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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36465/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Un soggetto che aveva svolto l'incarico di liquidatore della società poi fallita aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento, in prededuzione, del credito per il compenso maturato per l'attività svolta nell'ambito della liquidazione e, secondo la sua prospettazione, in funzione della procedura concordataria. Il tribunale aveva invece ammesso il credito solo in chirografo, escludendo sia la prededucibilità sia il privilegio ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c. Il ricorrente ha quindi denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 111, comma 2, l. fall., sostenendo che il credito era sorto in occasione e in funzione della procedura concordataria e che il giudice di merito aveva erroneamente negato rilievo alla funzionalità delle attività svolte agli interessi della procedura. Ha inoltre dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo alla funzionalità delle prestazioni rese rispetto alla procedura concorsuale. La curatela ha resistito eccependo anche l'inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., eccezione poi respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità basata sull'art. 348-ter c.p.c., ritenendo che l'opposizione allo stato passivo non sia equiparabile all'appello e non operi la disciplina della 'doppia conforme'. Nel merito, però, ha rigettato il ricorso: ha affermato che, ai fini della prededuzione, conta la funzionalità del credito alla procedura concorsuale e che tale funzionalità richiede un credito maturato in capo a un terzo, in una relazione d'inerenza allo scopo dell'iniziativa concordataria. Il liquidatore, invece, è organo della società e la sua attività si identifica funzionalmente con quella dell'ente, senza collocarsi all'esterno del rapporto societario; perciò il compenso del liquidatore non può essere automaticamente qualificato come credito sorto in funzione della procedura solo perché l'attività abbia potuto, in concreto, giovare alla massa. La Corte ha quindi confermato l'esclusione della prededuzione e ha condannato il ricorrente alle spese, dichiarando anche il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    la prededuzione richiede un credito sorto in occasione o in funzione della procedura concorsuale; non basta che l'attività del creditore sia genericamente utile alla società o possa aver procurato un vantaggio di fatto alla procedura.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la disciplina della doppia conforme non si applica all'opposizione allo stato passivo, perché tale rimedio non è assimilabile all'appello e mira al riesame pieno di una cognizione sommaria.

  • art. 96 l. fall.

    il provvedimento di verifica del passivo, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare.

  • art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c.

    richiesto dal ricorrente, ma il tribunale ne ha escluso l'applicabilità; la sentenza di legittimità non si sofferma su un diverso criterio di riconoscimento del privilegio.

Massime di principio

  • Ai fini della prededuzione nel concorso fallimentare, non è sufficiente la mera utilità ex post dell'attività svolta: occorre che il credito sia funzionalmente collegato alla procedura e che l'attività sia resa da un soggetto terzo rispetto al debitore, in relazione di inerenza allo scopo concorsuale.
  • La prededuzione presuppone una proiezione esterna dell'attività verso gli interessi della massa e non la semplice appartenenza dell'attività all'organizzazione interna della società debitrice.
  • Il compenso spettante a un organo sociale, quale liquidatore o amministratore, non è di per sé assimilabile al credito di un prestatore d'opera ai fini della prededuzione, per via dell'immedesimazione organica con l'ente.
  • L'opposizione allo stato passivo non è sovrapponibile all'appello; pertanto la regola della doppia conforme e il relativo filtro dell'art. 348-ter c.p.c. non sono applicabili in modo automatico.
  • L'eventuale vantaggio concretamente arrecato alla procedura da un'attività svolta dall'organo sociale non basta, da solo, a trasformare il relativo credito in credito prededucibile, se manca il presupposto strutturale della terzietà del soggetto che ha reso la prestazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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