Cassazione Penale, Sentenza n. 43643/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Mantova sostenendo: 1) violazione dell'art. 53, comma 1, L. n. 689/1981 perché il Tribunale ha sostituito la pena detentiva di 8 mesi con una pena pecuniaria nonostante, secondo la formulazione allora vigente, la sostituzione fosse consentita solo per pene detentive fino a 6 mesi; 2) omissione dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 22, comma 12-ter, d.lgs. n. 286/1998 (obbligo di pagamento del costo medio di rimpatrio) che, secondo il Procuratore generale, sarebbe dovuta conseguire alla sentenza di patteggiamento equiparata alla sentenza di condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la modifica legislativa contenuta nel d.lgs. n. 150/2022 (entrato in vigore il 30/12/2022) abbia elevato il limite per la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ad un anno; trattandosi di norma più favorevole, ai sensi dell'art. 2 c. 3 cod. pen., la stessa si applica al caso, rendendo legittima la sostituzione della pena di 8 mesi. Sul secondo motivo ha osservato che, benché sia ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento per censurare omissioni di sanzioni amministrative, l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. preclude l'applicazione delle pene accessorie quando la sentenza ex art. 444 contiene una pena detentiva non superiore a due anni, salvo i casi elencati nel comma 1-ter; l'art. 22 d.lgs. 286/1998 non rientra tra le eccezioni di cui al comma 1-ter, quindi la sanzione amministrativa accessoria non doveva essere applicata. Il ricorso è quindi rigettato e la sentenza confermata.
Norme richiamate
art. 53, legge n. 689/1981
Disciplina la possibilità di sostituire pene detentive brevi con pene pecuniarie; la Corte ha ritenuto applicabile la nuova formulazione (a seguito del d.lgs. n. 150/2022) che innalza il limite sostituibile ad un anno, favorendo l'imputato.
d.lgs. n. 150/2022
Ha modificato l'art. 53 L. 689/1981 elevando a un anno il limite della pena detentiva sostituibile con pena pecuniaria; la Corte ha applicato tale norma più favorevole ex art. 2 c. 3 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'accordo di patteggiamento; la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di questo articolo.
art. 445 cod. proc. pen.
Stabilisce che, quando la pena applicata con sentenza ex art. 444 è detentiva e non superiore a due anni, non si applicano le pene accessorie salvo i casi indicati nel comma 1-ter; la Corte ha ritenuto che la sanzione amministrativa accessoria dell'art. 22 d.lgs. 286/1998 non rientri nelle eccezioni, quindi non applicabile nel caso di patteggiamento.
art. 2 cod. pen. (comma terzo)
Principio della legge penale più favorevole nel tempo; la Corte lo ha invocato per applicare retroattivamente la modifica favorevole introdotta dal d.lgs. n. 150/2022.
art. 22, comma 12-ter, d.lgs. n. 286/1998
Prevede la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio per il lavoratore straniero assunto illegalmente; la Corte ha ritenuto che, non essendo questa sanzione prevista tra le eccezioni dell'art. 445 c. 1-ter, non debba essere applicata quando la condanna è pronunciata con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 e la pena detentiva è inferiore a due anni.
Massime di principio
- Quando una pena detentiva breve è sostituita con una pena pecuniaria va applicata, se più favorevole, la legge vigente al momento della decisione che innalzi i limiti di sostituibilità (principio della legge più favorevole ex art. 2 cod. pen.).
- Le disposizioni sulle sanzioni sostitutive (es. art. 53 L. 689/1981) possono essere considerate vere e proprie pene e valutate secondo il principio della favorevolezza nel tempo.
- La sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. con pena detentiva non superiore a due anni impedisce, in linea di principio, l'applicazione delle pene accessorie e di molte sanzioni amministrative conseguenti, salvo che la legge non inserisca espressamente la sanzione tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter.
- È ammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento quando si censurano omissioni o errata applicazione di sanzioni amministrative, ma la Corte verificherà l'operatività delle norme limitatrici previste dall'art. 445 cod. proc. pen.
- Per valutare se una sanzione amministrativa accessoria deve conseguire a una condanna deroga da patteggiamento, occorre verificare se la norma che prevede la sanzione rientra nell'elenco di eccezioni normativa (art. 445 c. 1-ter) o se la disciplina speciale dispone altrimenti.
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