Cassazione Penale, Sentenza n. 26192/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censurava, tra l'altro, la riforma operata dalla Corte d'Appello che aveva riqualificato il reato da tentato furto aggravato a danneggiamento aggravato e aveva ritenuto la recidiva qualificata; si deduceva violazione del divieto di reformatio in pejus perché i giudici d'appello avrebbero fatto rivivere un'aggravante (art. 625, n.7, c.p.) espressamente esclusa dal primo giudice, senza impugnazione della pubblica accusa, e mancato specifico esame dei precedenti per la recidiva; inoltre si prospettava errore nel regime sanzionatorio in relazione alla novellazione del d.lgs. n.7/2016 e inosservanza delle norme di ricognizione e motivazione richiamate (artt. 129 e 597 c.p.p., artt. 133 e 635 c.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, per assorbimento, il motivo relativo alla reformatio in pejus: la Corte territoriale ha reinserito l'aggravante prevista dall'art. 625, n.7, c.p., che il primo giudice aveva escluso, senza che la pubblica accusa l'avesse impugnata; ciò integra la violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. Conseguenza: il fatto deve essere ricondotto al danneggiamento semplice che, alla data del fatto e per effetto della novella (d.lgs. n.7/2016), si è declassato a illecito civile/procedibilità a querela e quindi non costituisce più reato. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod.proc.pen.
Il divieto di reformatio in pejus: il giudice d'appello non può introdurre una circostanza aggravante espressamente esclusa in primo grado, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero
art. 625 cod. pen. (n. 2 e n. 7)
Norma sulla fattispecie di furto e sue aggravanti; la Corte d'appello aveva richiamato l'aggravante n.7 (su cose esposte alla pubblica fede) che però era stata esclusa in primo grado
d.lgs. n. 7/2016
Novella che ha inciso sulla rilevanza penale del danneggiamento non aggravato, rendendolo in parte illecito civile/procedibile a querela e modificando il regime sanzionatorio; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente/effetto di declassamento del fatto a non reato
art. 133 cod. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al principio di applicazione della legge penale più favorevole
art. 635 cod. pen.
Richiamato nella fase di riqualificazione per i presupposti dell'aggravante (comma 2 n.1 richiamante art.625 n.7); la Corte ha valutato che tale riemersione contrasta con il divieto di reformatio in pejus
art. 129 cod.proc.pen.
Richiamato in relazione agli obblighi motivazionali e di corretta valutazione degli elementi di fatto e di diritto da parte della Corte d'appello
D.L. n.137/2020, art.23, comma 8 e D.L. n.198/2022, art.8
Norme procedurali citate per la trattazione del ricorso con contraddittorio cartolare (modalità di trattazione per via telematica o documentale)
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, ritenere colposamente o d'ufficio una circostanza aggravante che il primo giudice aveva espressamente escluso: ciò costituirebbe reformatio in pejus vietata dall'art. 597, comma 3, c.p.p.
- Quando la riqualificazione del fatto comporta l'applicazione di un'aggravante che incide sul regime di procedibilità o sul carico sanzionatorio, occorre verificare che tale aggravante fosse contestata e impugnata dalla pubblica accusa; in mancanza, la riqualificazione e la maggiorazione della pena sono illegittime
- Se, per effetto di una modifica legislativa (lex mitior o decriminazione), la condotta oggetto del processo non costituisce più reato, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- In tema di recidiva qualificata il giudice di merito deve svolgere un esame specifico e motivato dei precedenti dell'imputato e confrontarsi con le argomentazioni difensive; motivazione meramente apparente può integrare vizio di legge
- Nelle impugnazioni e nelle riqualificazioni, il principio di legalità e il divieto di aggravamento a favore dell'imputato impongono attenzione sia alla competenza dell'ufficio di impugnazione (PM) sia all'applicazione della normativa temporale vigente al momento del fatto
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