Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23622/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che, riformando la decisione del Tribunale, aveva escluso la formula assolutoria per insussistenza del fatto e confermato la rilevanza penale della condotta. Il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 515 c.p. e un vizio di motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Secondo la Corte, però, le censure erano meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese, e in sostanza miravano a rimettere in discussione il quadro fattuale, non a evidenziare reali illogicità della motivazione nei limiti del sindacato di legittimità ex art. 606 c.p.p. La vicenda riguardava beni detenuti per la vendita sui quali era stato apposto il marchio CE senza che fossero rinvenute dichiarazioni di conformità; la Corte di merito aveva ritenuto che ciò facesse apparire ai consumatori un marchio di sicurezza europeo in assenza della documentazione necessaria, configurando così una condotta di vendita di cose di qualità diversa da quella dichiarata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello e ha confermato il principio secondo cui integra il delitto di frode in commercio l'apposizione del marchio CE su prodotti per i quali, al momento della messa in vendita, l'operatore economico sia privo della dichiarazione di conformità del produttore o fabbricante, poiché tale documentazione è precondizione necessaria per la marcatura. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 515 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata dal ricorrente; la Corte ne conferma la riconducibilità alla condotta di vendita di beni presentati come conformi tramite marchio CE privo di adeguata dichiarazione di conformità, configurando cose di qualità diversa da quella dichiarata.

  • art. 606 c.p.p.

    Delimita il perimetro del controllo di legittimità: non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del fatto e delle prove, ma solo denunciare reali vizi di motivazione o violazioni di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Regolamento n. 765/2008/CE

    La dichiarazione di conformità del produttore o fabbricante è indicata come precondizione necessaria per l'apposizione della marcatura CE.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è applicabile quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza indicare specifiche illogicità della motivazione o reali violazioni di legge.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o della ricostruzione del fatto, poiché tali profili esulano dal sindacato ex art. 606 c.p.p.
  • L'apposizione del marchio CE su prodotti posti in vendita, in assenza della dichiarazione di conformità del produttore o fabbricante, può integrare il delitto di frode in commercio perché il bene viene presentato come avente qualità diverse da quelle realmente attestabili.
  • La dichiarazione di conformità costituisce precondizione necessaria della marcatura CE; la sua mancanza incide sulla conformità del prodotto e sulla correttezza dell'informazione commerciale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.