554/2026 - Roma, Sezione 2Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero del Turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 25 febbraio 2025 e non concluso entro il termine del 27 marzo 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rizzello Chiara il 7 febbraio 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del preavviso di rigetto del 7 novembre 2025, nonché del rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 9 dicembre 2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Preavviso di rigetto del riconoscimento e successivo diniego del riconoscimento della qualifica di guida turistica e/o accompagnatore turistico; anteriormente, silenzio serbato dal Ministero del Turismo sull’istanza presentata il 25 febbraio 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero del Turismo sull’istanza presentata il 25 febbraio 2025, non definita entro il 27 marzo 2025. Con motivi aggiunti ha poi impugnato il preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e il provvedimento definitivo del 9 dicembre 2025, recante il rigetto della richiesta di riconoscimento della qualifica di guida turistica e/o accompagnatore turistico, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato, quanto al merito cautelare, che allo stato non risultava depositata documentazione comprovante il possesso del requisito previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 206/2007, e in particolare l’esercizio in Germania, dove la professione di guida turistica non risulta regolamentata, dell’attività per almeno un anno. Quanto alla domanda avverso il silenzio, i difensori della ricorrente hanno dichiarato in udienza la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il silenzio era venuto meno per effetto dell’adozione del provvedimento definitivo.
La decisione
Il TAR ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., poiché la sopravvenienza del provvedimento definitivo aveva fatto venir meno il silenzio impugnato e i motivi aggiunti richiedevano la trattazione della domanda di annullamento. Ha inoltre disposto la cancellazione del ricorso avverso il silenzio dal ruolo della camera di consiglio fissata per il 24 marzo 2026, in ragione della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse. La domanda cautelare è stata respinta per mancanza sia del fumus boni juris, non risultando comprovato il requisito professionale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 206/2007, sia del periculum in mora, avuto riguardo alla natura pretensiva dell’interesse azionato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. 206/2007
Il possesso del requisito relativo all’esercizio della professione per almeno un anno nello Stato membro in cui la professione non è regolamentata deve essere comprovato documentalmente ai fini del riconoscimento professionale.
art. 31 c.p.a.
La domanda contro il silenzio perde interesse quando l’amministrazione adotta il provvedimento definitivo richiesto, con conseguente necessità di considerare la sopravvenienza nel processo.
art. 117 c.p.a.
Il rito speciale contro il silenzio non prosegue, quanto alla domanda originaria, quando il silenzio viene meno per effetto dell’adozione del provvedimento definitivo e la parte dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Quando nel corso del giudizio emergono esigenze di trattazione secondo un rito diverso, il giudice può disporre la conversione del rito; nel caso concreto, il rito camerale è stato convertito in ordinario per la trattazione dell’impugnazione del provvedimento definitivo.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza congiunta del fumus boni juris e del periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti insussistenti.
Massime di principio
- L’adozione, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio, del provvedimento definitivo sull’istanza determina il venir meno dell’inerzia; se la parte dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, la domanda avverso il silenzio non deve più essere esaminata nel merito.
- Quando il provvedimento sopravvenuto viene impugnato con motivi aggiunti e la controversia deve essere trattata secondo il rito ordinario, il giudice dispone la conversione dal rito camerale a quello ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
- In sede cautelare, il requisito professionale richiesto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche deve risultare, allo stato degli atti, adeguatamente documentato; la mancata produzione della prova relativa all’esercizio professionale per almeno un anno impedisce il riconoscimento del fumus boni juris.
- La natura pretensiva dell’interesse all’adozione di un provvedimento favorevole non esclude in assoluto il periculum in mora, ma impone una specifica dimostrazione del pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale dimostrazione, la tutela cautelare deve essere negata.
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