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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26192/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censurava, tra l'altro, la riforma operata dalla Corte d'Appello che aveva riqualificato il reato da tentato furto aggravato a danneggiamento aggravato e aveva ritenuto la recidiva qualificata; si deduceva violazione del divieto di reformatio in pejus perché i giudici d'appello avrebbero fatto rivivere un'aggravante (art. 625, n.7, c.p.) espressamente esclusa dal primo giudice, senza impugnazione della pubblica accusa, e mancato specifico esame dei precedenti per la recidiva; inoltre si prospettava errore nel regime sanzionatorio in relazione alla novellazione del d.lgs. n.7/2016 e inosservanza delle norme di ricognizione e motivazione richiamate (artt. 129 e 597 c.p.p., artt. 133 e 635 c.p.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, per assorbimento, il motivo relativo alla reformatio in pejus: la Corte territoriale ha reinserito l'aggravante prevista dall'art. 625, n.7, c.p., che il primo giudice aveva escluso, senza che la pubblica accusa l'avesse impugnata; ciò integra la violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. Conseguenza: il fatto deve essere ricondotto al danneggiamento semplice che, alla data del fatto e per effetto della novella (d.lgs. n.7/2016), si è declassato a illecito civile/procedibilità a querela e quindi non costituisce più reato. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 3, cod.proc.pen.

    Il divieto di reformatio in pejus: il giudice d'appello non può introdurre una circostanza aggravante espressamente esclusa in primo grado, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero

  • art. 625 cod. pen. (n. 2 e n. 7)

    Norma sulla fattispecie di furto e sue aggravanti; la Corte d'appello aveva richiamato l'aggravante n.7 (su cose esposte alla pubblica fede) che però era stata esclusa in primo grado

  • d.lgs. n. 7/2016

    Novella che ha inciso sulla rilevanza penale del danneggiamento non aggravato, rendendolo in parte illecito civile/procedibile a querela e modificando il regime sanzionatorio; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente/effetto di declassamento del fatto a non reato

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al principio di applicazione della legge penale più favorevole

  • art. 635 cod. pen.

    Richiamato nella fase di riqualificazione per i presupposti dell'aggravante (comma 2 n.1 richiamante art.625 n.7); la Corte ha valutato che tale riemersione contrasta con il divieto di reformatio in pejus

  • art. 129 cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione agli obblighi motivazionali e di corretta valutazione degli elementi di fatto e di diritto da parte della Corte d'appello

  • D.L. n.137/2020, art.23, comma 8 e D.L. n.198/2022, art.8

    Norme procedurali citate per la trattazione del ricorso con contraddittorio cartolare (modalità di trattazione per via telematica o documentale)

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, ritenere colposamente o d'ufficio una circostanza aggravante che il primo giudice aveva espressamente escluso: ciò costituirebbe reformatio in pejus vietata dall'art. 597, comma 3, c.p.p.
  • Quando la riqualificazione del fatto comporta l'applicazione di un'aggravante che incide sul regime di procedibilità o sul carico sanzionatorio, occorre verificare che tale aggravante fosse contestata e impugnata dalla pubblica accusa; in mancanza, la riqualificazione e la maggiorazione della pena sono illegittime
  • Se, per effetto di una modifica legislativa (lex mitior o decriminazione), la condotta oggetto del processo non costituisce più reato, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
  • In tema di recidiva qualificata il giudice di merito deve svolgere un esame specifico e motivato dei precedenti dell'imputato e confrontarsi con le argomentazioni difensive; motivazione meramente apparente può integrare vizio di legge
  • Nelle impugnazioni e nelle riqualificazioni, il principio di legalità e il divieto di aggravamento a favore dell'imputato impongono attenzione sia alla competenza dell'ufficio di impugnazione (PM) sia all'applicazione della normativa temporale vigente al momento del fatto

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