Cassazione Penale, Ordinanza n. 24031/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non entra nel merito della responsabilità o del trattamento sanzionatorio, limitandosi a rilevare l'assenza di specificità del motivo di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18/10/2024. L'unico motivo dedotto censura, in termini generici, la correttezza della motivazione del primo giudice sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che il ricorso è privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché non contiene una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione impugnata, sicché non consente al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la genericità, l'indeterminatezza e la mancata correlazione con la motivazione della decisione impugnata determinano l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione impone una critica argomentata e puntuale alla decisione impugnata, non essendo sufficienti deduzioni generiche o assertive.
- La mancanza di specificità può essere apprezzata sia in senso intrinseco, per genericità e indeterminatezza delle censure, sia in senso estrinseco, quando non vi sia correlazione tra la complessità della motivazione della sentenza e l'articolazione del ricorso.
- Un ricorso che non indichi con precisione le ragioni di diritto e i passaggi della motivazione censurati non consente alla Corte di cassazione di svolgere il proprio sindacato ed è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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