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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20194/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza) e patrimoniale (confisca di immobili e disponibilità finanziarie). Il ricorrente contestava: 1) l'accertamento della condizione di pericolosità (sia generica che specifica), sostenendo l'assenza dei requisiti di legge per la sua attualità per via di condanne remote, assoluzioni per fatti del 2001-2002, la cessazione di condotte illecite dal 2003 e il lungo periodo di allontanamento da contesti illeciti; 2) la mancata valutazione della temporalità della pericolosità; 3) l'illegittimità della confisca per mancanza di prova della sproporzione dei beni rispetto a redditi leciti e per l'esistenza di provenienze lecite (donazioni) e per la mancata valutazione della consulenza tecnica prodotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi dedotti si risolvessero in una contestazione della valutazione logica e probatoria svolta dalla Corte d'appello (materia non sindacabile in sede di legittimità se fondata su apprezzamenti di fatto e motivazione), e che le censure non individuassero specifiche violazioni di legge. La Corte ha confermato l'analitica motivazione dell'appello circa la sussistenza e l'attualità della pericolosità (richiamando condanne, contatti emersi in processi di assoluzione, e un episodio del 2021), e la valutazione sulla sproporzione patrimoniale e l'assenza di prova della provenienza lecita delle risorse. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Il reato previsto dall'art. 74 è stato utilizzato per fondare la dimensione specifica della pericolosità; la Corte d'appello ha ritenuto che la partecipazione ad associazioni funzionali allo spaccio e i contatti con ambienti di narcotraffico supportassero la sussistenza della pericolosità specifica.

  • art. 581 lett. c) c.p.p.

    Richiamato nella motivazione sull'ammissibilità dei motivi di cassazione: il difetto di indicazione di motivi specifici può costituire causa di inammissibilità quando i motivi risultino generici.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Richiamato in relazione ai motivi nuovi: la Corte sottolinea che l'indicazione generica di motivi origina inammissibilità anche se successivamente si depositano integrazioni nei termini, se i motivi originari sono viziati nella forma sostanziale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in materia penale: condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in euro 3.000.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente contestare la valutazione logico-probatoria della Corte di merito: il ricorso deve indicare specifiche violazioni di legge o vizi formali di motivazione, altrimenti è inammissibile.
  • Nelle misure di prevenzione la Corte può fondare la sussistenza e l'attualità della pericolosità anche su condanne pregresse, contatti emergenti da altri procedimenti e comportamenti recenti che mostrano persistenza di collegamenti con ambienti illeciti; l'anzianità cronologica dei fatti non esclude automaticamente la pericolosità se ricorrono elementi di persistenza o recenti episodi riprovevoli.
  • Per contrastare efficacemente provvedimenti patrimoniali di confisca è necessario fornire elementi probatori precisi e documentati sulla provenienza lecita dei beni e sulla proporzione rispetto ai redditi leciti; semplici affermazioni di donazioni o valutazioni tecniche non considerate decisive dalla Corte d'appello possono non bastare.
  • La mancata tempestiva e specifica indicazione dei motivi di ricorso (art. 581 lett. c) c.p.p.) espone al rischio di inammissibilità: chi impugna deve predisporre motivi chiari e legalmente fondati già nel ricorso principale, non solo con memorie successive.
  • L'inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.), perciò valutare preventivamente la fondatezza giuridica del ricorso è essenziale prima del deposito.

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