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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18728/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia in carcere, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ha sostenuto che il giudice per le indagini preliminari (g.i.p.) aveva implicitamente ritenuto la violazione delle prescrizioni come di lieve entità mantenendo la misura degli arresti domiciliari, che l'evento contestato era episodico (un'unica omissione riscontrata il 25/10/2024) e non sufficiente ad aggravare la misura, che mancavano controlli precedenti e riscontri alle dichiarazioni dei terzi, che non sussistono attuali esigenze cautelari (fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) e che la persona offesa non lo aveva identificato nel dibattimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità: ha ritenuto che il ricorrente non abbia affrontato la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, in particolare l'obbligatorietà dell'aggravamento ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., in presenza di violazione della prescrizione di permanenza domiciliare. La Corte ha confermato che dalle indagini risultano documenti falsi utilizzati per ottenere l'autorizzazione e ripetute violazioni della prescrizione (tra cui il mancato recarsi nel luogo di lavoro autorizzato), che dimostrano inaffidabilità, pericolosità e rischio di reiterazione. Ha quindi respinto il ricorso, confermando la sostituzione della misura con la custodia cautelare in carcere, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e inflitto una sanzione amministrativa di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; ha inoltre reso esecutiva la misura detentiva e disposto la trasmissione dell'estratto del provvedimento al pubblico ministero competente.

Norme richiamate

  • art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    L'aggravamento della misura cautelare è obbligatorio quando la violazione della prescrizione imposta non sia di lieve entità; la Corte ha ritenuto applicabile la norma perché il ricorrente si è allontanato dalla sede autorizzata e ha presentato documentazione falsa per ottenere l'autorizzazione.

  • art. 276, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione come riferimento alle ipotesi di aggravamento per violazione delle prescrizioni; la Corte ne sottolinea la rilevanza nella valutazione della gravità della condotta trasgressiva.

  • art. 299, comma 4, cod. proc. pen.

    Utilizzato dal Tribunale come ulteriore base per ritenere che la misura cautelare in corso fosse insufficiente rispetto alle esigenze cautelari, per la grave e ripetuta inaffidabilità del soggetto.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato per descrivere le esigenze cautelari sussistenti (in particolare il pericolo di reiterazione) che giustificano la custodia in carcere.

  • art. 28 reg. es

    Norma richiamata per gli adempimenti di trasmissione dell'estratto del provvedimento al pubblico ministero competente a seguito della esecutività della misura cautelare.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione all'applicazione della sanzione a favore della Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e nondimeno ha imposto il versamento per equità, come previsto dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.

Massime di principio

  • La violazione della prescrizione degli arresti domiciliari che non sia di lieve entità (es. allontanamento diverso dall'indirizzo autorizzato) può comportare l'aggravamento obbligatorio della misura ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen.
  • La presentazione di documenti falsi per ottenere autorizzazioni al lavoro o altre deroghe alla misura è elemento di gravità che incide sull'affidabilità del detenuto e giustifica misure più afflittive.
  • Per ottenere l'annullamento in sede di legittimità è necessario che il ricorso sia specifico e affronti la ratio decidendi del provvedimento impugnato; la genericità comporta l'inammissibilità.
  • La valutazione sulla gravità delle trasgressioni e sull'adeguatezza della misura cautelare è riservata al giudice di merito; se adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione.
  • Le dichiarazioni di terzi raccolte dalle indagini (es. titolare e dipendenti) e gli accertamenti di polizia che riscontrano l'assenza del soggetto nel luogo indicato costituiscono presunzioni rilevanti per la verifica delle violazioni delle prescrizioni.
  • La mancata costituzione della persona offesa nel processo penale non neutralizza automaticamente le esigenze cautelari; le scelte della persona offesa sono rilevanti ai fini del dibattimento ma non necessariamente per la misura cautelare.
  • Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di impugnare.

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