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Ordinanza

Ordinanza n. 592/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del dirigente della Prefettura di Savona, Ufficio immigrazione, prot. n. -OMISSIS- adottato-OMISSIS- al datore di lavoro a mezzo Pec, mai comunicato al lavoratore, con cui è stato revocato il nulla osta per lavoro subordinato rilasciato i-OMISSIS-e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso a tale provvedimento

Giustizia amministrativa202500805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto del dirigente della Prefettura di Savona, Ufficio immigrazione, con cui era stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in precedenza. L'Amministrazione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che nel frattempo lo Sportello unico per l'immigrazione di Savona aveva adottato un provvedimento di rigetto dell'istanza del ricorrente. Tuttavia, agli atti era stata depositata soltanto la prima pagina di tale provvedimento, priva di data, numero e dispositivo, impedendo al Collegio di verificarne contenuto, effetti e rilevanza ai fini della procedibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né accolto o respinto l'eccezione di improcedibilità. Ha ritenuto necessario acquisire la copia integrale del provvedimento di rigetto, ordinando all'Ufficio Territoriale del Governo di Savona di depositarla entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 17 febbraio 2027. L'ordinanza dispone quindi un incombente istruttorio per consentire al Collegio di valutare la sopravvenuta carenza di interesse dedotta dall'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti e della dignità mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse per l'adozione di un successivo provvedimento, il giudice amministrativo deve acquisire il testo integrale di tale atto qualora la documentazione prodotta sia incompleta e non consenta di verificarne il contenuto e gli effetti processuali.
  • La mera produzione della prima pagina di un provvedimento, priva del dispositivo, non è sufficiente a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse né a consentire la definizione della relativa eccezione processuale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseIncompetenzaTutela del terzo

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