Cassazione Penale, Sentenza n. 10747/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, accogliendo l'appello dell'imputato, aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e dei successivi atti per omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'indagato ex art. 415-bis c.p.p. La ricorrente deduceva che l'istanza dell'14 maggio 2021 non fosse una richiesta chiara e inequivocabile di essere interrogato, che era tardiva rispetto al termine dei 20 giorni decorrenti dalla notifica dell'avviso di conclusione indagini (notificato il 23/04/2021), e che il documento trasmesso tramite scansione priva di firma digitale/formato PDF non rispettasse i requisiti del d.l. 28/10/2020 n.137 (art.24, comma 1, lett. c).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'istanza del 14 maggio 2021 non manifestava in modo chiaro e agevolmente riconoscibile la volontà di essere interrogato ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p., essendo espressione di generica disponibilità e non richiesta potestativa. Perciò la mancata escussione non configurava nullità. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro per il prosieguo; ha altresì condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 2.757,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma sostanziale del reato per cui era imputato il Montalto (fatto storico-penale contestato)
La richiesta di essere interrogato dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione indagini deve essere chiara e agevolmente riconoscibile; espressioni generiche di disponibilità non equivalgono ad una valida istanza di interrogatorio e la loro mancata soddisfazione non determina nullità
Richiamato in ordine alla disciplina processuale dei termini e degli atti, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo decisivo senza approfondire le questioni ulteriori
Citato nella doglianza di parte circa gli effetti processuali, non oggetto di decisiva pronuncia in quanto il primo motivo ha assorbito le restanti censure
art. 24, comma 1, lett. c) del d.l. 28/10/2020 n.137
Normativa tecnica relativa ai requisiti dei documenti informatici e della trasmissione; la parte deduceva l'irregolarità della richiesta trasmessa per mera scansione senza firma digitale, ma la Corte non ha deciso sul punto essendo risolutivo il vizio di mancata chiarezza dell'istanza
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto la questione ammissibile e pertinente ai motivi dedotti
Massime di principio
- La richiesta di essere interrogato ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. deve essere formulata in modo chiaro, esplicito e facilmente riconoscibile: frasi generiche di disponibilità non sono sufficienti.
- Per evitare contestazioni, l'indagato (o il difensore) dovrebbe indicare espressamente "chiedo di essere interrogato ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p." e allegare il documento con i requisiti formali richiesti dalla normativa sull'informatica giudiziaria (firma digitale/format PDF ove previsto).
- I termini: la richiesta va esercitata nei termini processuali previsti (tipicamente entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione indagini); una richiesta tardiva può essere inammissibile.
- La mancata escussione dell'indagato non determina automaticamente la nullità degli atti se la richiesta di essere interrogato non è stata formulata in modo inequivocabile.
- Se il giudice di merito annulla autonomamente atti per presunta violazione dell'art. 415-bis, la Corte di legittimità può ricorrere in cassazione per accertare se la richiesta era effettivamente valida; pertanto è strategico per la difesa della parte civile contestare la chiarezza, la tempestività e la forma della richiesta.
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