Cassazione Penale, Sentenza n. 19634/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari (eventualmente con braccialetto elettronico). Il ricorrente contestava la motivazione del rigetto (artt. 273 e 274 c.p.p.), deducendo: assenza o scarsa gravità degli indizi a suo carico; illegittima valutazione del pericolo di reiterazione fondata solo sulla gravità del fatto; elementi favorevoli non considerati quali lo stato di salute (rilevato in termini generici), il decorso del tempo e l'assenza di recidiva che lo distinguevano dagli altri coindagati, nonché la possibilità di esecuzione della detenzione domiciliare presso la sua abitazione a Palermo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero, in gran parte, mera richiesta di riconsiderazione di valutazioni di fatto e degli indizi, materie non sindacabili in sede di legittimità, e che l'ordinanza impugnata fosse motivata in modo congruo e privo di errori logici. È stato inoltre richiamato il principio della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per reati di cui all'art. 74 DPR 309/90 (art. 275, comma 3 c.p.p.), non essendo state prospettate circostanze specifiche idonee a superarla. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello per i provvedimenti in materia di misure cautelari; qui citato come titolo dell'impugnazione proposta al Tribunale del riesame
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che sanziona il traffico di sostanze stupefacenti; la gravità del reato ai fini cautelari è stata richiamata quale elemento rilevante nel valutare il pericolo di reiterazione
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Prevede specifiche aggravanti per taluni reati in materia di stupefacenti; collegato alla presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 c.p.p.
art. 273 cod. proc. pen.
Obbligo motivazionale dei provvedimenti (completezza e logicità della motivazione); contestato dal ricorrente, ma ritenuto adempiuto dal giudice del riesame e verificato dalla Cassazione nei limiti del sindacato di legittimità
art. 274 cod. proc. pen.
Elenca i presupposti per le misure cautelari personali (tra cui il pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza del pericolo rientri nelle valutazioni di merito non sindacabili se motivate congruamente
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma di svolgimento delle indagini preliminari; richiamata nel testo come riferimento al punto temporale dopo il quale non sarebbero stati compiuti ulteriori atti rilevati dal ricorrente
art. 309 cod. proc. pen.
Regola il ricorso avverso la custodia cautelare (revoca o sostituzione); citata in relazione a precedenti decisioni su domande simili proposte da altri coindagati
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Introduce la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati (tra cui quelli di cui all'art. 74 DPR 309/90); la Corte ha ricordato che il giudice può limitarsi a constatare l'assenza di elementi per superare tale presunzione quando la difesa non prospetti circostanze specifiche
art. 274, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Comma che disciplina, tra l'altro, i motivi che giustificano la misura cautelare (pericolo di fuga o di reiterazione e necessità di tutela dell'accertamento della verità); citato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la decisione del giudice di merito avesse adeguatamente valutato tali profili
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina compiti del direttore dell'istituto penitenziario in relazione alle comunicazioni disposte dalla Corte; la sentenza ordina la trasmissione del provvedimento per gli adempimenti previsti
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata con riferimento alla valutazione della condanna alla Cassa delle ammende e alla possibilità di non concedere esonero se non sussistono ragioni
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica della correttezza logico-giuridica della motivazione e non alla riconsiderazione degli elementi di fatto o della valutazione degli indizi operata dal giudice di merito
- Per reati disciplinati dall'art. 74 DPR 309/90 sussiste una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.); la difesa deve proporre circostanze specifiche e concrete per dimostrare che tale presunzione è vinta
- Il mero decorso del tempo, richiami generici allo stato di salute o la modifica della misura per altri coindagati non costituiscono di per sé elementi idonei a sovvertire le esigenze cautelari se non corredati da fatti nuovi e specifici
- La posizione e le misure applicabili a ciascun coindagato possono differire per la diversa entità del contributo al reato e per profili personali; la difesa deve quindi evidenziare elementi individuali rilevanti
- Chi impugna un provvedimento cautelare in Cassazione deve concentrare le doglianze su vizi giuridici specifici o su manifesta illogicità della motivazione, evitando censure che si risolvano in una diversa valutazione dei fatti
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