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Ordinanza

Ordinanza n. 4106/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto della Direzione Generale per il Personale Militare emesso in data 27 maggio 2026 e notificato in data 4 giugno 2026, con cui è stata disposta nei confronti del Graduato Aiutante -OMISSIS- la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l’effetto, la cessazione dal servizio permanente; - del verbale e del giudizio della Commissione di Disciplina del 26 marzo 2026, con cui il ricorrente è stato dichiarato “contumace” e giudicato “non meritevole di conservare il grado”; - dell’atto di deferimento alla Commissione di Disciplina del 17 febbraio 2026; - della relazione finale dell’Ufficiale Inquirente del 13 gennaio 2026 e di tutti gli atti dell’inchiesta formale compiuti successivamente al provvedimento di sospensione del procedimento; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2025, nella parte in cui la disposta sospensione dei termini del procedimento è stata illegittimamente violata e disapplicata dalla stessa Amministrazione procedente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente

Giustizia amministrativa202607225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e conseguente cessazione dal servizio permanente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 27 maggio 2026, notificato il 4 giugno 2026, con cui è stata disposta la perdita del grado per rimozione disciplinare e la cessazione dal servizio permanente, nonché gli atti presupposti, tra cui il verbale e il giudizio della Commissione di Disciplina, l’atto di deferimento, la relazione finale dell’Ufficiale Inquirente e gli atti dell’inchiesta formale. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione del principio di effettiva partecipazione al procedimento disciplinare e l’illegittima violazione o disapplicazione della sospensione dei termini del procedimento disposta dall’Amministrazione. Il procedimento disciplinare era stato avviato a fronte di una sentenza penale irrevocabile di condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione per violazione dell’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha considerato che le censure relative alla dedotta lesione dell’effettiva partecipazione endoprocedimentale non consentissero, allo stato della fase cautelare, un positivo apprezzamento della fondatezza del ricorso. La rilevanza della condanna penale irrevocabile è stata evidenziata quale presupposto del provvedimento disciplinare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    La condanna penale irrevocabile per la violazione di tale disposizione è indicata come fatto posto a fondamento del procedimento e del provvedimento disciplinare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la deduzione di una lesione della partecipazione procedimentale non comporta l’accoglimento della sospensiva quando, alla luce degli elementi disponibili, non consenta un positivo apprezzamento del fumus boni iuris.
  • La presenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna può costituire il presupposto fattuale del procedimento disciplinare militare e deve essere considerata nella valutazione cautelare della legittimità della sanzione espulsiva.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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