Cassazione Penale, Ordinanza n. 35001/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata aveva riportato condanna in primo grado per concorso in bancarotta fraudolenta; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il primo motivo di appello e confermato nel resto la decisione, negando l'attenuante della speciale tenuità del fatto prevista dalla disciplina fallimentare. Nel ricorso per cassazione, proposto dalla difesa, è stato dedotto un solo motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione della speciale tenuità del fatto ex art. 219, ultimo comma, l.f. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine massimo per impugnare, calcolato tenendo conto del deposito della sentenza, del termine ordinario per impugnare e del termine aggiuntivo per l'imputata assente in primo grado.
Norme richiamate
artt. 110, 216, comma 1 nn. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1 l.f.
Richiamati come base della condanna pronunciata nei gradi di merito per il delitto fallimentare contestato in concorso.
art. 219, ultimo comma, l.f.
Norma invocata nel ricorso quale base per ottenere o contestare la speciale tenuità del fatto, la cui applicazione è stata negata nei giudizi di merito.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Utilizzato per il calcolo del termine aggiuntivo di quindici giorni per impugnare in favore dell'imputata assente in primo grado.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso per cassazione quando la causa di inammissibilità è immediatamente rilevabile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine ultimo di impugnazione, computato considerando il deposito della sentenza, il termine ordinario per impugnare e, se spettante, l'ulteriore termine previsto per l'imputato assente in primo grado.
- Quando l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività è immediatamente rilevabile dagli atti, la Corte di cassazione può dichiararla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
- Le censure inerenti al merito della decisione impugnata restano assorbite se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali preliminari come la tardività.
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