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Sentenza

Sentenza n. 767/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’anterolistesi di L4 e conseguente diniego di liquidazione dell’equo indennizzo, fondati sul parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione della Guardia di Finanza, la nota di trasmissione e il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con cui era stata esclusa la dipendenza dal servizio dell’infermità denominata “Anterolistesi di L4 ad Impegno Funzionale EMG Accertato”, chiedendo anche l’equo indennizzo. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione e plurime figure di eccesso di potere: difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, incongruità, inattendibilità, insufficienza e apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che il Comitato non avrebbe adeguatamente considerato le condizioni della missione internazionale in Afghanistan svolta nel 2012, durante la quale il militare avrebbe operato per circa sei mesi indossando equipaggiamento e armamento del peso complessivo di oltre 30 kg, effettuando spostamenti su veicoli blindati, svolgendo attività di vigilanza e permanendo a lungo in posizione eretta. Ha inoltre valorizzato il precedente riconoscimento, nel 2004, della dipendenza da causa di servizio di patologie cervicali e ha sostenuto l’esistenza di un rapporto causale o almeno concausale tra il servizio e la patologia lombare. Secondo il ricorrente, il parere sarebbe stato stereotipato e avrebbe erroneamente escluso la rilevanza delle condizioni lavorative, limitandosi a rilevare l’assenza di traumi lombari documentati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha affermato che, per il personale dei comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, una patologia può essere riconosciuta dipendente da causa di servizio quando derivi da mansioni non conformi alla qualifica o svolte in violazione delle norme di sicurezza, da un impiego prolungato nel tempo in condizioni causalmente rilevanti, oppure da eventi traumatici verificatisi in servizio. Per il personale militare, tuttavia, l’ordinaria esposizione alle attività proprie della qualifica e alle condizioni previste per le missioni internazionali non è di per sé sufficiente: occorre un quid pluris rappresentato da condizioni prolungate e particolarmente disagiate o da un evento traumatico. Nel caso concreto, la missione in Afghanistan era durata soltanto sei mesi, si era svolta circa undici anni prima della diagnosi della patologia e non risultavano eventi traumatici lombari accertati da strutture ospedaliere o da sanitari militari. I periodi di riposo medico erano riferibili al riacutizzarsi di una patologia preesistente e non costituivano prova dell’insorgenza della nuova patologia. Il ricorrente, inoltre, non aveva collegato l’infermità alle attività svolte sul territorio nazionale. Il precedente riconoscimento di patologie cervicali del 2004 non rendeva contraddittorio il diniego, poiché quelle patologie erano state riconosciute sulla base di un evento traumatico o di specifiche relazioni amministrative e precedevano la missione in Afghanistan. Il Comitato aveva comunque dato conto di tali precedenti nel preambolo del parere, sicché non vi era travisamento né difetto di istruttoria. La relazione del consulente di parte si limitava a riproporre le condizioni disagiate della missione, senza fornire elementi idonei a dimostrare l’idoneità temporale e causale di tale missione a provocare una patologia diagnosticata undici anni dopo. Anche il richiamo a una precedente sentenza del TAR Abruzzo è stato ritenuto non pertinente, in ragione della diversa situazione concreta e del diverso contesto operativo. Il Tribunale ha inoltre dichiarato inconferente la documentazione relativa alle patologie connesse all’uranio impoverito, non menzionate nel ricorso né negli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto il parere sufficientemente motivato e non apodittico alla luce delle circostanze concretamente esaminate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo a sostegno dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Per il personale dei comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia richiede la dimostrazione che essa derivi da mansioni non conformi alla qualifica o svolte in violazione delle norme di sicurezza, da un impiego prolungato in condizioni causalmente rilevanti oppure da uno specifico evento traumatico verificatosi in servizio.
  • L’ordinaria esposizione del personale militare alle condizioni proprie della qualifica e alle modalità operative previste per una missione internazionale non è, di per sé, sufficiente a fondare la dipendenza da causa di servizio; è necessario un quid pluris costituito da condizioni lavorative prolungate e particolarmente disagiate o da un evento traumatico accertato.
  • La mera coincidenza anatomica tra una patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio e una successiva infermità non dimostra il nesso causale o concausale tra il servizio e la nuova patologia, soprattutto quando le patologie precedenti siano fondate su distinti eventi traumatici o su specifiche risultanze istruttorie.
  • La distanza temporale molto significativa tra lo svolgimento del servizio allegato come causa e la prima diagnosi della patologia può escludere l’idoneità causale dell’attività lavorativa, quando il ricorrente non fornisca elementi medici e fattuali specifici che colleghino il servizio all’insorgenza dell’infermità.
  • Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non è viziato da difetto di istruttoria o motivazione quando esamina i precedenti sanitari rilevanti e indica, sulla base delle circostanze documentate, l’assenza di traumi o di condizioni di servizio temporalmente e causalmente idonee a provocare la patologia.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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