Cassazione Civile, Ordinanza n. 02185/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione l’IVA non applicata in fattura e irrogava sanzioni, ritenendo che la società avesse svolto non già attività di mediazione/intermediazione creditizia esente, ma mere prestazioni di servizi imponibili rese a una banca per la segnalazione di potenziali clienti interessati a finanziamenti. La contribuente impugnava l’atto sostenendo che l’attività, svolta in forza di convenzione con l’istituto di credito, consistesse nel procacciamento di affari relativi a operazioni di credito e fosse quindi esente ex art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. 633/1972. La CTP rigettava il ricorso, ma la CTR accoglieva l’appello qualificando l’attività come intermediazione finanziaria e ritenendo applicabile l’esenzione IVA. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe deciso sulla base della qualifica di mediatore creditizio, negata dalla stessa contribuente e non dedotta come fatto controverso; 2) violazione dell’art. 10 d.P.R. 633/1972, dell’art. 128-sexies T.U. bancario, degli artt. 1 e 3 d.P.R. 287/2000, dell’art. 1 d.m. 485/2001 e dell’art. 1754 c.c., sostenendo che per il periodo d’imposta 2006 non era applicabile l’art. 128-sexies (introdotto solo nel 2010), che in ogni caso mancavano i requisiti di abitualità, iscrizione all’albo e imparzialità richiesti dalla disciplina previgente, e che l’attività concretamente svolta era esclusa dalla mediazione creditizia e quindi non poteva fruire dell’esenzione IVA.
La decisione
La Corte non esamina il merito dei motivi di ricorso perché rileva d’ufficio la mancanza della prova del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione alla società intimata, non costituita, mediante servizio postale. Richiamato il principio per cui la notifica a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico attestata dall’avviso di ricevimento, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. n. 633 del 1972
L’esenzione IVA opera solo per le operazioni effettivamente riconducibili alla concessione e negoziazione di crediti o finanziamenti; la Corte richiama la norma solo nel riepilogo dei motivi, ma non ne affronta il merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 112 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente come parametro del vizio di ultrapetizione/extrapetizione, ma la censura non viene esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 115 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per dedurre che la CTR avrebbe posto a base della decisione un fatto concordemente negato; anche questa censura resta assorbita.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro processuale del giudizio tributario, ma non applicato nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 128-sexies d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U. bancario)
Richiamato dalla CTR e contestato dall’Agenzia; la ricorrente sostiene che non fosse applicabile ratione temporis al 2006, essendo stato introdotto solo nel 2010.
artt. 1 e 3 d.P.R. n. 287 del 2000
Secondo la ricorrente, la disciplina previgente richiedeva abitualità, iscrizione ad albo e imparzialità, requisiti che nel caso concreto sarebbero mancati.
art. 1 d.m. n. 485 del 2001
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con la disciplina sull’intermediazione creditizia, senza esame di merito.
art. 1754 c.c.
La CTR lo utilizza per qualificare la mediazione come messa in relazione delle parti; la ricorrente contesta tale uso estensivo per il settore creditizio.
art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’imponibilità IVA delle prestazioni di servizio non esenti.
art. 149 c.p.c.
La Corte afferma che la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale.
art. 291 c.p.c.
Esclusa la possibilità di rinnovazione della notificazione quando manchi l’avviso di ricevimento e la notifica risulti inesistente.
D.Lgs. n. 546 del 1992
Citate le norme sul processo tributario a supporto dei motivi, ma la decisione si arresta sul difetto di prova della notificazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la notifica del ricorso eseguita a mezzo servizio postale si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario, comprovata dall’avviso di ricevimento; la sola prova della spedizione o dell’accettazione dell’invio non basta.
- La mancanza dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione determina l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizio originario della notificazione, restano assorbite le censure di merito e di rito proposte avverso la sentenza impugnata.
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