Sentenza n. 894/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 27.10.2022, adottata dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Monterosso al Mare recante ordine di demolizione delle opere realizzate abusivamente sul mappale-OMISSIS-e di rimessa in pristino stato dei luoghi; - nonché l’annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, per quanto possa occorrere, della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monterosso al Mare prot. -OMISSIS- del 13.01.2022; - il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a seguito ed in conseguenza dell'impugnato provvedimento nonché del comportamento tenuto dall'intimata Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un tratto di viabilità abusiva e di rimessione in pristino dei luoghi, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a opere abusive realizzate su un terreno di sua proprietà, deducendo che l’abuso sarebbe stato commesso da un terzo a sua insaputa. Ha formulato una domanda di annullamento e una domanda risarcitoria. In primo luogo, ha sostenuto la nullità dell’ordine demolitorio per l’esistenza di un sequestro penale preventivo sulle aree interessate, ritenendo giuridicamente impossibile l’esecuzione dell’ordine. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, il difetto dei presupposti, il difetto di istruttoria e il travisamento, richiamando la figura del proprietario incolpevole e sostenendo di essere estraneo alla realizzazione dell’abuso. In terzo luogo, ha lamentato la violazione dei principi di collaborazione, buona fede, buon andamento ed economicità, poiché il Comune aveva adottato ordinanze separate, sebbene sostanzialmente identiche, nei confronti dei proprietari delle diverse aree attraversate dalla strada abusiva. Ha infine chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall’ordinanza e dal comportamento dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al sequestro penale, ha escluso che esso determini la nullità o l’invalidità dell’ordine di demolizione: il sequestro costituisce una misura cautelare temporanea che impedisce soltanto l’esecuzione materiale del ripristino finché permane, senza configurare un impedimento assoluto, poiché il destinatario può chiedere il dissequestro ai sensi dell’art. 85 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L’eventuale esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza durante il sequestro riguarda la fase esecutiva e non incide sulla validità dell’ingiunzione. Quanto alla posizione del proprietario estraneo all’abuso, il Collegio ha affermato che l’ordine di demolizione può essere legittimamente rivolto anche al proprietario non autore dell’opera, poiché l’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001 individua congiuntamente il proprietario e il responsabile dell’abuso quali destinatari della sanzione ripristinatoria. L’obbligo del proprietario ha natura reale e prescinde da dolo, colpa o buona fede. La posizione soggettiva del proprietario incolpevole può assumere rilievo, invece, ai fini dell’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale; inoltre, anche secondo l’orientamento più favorevole invocato dal ricorrente, sarebbe stato necessario dimostrare iniziative concrete, ulteriori rispetto alla mera estraneità, dirette a rendere palese tale estraneità e a costringere il responsabile dell’abuso al ripristino. Il terzo motivo è stato respinto perché l’amministrazione può adottare provvedimenti distinti riferiti alle singole aree e posizioni giuridiche coinvolte; tale modalità è anzi coerente con la possibilità di valorizzare le peculiarità della posizione di ciascun destinatario. L’unitarietà dell’illecito edilizio rileva per l’accertamento della sua sussistenza e gravità, non impone l’adozione di un unico provvedimento. La domanda risarcitoria è stata rigettata per difetto dell’ingiustizia del danno, conseguente all’infondatezza della domanda di annullamento. Spese di lite integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 380/2001
«iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all'abuso, siano però anche idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa»
I commi 2 e 3 individuano congiuntamente proprietario e responsabile dell’abuso quali destinatari dell’ordine di demolizione; l’obbligo del proprietario è reale e prescinde dalla sua responsabilità soggettiva. Il comma 4 rileva nella fase esecutiva, prevedendo l’esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza quando l’esecuzione sia temporaneamente impedita dal sequestro penale.
art. 85 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
La possibilità di chiedere il dissequestro esclude che il sequestro penale costituisca un impedimento assoluto all’ottemperanza all’ordine di demolizione.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta poiché, a fronte dell’infondatezza della domanda di annullamento, non è stato riconosciuto un danno ingiusto.
Massime di principio
- La pendenza di un sequestro penale preventivo sulle aree interessate da un abuso edilizio non determina la nullità né l’invalidità dell’ordine di demolizione, ma incide soltanto temporaneamente sulla sua esecuzione materiale; il sequestro non costituisce un impedimento assoluto, anche in ragione della possibilità di chiedere il dissequestro.
- Ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001, l’ordine di demolizione può essere legittimamente adottato congiuntamente nei confronti del proprietario dell’area e del responsabile dell’abuso, anche quando il proprietario non abbia realizzato l’opera e sia estraneo all’illecito sotto il profilo soggettivo.
- L’obbligo del proprietario di consentire il ripristino dell’area ha natura reale e prescinde da dolo, colpa o buona fede nella realizzazione dell’abuso; la condizione di proprietario incolpevole può rilevare, in particolare, ai fini dell’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale.
- L’adozione di ordinanze di demolizione separate per ciascuna proprietà coinvolta da un illecito edilizio unitario è legittima, poiché l’amministrazione può incidere distintamente sulle singole posizioni giuridiche e consentire la considerazione delle peculiarità di ciascun proprietario.
- L’infondatezza della domanda di annullamento dell’ordine di demolizione esclude, in assenza di ulteriori elementi, l’ingiustizia del danno e comporta il rigetto della connessa domanda risarcitoria.
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