Sentenza del 21/10/2015 n. 21382 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la revoca delle agevolazioni fiscali e contributive per le nuove assunzioni effettuate nel periodo 1 ottobre 1997 - 31 dicembre 2000. Il Centro Operativo di Pescara aveva ritenuto che l'impresa, operante nel territorio di Agrigento, non potesse beneficiare degli incentivi perché il relativo patto territoriale non era ancora operativo, non essendo stato approvato e finanziato dal CIPE. La società sosteneva invece di possedere i requisiti, richiamando la sottoscrizione del patto territoriale e l'appartenenza del Comune di Agrigento al Consorzio ASI. Dopo la decisione favorevole della Commissione Tributaria Provinciale, confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione della normativa sugli incentivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per inammissibilità del motivo. Ha rilevato che l'Agenzia non aveva indicato in modo specifico quali affermazioni giuridiche della sentenza impugnata fossero in contrasto con le norme invocate o con la giurisprudenza di legittimità, impedendo così alla Corte di verificare concretamente la violazione denunciata. Sono state confermate, pertanto, le decisioni di merito favorevoli alla società. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 449 del 1997, art. 4, comma 2
Norma richiamata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla disciplina delle agevolazioni per le nuove assunzioni; la Corte non ne ha esaminato nel merito l'applicazione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
Legge n. 144 del 1999, art. 21
Disposizione invocata nel ricorso dell'Agenzia in materia di incentivi e condizioni territoriali; non è stata oggetto di una valutazione sostanziale per l'inammissibilità del motivo.
Legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 203
Norma richiamata con riferimento ai patti territoriali e agli strumenti di programmazione negoziata. La questione se fosse sufficiente la sottoscrizione del patto o fosse necessario anche il finanziamento CIPE non è stata decisa nel merito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Disciplina il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La censura deve individuare con precisione l'errore giuridico contenuto nella sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4
Impone, a pena di inammissibilità, l'esposizione specifica dei motivi del ricorso per cassazione. Non è sufficiente richiamare genericamente disposizioni di legge senza confrontarle con le statuizioni della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge occorre indicare puntualmente quale affermazione giuridica della sentenza impugnata contrasti con la norma applicabile o con l'interpretazione consolidata della giurisprudenza; un motivo generico è inammissibile.
- La Corte di cassazione non esamina nel merito una questione interpretativa, come la rilevanza della sottoscrizione o del finanziamento di un patto territoriale, se il ricorso non è formulato in modo tecnicamente specifico.
- Quando la decisione di merito è favorevole al contribuente, l'amministrazione che ricorre deve confrontarsi analiticamente con la motivazione della sentenza e spiegare perché essa violi esattamente le norme indicate.
- L'accoglimento della domanda nei gradi di merito resta fermo se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile, anche senza una pronuncia definitiva sul merito della spettanza dell'agevolazione.
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