Parere n. 1301/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- ed il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto prot. P--OMISSIS-/L/N/2020/102452 del 15 novembre 2021 di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto del 15 novembre 2021 di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, lavoratore straniero, ha impugnato con ricorso straordinario il decreto con cui lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla datrice di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020. Il ricorso deduce, da un lato, violazione di legge, eccesso di potere, omessa istruttoria e carenza di motivazione; dall’altro, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di notifica dei provvedimenti di preavviso di rigetto. Il Ministero dell’interno ha eccepito la tardività del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza nel merito. La questione decisiva esaminata dalla Sezione riguarda la tempestività dell’impugnazione, alla luce delle notificazioni del decreto di rigetto e del preavviso di diniego.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare nel merito le censure dedotte. Dalla relazione ministeriale è risultato che il decreto di rigetto era stato inviato sia alla datrice di lavoro sia al lavoratore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi indicati nell’istanza telematica. La comunicazione alla datrice di lavoro era stata restituita per compiuta giacenza, mentre il lavoratore era risultato irreperibile. Successivamente, il 21 luglio 2022, il decreto era stato notificato al lavoratore mediante PEC presso il domicilio digitale eletto presso il difensore. Anche il preavviso di rigetto del 20 maggio 2021 risultava correttamente comunicato il 25 maggio 2021 agli indirizzi indicati nella domanda e, quanto alla datrice di lavoro, nuovamente notificato a mani proprie il 17 settembre 2021. La Sezione ha quindi ritenuto correttamente adempiuti gli obblighi di comunicazione e notificazione e tardivo il ricorso straordinario notificato il 24 ottobre 2024.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il ricorso è stato dichiarato irricevibile perché tardivo. La Sezione ha ritenuto rilevanti le notificazioni del decreto di rigetto effettuate agli indirizzi indicati dagli interessati nell’istanza telematica e, successivamente, mediante PEC presso il domicilio digitale eletto dal lavoratore.
Notifica del decreto di rigetto
La notificazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla datrice di lavoro e al lavoratore è stata ritenuta correttamente eseguita, anche se la prima comunicazione è stata restituita per compiuta giacenza e il lavoratore è risultato irreperibile.
Notifica del preavviso di rigetto
Il preavviso di rigetto del 20 maggio 2021 è stato ritenuto validamente comunicato il 25 maggio 2021 agli indirizzi indicati dagli interessati nella domanda e successivamente rinotificato a mani proprie della datrice di lavoro il 17 settembre 2021.
Censure di merito
Le doglianze relative all’insufficienza dell’istruttoria, alla carenza di motivazione e al difetto di notifica non sono state esaminate nel merito, poiché la tardività del ricorso ne ha impedito l’esame.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla datrice di lavoro in favore del cittadino straniero.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La disposizione è stata applicata mediante l’adozione e la comunicazione del preavviso di rigetto, a seguito del parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è stato dichiarato irricevibile per tardività, in ragione della ritenuta validità delle notificazioni dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la tempestività dell’impugnazione deve essere valutata considerando le notificazioni dell’atto effettuate agli indirizzi indicati dagli interessati nell’istanza amministrativa.
- La restituzione della raccomandata per compiuta giacenza non esclude, di per sé, la validità della notificazione quando la comunicazione sia stata inviata all’indirizzo indicato dal destinatario all’amministrazione.
- L’irreperibilità del destinatario non rende automaticamente invalida la notificazione effettuata presso l’indirizzo dichiarato dall’interessato nel procedimento amministrativo.
- La notificazione dell’atto mediante PEC presso il domicilio digitale eletto dal destinatario costituisce ulteriore elemento idoneo a dimostrare la conoscenza legale dell’atto e la decorrenza del termine per impugnarlo.
Rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare e tardività del ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un lavoratore straniero contro il decreto con cui lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla datrice di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77 del 2020.
Premesse e procedimento amministrativo
La domanda di emersione era stata presentata il 20 giugno 2020. A seguito del parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, fondato sull’insufficienza del reddito imponibile della datrice di lavoro, lo Sportello unico aveva adottato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990.
Il preavviso, emesso il 20 maggio 2021, era stato notificato il 25 maggio 2021 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi indicati dagli interessati nella domanda. Era stato inoltre rinotificato a mani proprie della datrice di lavoro il 17 settembre 2021. Non risultavano presentate deduzioni entro il termine assegnato. La domanda era stata quindi rigettata con decreto del 15 novembre 2021.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto due gruppi di censure:
- violazione di legge, eccesso di potere, omessa attività istruttoria e carenza di motivazione;
- violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di notifica dei provvedimenti di preavviso di rigetto.
Il Ministero dell’interno aveva sostenuto preliminarmente la tardività del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza nel merito.
Valutazione sulla notificazione del decreto
La Sezione ha ritenuto dimostrato che l’amministrazione aveva correttamente assolto agli obblighi di comunicazione del decreto di rigetto. Il provvedimento era stato inviato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno sia alla datrice di lavoro sia al lavoratore, presso gli indirizzi indicati nell’istanza telematica.
La raccomandata diretta alla datrice di lavoro era stata restituita per compiuta giacenza, mentre il lavoratore era risultato irreperibile. La Sezione ha comunque considerato rilevante il fatto che le comunicazioni fossero state inviate agli indirizzi forniti dagli stessi interessati nel procedimento.
Inoltre, il 21 luglio 2022, il decreto era stato notificato al lavoratore mediante PEC presso il domicilio digitale eletto presso il proprio difensore. Tale ulteriore notificazione ha confermato la conoscibilità legale dell’atto impugnato.
Valutazione sulla notificazione del preavviso
Anche la comunicazione del preavviso di diniego è stata ritenuta corretta. Essa era stata effettuata il 25 maggio 2021 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi indicati nella domanda e, successivamente, rinotificata a mani proprie della datrice di lavoro il 17 settembre 2021, a causa dell’irreperibilità del lavoratore.
Conclusioni
Poiché le notificazioni dell’atto impugnato sono state ritenute valide e il ricorso straordinario è stato presentato il 24 ottobre 2024, la Sezione ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Le censure relative all’istruttoria, alla motivazione e alla notificazione non sono state esaminate nel merito.
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