Cassazione Penale, Sentenza n. 22308/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 26/10/2020 e l'annullamento dell'ordine di carcerazione emesso a seguito di quella condanna. Il Tribunale di Avellino aveva rigettato l'istanza sostenendo che, all'udienza del 26/10/2020, il dispositivo indicava il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione (termine poi rispettato), e che quindi non era necessaria alcuna notifica ex art. 548, comma 2, c.p.p.; inoltre la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello indicato nella motivazione depositata non costituiva causa di nullità e poteva essere corretta come errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la contraddittorietà tra l'indicazione del termine letta in udienza (90 giorni) e l'assenza di qualsiasi termine nella motivazione depositata in cancelleria abbia indotto in errore l'imputato non presente alla lettura del dispositivo, il quale ha legittimamente atteso la notifica dell'avviso di deposito ex art. 548, comma 2, c.p.p. Tale equivoco, proveniente dall'organo giurisdizionale, costituisce causa di scusabilità ai sensi dell'art. 175, comma 1, c.p.p.; la Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di Avellino per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 548, comma 2, codice di procedura penale
La norma impone la notifica dell'avviso di deposito dell'estratto della sentenza quando l'imputato non era presente alla lettura del dispositivo; la Corte ha ritenuto che, in presenza di una motivazione depositata senza indicazione di termine, la mancata notifica ha effettivamente ingenerato nell'imputato l'attesa dell'avviso, incidendo sulla tempestività dell'impugnazione.
art. 175, comma 1, codice di procedura penale
La Corte ha applicato il concetto di scusabilità dell'omissione dell'impugnazione: l'errore di valutazione dei termini da parte dell'imputato è stato considerato scusabile poiché originato da indicazioni contraddittorie fornite dall'ufficio giudicante e decisive per la scelta temporale dell'impugnazione.
art. 130, codice di procedura penale
La norma prevede la procedura di correzione di errori materiali. La Corte ha tuttavia escluso che la dicotomia qui rilevata potesse essere risolta automaticamente con tale procedura quando gli effetti processuali della discrepanza incidono sulla possibilità di proporre impugnazione; dunque l'art. 130 non può neutralizzare gli effetti pregiudizievoli per una prerogativa difensiva irrinunciabile.
art. 544, comma 3, codice di procedura penale
Richiamato nel testo per evidenziare che dalla motivazione depositata poteva risultare un deposito oltre i termini, contribuendo così al quadro di incertezza sui termini applicabili all'impugnazione.
Massime di principio
- Quando vi è discrepanza tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo riportato nella motivazione depositata, occorre valutare gli effetti pratici di tale dicotomia: non sempre può essere sanata automaticamente come mero "errore materiale" se incide su diritti difensivi fondamentali (es. il diritto di impugnare).
- La mancata notifica dell'avviso di deposito ex art. 548, comma 2, c.p.p. può essere rilevante quando l'imputato non era presente alla lettura del dispositivo e la documentazione depositata in cancelleria non fornisce indicazioni chiare sui termini; in tali casi la mancata impugnazione può essere ritenuta scusabile ai sensi dell'art. 175 c.p.p.
- La regola di prevalenza del dispositivo letto in udienza sul dispositivo scritto non è assoluta: la giurisprudenza richiede un esame caso per caso, considerando la pregnanza degli elementi della motivazione che possano manifestare la volontà decisoria del giudice.
- Prima di respingere una richiesta di rimessione in termini per mancata impugnazione, il giudice deve accertare se l'errore che ha indotto l'omissione sia derivato da un'informazione contraddittoria o fuorviante proveniente dall'organo giudicante; se così, può sussistere una giustificazione oggettiva per la mancata impugnazione.
- La procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 c.p.p.) non è uno strumento che può essere utilizzato per aggirare le conseguenze processuali rilevanti per le garanzie difensive; se la rettifica influisce su diritti di difesa, va considerata con cautela.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22093/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22094/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22095/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22096/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22098/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22102/2023 del 23/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →