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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45011/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/07/2024 che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP il 20/06/2024. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 274, lett. c) e 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che il Tribunale del riesame avrebbe motivato inadeguatamente il pericolo di recidiva: non avrebbe considerato il significativo lasso di tempo trascorso dai fatti ("tempo silente"), l'attuale assenza di rapporti con i coindagati, e avrebbe dato riferimenti generici a contatti con la criminalità organizzata e a canali istituzionali che gli consentirebbero di riprendere l'attività. Inoltre, il ricorrente chiedeva una lettura "costituzionalmente orientata" della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., per cui occorrerebbe dimostrare condotte recenti sintomatiche di pericolosità e non basarsi sulla sola gravità del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità dell'unico motivo proposto, ritenendo che le censure del ricorrente si risolvessero in una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e dunque non attengano ai vizi di motivazione sindacabili in cassazione. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della compatibilità della motivazione con i canoni della logica e del diritto, escludendo un riesame dei fatti e delle valutazioni probatorie. Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha condiviso l'orientamento secondo il quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. è prevalente e può essere superata soltanto con prove concrete di ritiro dall'associazione o di esaurimento dell'attività associativa; il mero "tempo silente" non è di per sé idoneo a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva evidenziato l'elevato spessore delinquenziale del ricorrente, i consolidati legami con esponenti di criminalità organizzata e un precedente penale specifico. Conseguentemente, il provvedimento di conferma della misura è stato mantenuto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato in cassazione sulle motivazioni dei provvedimenti cautelari: la Corte può verificare solo vizi formali della motivazione (manifesta illogicità) e non riesaminare i fatti o valutare nuovamente le prove

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Obbligo motivazionale del giudice rispetto alle esigenze cautelari; la motivazione deve indicare ragioni concrete che giustifichino la misura

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati aggravati (es. legami con associazioni di tipo mafioso): prevalente rispetto alla norma generale, superabile solo con prove concrete di cessazione delle esigenze cautelari (es. recesso dall'associazione o esaurimento dell'attività associativa)

  • art. 416-bis.1, cod. pen.

    Riferimento al regime aggravato per reati di tipo mafioso che può attivare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Possibilità di trattare il ricorso in forma cartolare (senza discussione orale) quando consentito dalla norma, come avvenuto nel procedimento

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Poteri della Corte in caso di inammissibilità del ricorso, ivi compresa la condanna alle spese e la possibilità di irrogare somme a favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo se deduce vizi specifici e riconducibili alle tipologie tassative previste dall'art. 606 c.p.p.; non è sufficiente proporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito
  • La presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (per reati aggravati) è di natura robusta: può essere superata soltanto con prove concrete e oggettive del ritiro dell'indagato dall'attività associativa o dell'esaurimento dell'attività stessa, non con il solo "tempo silente"
  • Il "tempo silente" (lunga distanza temporale dai fatti) può contribuire alla difesa ma, da solo, raramente è sufficiente a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari; occorre produrre elementi aggiuntivi (es. attività lavorativa legittima consolidata, trasferimento, collaborazione con la giustizia, cessazione di rapporti con coindagati)
  • Nelle impugnazioni cautelari è essenziale che il difensore individui vizi di motivazione manifesti e specifici (contraddittorietà, illogicità manifesta, omissione di elementi rilevanti) per non incorrere in inammissibilità
  • Attenzione al rischio di condanna alle spese e a sanzioni (Cassa delle ammende) se il ricorso è inammissibile per colpa: valutare con cura la fondatezza formale delle censure prima di proporre il gravame

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