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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28314/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un’istanza proposta nell’interesse di un condannato ai sensi dell’art. 130 c.p.p. per ottenere la correzione di un’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, riconosciuta la continuazione tra reati oggetto di quattro sentenze di condanna, aveva rideterminato la pena complessiva in anni trenta di reclusione senza però indicare espressamente la data di decorrenza della pena. La difesa sosteneva che si trattasse di una mera omissione materiale, perché la data di inizio del periodo di detenzione era pacificamente risultante dagli atti e coincideva con il 01/04/2003, data da cui avrebbe dovuto decorrere la pena unitaria. Il ricorso per cassazione censurava la decisione di rigetto dell’istanza deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 130 c.p.p., assumendo che l’indicazione della data fosse necessaria per la concreta esecuzione della pena residua.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 130 c.p.p. consenta solo la correzione di errori materiali o omissioni che non comportino una modificazione essenziale dell’atto e che riguardino elementi necessariamente già compresi nella decisione; non è invece possibile integrare il provvedimento con una statuizione nuova, tanto più quando l’elemento richiesto deve essere determinato da altra autorità giudiziaria. La data di decorrenza della pena e il calcolo del presofferto spettano infatti al Procuratore generale nell’ordine di esecuzione ex artt. 655 e 656 c.p.p., non al giudice dell'esecuzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    Consente la correzione di errori materiali o omissioni in sentenze, ordinanze e decreti non più impugnabili, solo se l'eliminazione non comporta modificazione essenziale dell'atto e non introduce elementi estranei alla ratio decidendi o richieda valutazioni discrezionali.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norme indicate come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione al vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle quattro sentenze e alla rideterminazione della pena unitaria.

  • art. 655 c.p.p.

    Attribuisce al pubblico ministero la competenza a dare esecuzione alla pena e a emettere l'ordine di esecuzione, con i relativi calcoli di presofferto e pena residua.

  • art. 656 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 655 c.p.p. per indicare che la determinazione dell'inizio e della fine pena e del presofferto rientra nel procedimento di esecuzione affidato al pubblico ministero.

  • Corte cost. n. 186 del 07/06/2000

    Richiamata per escludere l'applicazione dell'esimente dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La correzione ex art. 130 c.p.p. è ammessa solo per errori materiali o omissioni che non incidano sul contenuto sostanziale del provvedimento e che si riferiscano a elementi necessariamente già presenti nella decisione.
  • Non può essere utilizzato il procedimento di correzione per introdurre una statuizione nuova o per integrare il provvedimento con un elemento che richieda una determinazione autonoma e riservata a un diverso ufficio o autorità.
  • Quando il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione e ridetermina la pena, la concretizzazione dell'esecuzione, inclusi presofferto, data di inizio della detenzione e pena residua, spetta al pubblico ministero nell'ordine di esecuzione.
  • La richiesta di precisare la decorrenza della pena non è accoglibile se essa comporta un'integrazione dichiarativa estranea ai poteri del giudice dell'esecuzione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di cause di esclusione della colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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