Cassazione Civile, Ordinanza n. 39122/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte convenuta)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dall'originario titolare di un diritto d'uso costituito con atto notarile su un fondo altrui, per ottenere il rimborso di somme da lui anticipate in relazione a un gruppo elettrogeno del pozzo. Nel corso del giudizio di merito il Tribunale ha dichiarato estinto per rinuncia il diritto d'uso e ha rigettato la domanda di rimborso; la Corte d'appello ha confermato la decisione. Gli eredi dell'attore hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre gli eredi della controparte hanno resistito con controricorso. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso censurava, in modo non chiaramente intellegibile, il modo in cui la Corte d'appello aveva trattato il tema della rinuncia, dell'interesse all'impugnazione, dell'asserita mancanza di contestazioni e della pretesa presenza di una domanda diversa da quella di rimborso. La Corte di cassazione ha però rilevato, in via assorbente, che il ricorso era privo della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché costringeva il giudice a ricostruire la vicenda attingendo ad atti esterni al ricorso; inoltre ha ritenuto i motivi intrinsecamente inammissibili poiché non rendevano comprensibile la specifica censura rivolta alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che mancasse del tutto una esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire la comprensione della controversia dalla sola lettura del ricorso, come richiesto dall'art. 366 c.p.c.; ha inoltre osservato che i motivi erano formulati in modo tale da non far comprendere quale fosse la concreta censura alla decisione di merito. In via ulteriore, la Corte ha chiarito che la nozione di rinuncia abdicativa è riferibile alla dismissione di diritti reali limitati con consolidazione della nuda proprietà, e che la ratio della decisione di merito non era comunque specificamente attinta dai motivi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa tale da rendere comprensibile la vicenda processuale e i punti della decisione impugnata senza ricorrere ad atti o fonti esterne.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve consentire, da sola, la piena comprensione dell'oggetto della controversia e della sequenza processuale; non è sufficiente un rinvio generico agli atti di merito o alla documentazione prodotta.
- L'inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti è configurabile quando il ricorso obbliga il giudice di legittimità a ricostruire la vicenda processuale attingendo ad elementi esterni all'atto di impugnazione.
- I motivi di ricorso devono essere formulati in modo specifico e intelligibile, così da rendere chiara la censura rivolta alla ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi oscuri o meramente assertivi sono inammissibili.
- La rinuncia abdicativa, in materia di diritti reali limitati, è una dismissione del diritto che determina il consolidamento con la nuda proprietà.
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