Cassazione Civile, Ordinanza n. 06371/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto l'imposta di registro in misura proporzionale, al 3%, in relazione al decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore dei beni attivi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato l'avviso. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che la sentenza avesse qualificato l'atto come rientrante nell'art. 8, lett. a), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, mentre l'avviso richiamava la lett. b); inoltre ha lamentato omessa pronuncia sulla domanda subordinata di applicazione dell'aliquota dello 0,50% prevista per i trasferimenti di crediti. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, lett. a), della medesima tariffa, sostenendo che, essendo l'attivo fallimentare composto anche da crediti e azioni giudiziarie, la tassazione dovesse seguire l'aliquota propria dei beni trasferiti. L'Agenzia delle entrate ha resistito e proposto ricorso incidentale, sostenendo l'applicabilità dell'art. 8, lett. b), della tariffa, assumendo che la lett. a) riguarderebbe i soli diritti reali.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo infondata la censura di ultrapetizione e l'asserita omessa pronuncia, poiché la CTR aveva interpretato l'avviso di liquidazione come riferito sostanzialmente alla fattispecie della lett. a) dell'art. 8. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale dell'Agenzia, affermando che l'omologa del concordato con terzo assuntore non è assimilabile alla condanna di cui alla lett. b) e che la lett. a) si applica ai trasferimenti di beni e diritti, non solo ai diritti reali. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, precisando che la formula della lett. a) ('le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti') impone di tassare i crediti secondo la disciplina dell'atto corrispondente, quindi con l'aliquota dello 0,50% prevista per i trasferimenti di crediti, e non con l'aliquota del 3% in via automatica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione e omessa pronuncia è stata respinta perché la decisione di merito si è mantenuta entro il perimetro dell'avviso di liquidazione, interpretato secondo il suo contenuto letterale sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata invocata come norma sul vizio processuale dedotto con il primo motivo di ricorso principale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo del ricorso principale e con il ricorso incidentale.
art. 8, lettera a), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
"le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti"
Si applica agli atti di omologa del concordato con terzo assuntore quando vi sia trasferimento di beni e diritti; la tassazione va commisurata alla natura dei beni trasferiti e non mediante un criterio secco del 3%.
art. 8, lettera b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Non è applicabile all'omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, perché riguarda la condanna e non è assimilabile alla fattispecie in esame.
art. 6, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato come parametro per la tassazione dei crediti trasferiti, con aliquota dello 0,50%.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte richiama il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità se non si confronta con la ratio decidendi e con la giurisprudenza di legittimità conforme, senza offrire argomenti per mutare orientamento.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore va tassato secondo l'art. 8, lett. a), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, con imposta proporzionale sul valore dei beni e dei diritti trasferiti, restando escluso dalla base imponibile l'ammontare del debito accollato.
- La locuzione dell'art. 8, lett. a), secondo cui si applicano "le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti", impone di individuare l'aliquota in base alla natura del bene o diritto trasferito; quando l'attivo comprende crediti, trova applicazione l'aliquota prevista per il corrispondente trasferimento di crediti.
- L'art. 8, lett. b), della Tariffa non è utilizzabile per assimilare l'omologa del concordato con assuntore a una condanna, poiché la fattispecie ha natura diversa e non coincide con il paradigma della condanna giudiziale.
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con l'eventuale giurisprudenza conforme; in difetto, la censura è priva di specificità e non è idonea a scalfire la decisione.
- La deduzione di ultrapetizione o omessa pronuncia non è fondata quando la sentenza abbia deciso sulla base dell'effettivo contenuto dell'atto impositivo e abbia, anche implicitamente, escluso la diversa qualificazione o il diverso trattamento fiscale prospettato dalla parte.
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