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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17511/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lazzari ha presentato istanza di concessione di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare). Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza rilevando che l'istante era sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere per altra causa. Il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p., sostenendo che lo stato detentivo cautelare per fatto diverso non è causa di inammissibilità e che, qualora i fatti del procedimento cautelare possano rilevare, si sarebbe dovuto instaurare il contraddittorio

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la sottoposizione a misura cautelare per altra causa non determina di per sé l'inammissibilità dell'istanza di misure alternative; essa può solo comportare il differimento dell'esecuzione della misura alternativa ex art. 298, comma 2, c.p.p. e l'eventuale rilevanza dei fatti del procedimento pendente va valutata nel merito con instaurazione del contraddittorio. Ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per l'esame dell'istanza

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina la possibilità di declaratoria d'inammissibilità 'de plano' (senza contraddittorio) ma la Corte precisa che tale procedimento è ammesso solo quando manchino i presupposti di legge o la domanda sia mera riproposizione di una già rigettata

  • art. 656, comma 5 e comma 9, cod. proc. pen.

    Richiamati nel motivo di ricorso: il ricorrente sostiene che lo stato detentivo cautelare per fatto diverso non rientra nelle cause di sospensione contemplate dal comma 9 e quindi non ostacola la presentazione dell'istanza

  • art. 298, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce la prevalenza della misura cautelare rispetto all'esecuzione della pena in regime di misure alternative: la presenza di un titolo cautelare può determinare solo il differimento/sospensione dell'esecuzione della misura alternativa, non la sua negazione automatica

  • art. 58‑quater ord. pen.

    Non contiene un divieto assoluto alla concessione di misure alternative quando il soggetto è sottoposto a misura cautelare per altra causa; quindi tale situazione non è di per sé ostativa alla concessione

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, 12/12/2013, Pappalardo, Rv. 259024; Sez. 1, 22/10/2012, n. 43089; Sez. 1, 19/05/2009, Stojanovic, Rv. 244015)

    Precedenti che confermano il principio secondo cui la concomitanza di un titolo cautelare non preclude automaticamente la concessione di misure alternative, rilevando piuttosto ai fini di un giudizio di merito che richiede contraddittorio

Massime di principio

  • La mera sussistenza di una custodia cautelare per altra causa non rende automaticamente inammissibile un'istanza di misure alternative alla detenzione; al più, ne può comportare il differimento nell'esecuzione
  • La declaratoria 'de plano' di inammissibilità è lecita solo se manca uno dei presupposti di legge o la domanda è una riproposizione identica di una già rigettata; in tutti gli altri casi occorre instaurare il contraddittorio
  • I fatti relativi a procedimenti ancora pendenti e alla misura cautelare possono influire sulla concedibilità della misura alternativa, ma devono essere valutati nel corso di un giudizio sostanziale in contraddittorio
  • In presenza di titoli cautelari concorrenti il giudice, se concede la misura alternativa, deve tener conto dell'art. 298 c.p.p. che impone la prevalenza della misura cautelare e comporta la sospensione/differimento dell'esecuzione
  • Se un provvedimento di inammissibilità emesso 'de plano' risulta illegittimo, la Cassazione può annullarlo e rimettere gli atti al Tribunale competente perché svolga il necessario esame di merito in contraddittorio
  • Nelle istanze di misure alternative è fondamentale una motivazione che consideri sia i requisiti processuali sia gli elementi di merito provenienti da procedimenti cautelari pendenti, evitando decisioni sommario‑deplanes quando sussistono questioni di fatto

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