Cassazione Civile, Ordinanza n. 25572/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di ricostruzione della carriera di una docente di scuola dell'infanzia, con riconoscimento dell'effettiva anzianità maturata durante il periodo di precariato, inclusi anche i servizi prestati presso scuole materne comunali prima dell'immissione in ruolo. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo conforme al diritto dell'Unione europea il sistema nazionale di riconoscimento solo parziale dell'anzianità pre-ruolo previsto dall'art. 485 del d.lgs. 297/1994, affermando che eventuali effetti discriminatori andrebbero valutati caso per caso e non potendo la norma essere disapplicata in astratto. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell'art. 485 d.lgs. 297/1994; con il secondo ha censurato l'erronea affermazione della Corte territoriale secondo cui sarebbe necessaria una verifica concreta dei possibili effetti discriminatori della disciplina nazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, richiamando il principio già affermato dopo la sentenza della CGUE Motter e la propria precedente Cass. n. 31149/2019. Ha affermato che, nel caso dei docenti a tempo determinato poi immessi in ruolo, l'art. 485 del d.lgs. 297/1994 va disapplicato quando il riconoscimento dell'anzianità effettuato secondo tale norma, anche con il criterio dell'art. 489 e della L. 124/1999, risulti inferiore rispetto a quello spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché proceda al confronto tra le situazioni e al nuovo esame del merito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
Costituisce il parametro eurounitario di non discriminazione rispetto al quale va verificata la disciplina nazionale sul riconoscimento dell'anzianità dei docenti precari poi immessi in ruolo.
art. 485 d.lgs. 297/1994
Deve essere disapplicato quando, applicato ai docenti a tempo determinato poi stabilizzati, conduca a un trattamento meno favorevole rispetto al docente comparabile assunto a tempo indeterminato.
art. 489 d.lgs. 297/1994
Rileva insieme all'art. 485 nel sistema di calcolo dell'anzianità pre-ruolo, ma non può essere valorizzato in modo da giustificare una disparità di trattamento.
art. 11, comma 14, L. 124/1999
Norma richiamata come integrazione del sistema di riconoscimento dell'anzianità, da coordinare con gli artt. 485 e 489 del d.lgs. 297/1994.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Norma processuale invocata per censurare l'erronea valutazione della Corte territoriale sulla necessità di una verifica in concreto degli effetti discriminatori.
art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinviare integralmente alla motivazione di precedente giurisprudenza di legittimità.
art. 380 bis c.p.c.
Norma procedurale relativa al rito camerale e alla comunicazione della proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti assunti a tempo determinato e poi immessi in ruolo, il giudice deve verificare se l'applicazione della disciplina nazionale conduca a un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.
- Quando sussiste tale disparità, la norma interna sul calcolo dell'anzianità va disapplicata in quanto incompatibile con la clausola di non discriminazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
- La verifica della discriminazione non richiede una valutazione astratta della norma in sé, ma un confronto concreto tra le posizioni del docente precario stabilizzato e del docente assunto stabilmente sin dall'origine, senza considerare le interruzioni dei rapporti di lavoro né applicare criteri interni che riducano ingiustificatamente l'anzianità riconoscibile.
- In caso di disapplicazione della norma nazionale, l'anzianità da riconoscere deve essere calcolata con i medesimi criteri previsti per il personale assunto a tempo indeterminato.
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