Cassazione Penale, Ordinanza n. 34832/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata aveva confermato la condanna a cinque mesi di arresto; il reato contestato non è identificato nel testo.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 15 aprile 2026 della Corte d’appello di Messina, che aveva confermato la decisione di condanna alla pena di cinque mesi di arresto per un reato non specificato nel testo. Il ricorso è stato depositato il 4 maggio 2026. La Corte ha rilevato che, essendo la sentenza d’appello stata pronunciata in udienza non partecipata con deposito contestuale della motivazione, il deposito equivaleva alla lettura in udienza e alla notificazione alle parti considerate presenti; ha quindi ritenuto applicabile il termine di quindici giorni, decorrente dal 15 aprile 2026, e il ricorso tardivo.
Norme richiamate
art. 598-bis c.p.p.
la sentenza è stata emessa a seguito di udienza non partecipata, con deposito contestuale della motivazione che, ai sensi dell'art. 598-bis cod. proc. pen., equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'art. 545 cod. proc. pen. e quindi a notificazione alle parti che dovevano considerarsi presenti in udienza
Nel caso di decisione adottata in udienza non partecipata, il deposito contestuale della motivazione equivale alla lettura in udienza e determina, ai fini indicati dalla Corte, la notificazione alle parti considerate presenti.
art. 545 c.p.p.
la sentenza è stata emessa a seguito di udienza non partecipata, con deposito contestuale della motivazione che, ai sensi dell'art. 598-bis cod. proc. pen., equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'art. 545 cod. proc. pen. e quindi a notificazione alle parti che dovevano considerarsi presenti in udienza
La Corte richiama l’art. 545 c.p.p. quale riferimento per attribuire al deposito contestuale della motivazione l’effetto della lettura in udienza e, conseguentemente, della notificazione alle parti considerate presenti.
art. 85, comma 1, lett. a), c.p.p.
che conseguentemente il termine per proporre ricorso deve considerarsi pari a quindici giorni e decorrente dal 15/04/2026, ai sensi dell'art. 85, comma 1 lett. a) e comma 2 lett. b), cod. proc. pen.; sicchè il ricorso risulta tardivo
La Corte applica la disposizione, insieme al comma 2, lett. b), per individuare in quindici giorni il termine di impugnazione decorrente dalla data della sentenza.
art. 85, comma 2, lett. b), c.p.p.
che conseguentemente il termine per proporre ricorso deve considerarsi pari a quindici giorni e decorrente dal 15/04/2026, ai sensi dell'art. 85, comma 1 lett. a) e comma 2 lett. b), cod. proc. pen.; sicchè il ricorso risulta tardivo
La disposizione è applicata congiuntamente al comma 1, lett. a), per stabilire il termine di quindici giorni, decorrente dal 15 aprile 2026, per proporre ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza è pronunciata all’esito di udienza non partecipata e la motivazione è depositata contestualmente, tale deposito equivale alla lettura in udienza e, nei termini indicati dalla disciplina applicabile, alla notificazione alle parti considerate presenti.
- Se per la sentenza pronunciata in udienza non partecipata è previsto il termine di quindici giorni per ricorrere, il termine decorre dalla data della sentenza; il ricorso depositato oltre tale scadenza è tardivo e va dichiarato inammissibile.
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