Cassazione Civile, Ordinanza n. 34468/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa su iscrizione a ruolo per IRPEG, ILOR, IRAP, sanzioni e interessi relativi alle annualità 1997, 1998 e 1999. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società; la CTR aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo che lo sgravio parziale disposto dall'Ufficio, in esecuzione della decisione di primo grado e a seguito della riliquidazione degli imponibili, integrasse acquiescenza tacita e determinasse cessazione della materia del contendere. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in sei motivi, uno dei quali accompagnato da questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999. Equitalia Nord S.p.A. ha resistito eccependo la carenza di legittimazione passiva sul merito dell'iscrizione a ruolo. In corso di giudizio è emerso che gli avvisi di accertamento presupposti della cartella erano stati oggetto di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione.
La decisione
La Corte ha rilevato che, per effetto della definizione agevolata della controversia relativa agli atti impositivi presupposto della cartella, è venuto meno l'interesse alla decisione sia del ricorso principale sia di quello incidentale. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nelle condizioni della definizione intervenuta.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
ex art. 380 bis 1, cod. proc. civ.
viene richiamato come base del procedimento camerale e delle conclusioni scritte del pubblico ministero e delle memorie delle parti.
art. 391, comma 3, c.p.c.
istanza di fissazione d'udienza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
la mancata proposizione dell'istanza dopo il decreto di estinzione del processo presupposto è valorizzata per affermare la definitività della definizione agevolata.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018
definizione agevolata della lite
la definizione agevolata della controversia sugli atti impositivi presupposto fa venire meno l'interesse alla decisione nel giudizio sulla cartella di pagamento e determina cessazione della materia del contendere.
art. 17 d.lgs. n. 112/1999
è menzionato solo perché la società ne prospetta la questione di legittimità costituzionale; la Corte non la esamina per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 380-bis c.p.c.
art. 380 bis 1, cod. proc. civ.
richiamato nel testo per la trattazione camerale, senza svolgimento di un'interpretazione sostanziale sul merito.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite relativa agli atti impositivi presupposto della cartella può determinare il venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio sulla cartella medesima, quando questa ne costituisca mero riflesso.
- Quando sopravviene la cessazione della materia del contendere, la Corte dichiara estinto il giudizio e non esamina i motivi di ricorso principale e incidentale.
- La sopravvenuta definizione della controversia può giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato correlato all'impugnazione.
- rami
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