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Sentenza

Sentenza n. 1774/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione III Ter, n. 13507 del 9 luglio 2025, resa inter partes, concernente una rideterminazione dell’incentivo (Secondo Conto Energia) con riduzione del 25 per cento per impianto fotovoltaico.

Giustizia amministrativa202506538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento del GSE di rideterminazione della tariffa incentivante del Secondo Conto Energia, con decurtazione del 25 per cento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società titolare di un impianto fotovoltaico ammesso alle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia aveva impugnato il provvedimento con cui il GSE, all’esito di un sopralluogo e di un procedimento di verifica, aveva rideterminato la tariffa con una decurtazione del 25 per cento e disposto i relativi conguagli. Il GSE aveva rilevato che le targhe di due quadri elettrici riportavano una data di collaudo del 13 gennaio 2011, successiva al termine del 31 dicembre 2010 entro il quale dovevano essere conclusi i lavori per accedere agli incentivi previsti dall’art. 1-septies della legge n. 129/2010. La società aveva sostenuto, tra l’altro, la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e dei presupposti dell’autotutela, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. 31 gennaio 2014, la violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, nonché la prescrizione decennale del credito del GSE. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile la disciplina dell’autotutela, violato il termine ragionevole e non provata la mancata ultimazione dell’impianto entro il termine previsto. Il GSE ha appellato la sentenza deducendo, con due motivi congiunti, che il proprio intervento costituisse esercizio di un potere di accertamento e rideterminazione degli incentivi, non di annullamento d’ufficio, e che il TAR avesse erroneamente valutato la documentazione e ripartito l’onere della prova circa la sostituzione dei quadri elettrici e la loro installazione entro il 31 dicembre 2010.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che il provvedimento del GSE fosse fondato su una specifica istruttoria e su risultanze documentali precise, ossia sulle targhe dei due quadri elettrici recanti una data di collaudo successiva al termine del 31 dicembre 2010. Tali elementi non erano stati efficacemente contraddetti dalla società, che non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare né che i quadri fossero stati successivamente sostituiti né che quelli originari fossero stati trasportati e installati entro il termine utile. Il quadro elettrico è stato qualificato come componente principale dell’impianto, la cui installazione ed il collegamento elettrico dovevano risultare entro il 31 dicembre 2010; la mera dichiarazione di ultimazione dei lavori non era quindi sufficiente in assenza della necessaria dimostrazione documentale. Il Collegio ha inoltre escluso che l’attività del GSE fosse riconducibile all’autotutela decisoria ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990: il GSE esercita un potere di accertamento, doveroso e immanente, sulla spettanza degli incentivi, esercitabile per tutta la durata del rapporto incentivante e distinto dall’annullamento d’ufficio. È stata quindi ritenuta non decisiva la censura relativa al decorso del termine ragionevole dell’autotutela e non ostativa la disciplina regolamentare del 2014. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1-septies d.l. 105/2010, convertito in l. 129/2010

    Il riconoscimento delle tariffe incentivanti è subordinato alla conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010.

    Il rispetto del termine costituisce condizione per l’accesso agli incentivi; la conclusione dei lavori richiede la presenza e il collegamento degli elementi principali dell’impianto, inclusi i quadri elettrici.

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Il definitivo riconoscimento degli incentivi è subordinato alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili.

    Attribuisce al GSE un potere di verifica e accertamento sulla spettanza degli incentivi, esercitabile durante l’intera durata del rapporto incentivante; tale potere non costituisce autotutela decisoria.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disciplina dell’annullamento d’ufficio non si applica al potere del GSE di accertare la spettanza degli incentivi e rideterminarne l’importo, trattandosi di esercizio di un potere di controllo e accertamento.

  • d.m. 19 febbraio 2007

    Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire la richiesta di concessione della tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio.

    La documentazione finale deve comprendere anche elaborati grafici e fotografie idonei a dimostrare l’effettiva realizzazione dell’impianto e dei suoi componenti principali.

  • art. 11 d.m. 31 gennaio 2014

    La disciplina dei controlli e delle conseguenze delle violazioni si inserisce nel potere di verifica attribuito al GSE e non richiede la qualificazione dell’intervento come annullamento d’ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    Nel caso concreto la società, a fronte delle risultanze documentali del controllo, non ha fornito la prova della sostituzione dei quadri elettrici o della loro installazione entro il termine utile.

Massime di principio

  • Il potere del GSE di verificare, durante l’intera durata del rapporto incentivante, la spettanza degli incentivi e di rideterminarne l’importo in caso di accertata carenza dei presupposti è un potere di accertamento, doveroso e immanente, distinto dall’annullamento d’ufficio; pertanto non è soggetto ai presupposti e al termine ragionevole dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
  • Ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti previste per gli impianti fotovoltaici, la conclusione dei lavori entro il termine normativamente previsto richiede che siano installati e collegati elettricamente gli elementi principali dell’impianto, compresi i quadri elettrici.
  • La presenza, durante un controllo, di componenti principali recanti una data di collaudo successiva al termine ultimo per la conclusione dei lavori costituisce una risultanza istruttoria specifica e non una mera presunzione, soprattutto quando il soggetto responsabile non dimostri che tali componenti siano stati successivamente sostituiti.
  • Il soggetto responsabile che deduca la sostituzione successiva dei componenti contestati deve fornire documentazione idonea a dimostrare tale circostanza e, ove necessario, l’installazione dei componenti originari entro il termine utile per l’ammissione agli incentivi.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiInvalidità del provvedimentoAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaOnere della prova e principio dispositivo

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