Cassazione Civile, Ordinanza n. 08235/2025 del 28/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione, da parte del Tribunale in sede di opposizione, del compenso spettante per l'attività difensiva svolta in favore di due imputati in un processo penale. Il Tribunale di Firenze aveva accolto l'opposizione e liquidato solo le fasi di studio e introduttiva, omettendo la fase decisionale; inoltre aveva applicato, per la quantificazione, la tariffa previgente anziché quella risultante dalle modifiche introdotte dal d.m. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022. Il ricorrente ha quindi denunciato: 1) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. 55/2014 per omessa liquidazione della fase decisoria; 2) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per omessa motivazione sulla mancata liquidazione di tale fase; 3) violazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, per avere il Tribunale applicato la tariffa non vigente al momento della decisione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati sia i primi due motivi, perché la fase decisionale del giudizio di opposizione era effettivamente presente e doveva essere remunerata, sia il terzo motivo, perché la liquidazione doveva essere compiuta sulla base della tariffa vigente al momento della decisione, e quindi secondo il d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, rideterminando i compensi per le tre fasi del giudizio di opposizione. Il Ministero della giustizia è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La liquidazione delle spese deve ricomprendere le attività effettivamente svolte e riconosciute nel giudizio, secondo i parametri applicabili.
d.m. 55/2014
Costituisce il parametro per la liquidazione dei compensi professionali; va applicato nella versione vigente al momento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto per la violazione di legge in relazione alla liquidazione dei compensi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio dedotto per il difetto di motivazione/struttura del provvedimento in punto di spese.
art. 111, comma 1 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 132, n. 4 c.p.c.
Richiamato per censurare la mancata motivazione sulla esclusione della fase decisionale.
d.m. 147/2022
Ha modificato il d.m. 55/2014; essendo vigente al momento della decisione, doveva essere applicato nella liquidazione.
Massime di principio
- Nel liquidare i compensi professionali per un giudizio, il giudice deve tener conto di tutte le fasi effettivamente svolte; se una fase processuale ha avuto svolgimento, il relativo compenso non può essere omesso senza adeguata ragione.
- La mancata liquidazione di una fase del procedimento integra vizio di violazione di legge e, quando non sia sorretta da motivazione, anche vizio motivazionale del provvedimento.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, il parametro tariffario da applicare è quello vigente al momento della decisione, comprensivo delle modifiche normative sopravvenute già efficaci.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento e decidere direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese.
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