Sentenza n. 226/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa concessione di misure cautelari collegiali - della determinazione dirigenziale del Servizio Economato dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, n. 0000964 del 08.10.2025, recante "Procedura negoziata- Indetta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i - per l'affidamento "in service" di trapani per la S.C. Ortopedia e Traumatologia; Aggiudicazione", nella parte in cui non sono state escluse le offerte di Conmed Italia S.r.l. e Zimmer Biomet Italia S.r.l. e l'appalto è stato aggiudicato alla prima; - di tutti i verbali di gara, ivi compresi espressamente: i verbali delle sedute del 19.07.2025, del 05.09.2025 e del 09.09.2025; - se ed in quanto occorrer possa, della proposta di aggiudicazione del S.C. Direzione Economato e Provveditorato prot. n. 0000903 del 18.09.2025; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di agire nel presente giudizio o in separata sede per il risarcimento dei danni; per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere, anche a titolo di risarcimento in forma specifica l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto, e la stipula del contratto; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto relativo alla procedura in oggetto, nella denegata ipotesi in cui, nelle more della presente impugnazione, fosse stato sottoscritto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento in service di trapani per la struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia, unitamente ai verbali di gara e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 107, comma 1, del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e del capitolato tecnico, nonché travisamento dei presupposti, manifesta illogicità e incoerenza. Ha sostenuto che sia l'aggiudicataria sia la seconda classificata avrebbero dovuto essere escluse per carenza di requisiti tecnici minimi prescritti a pena di esclusione dall'allegato 1 al disciplinare, punto 1.25. In particolare, il prodotto offerto dalla seconda classificata avrebbe raggiunto una velocità massima di 12.500 rpm, inferiore ai 13.000 giri richiesti; il prodotto dell'aggiudicataria, pur raggiungendo una velocità massima superiore, non avrebbe consentito la doppia velocità preimpostata e bloccata richiesta dalla lex specialis, limitandosi alla modulazione manuale mediante grilletto potenziometrico. La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa contestazione dell'asserito giudizio di equivalenza, ritenuto implicitamente compiuto dalla stazione appaltante attraverso l'attribuzione del massimo punteggio tecnico. È stata inoltre contestata la verificazione disposta dal TAR sotto il profilo dell'ultrapetizione, della nullità e dell'inidoneità tecnica delle conclusioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inutilizzabile la memoria dell'Azienda Ospedaliera depositata oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha accolto il ricorso. Quanto alla seconda classificata, ha rilevato che il prodotto offerto raggiungeva soltanto 12.500 rpm e non i 13.000 giri prescritti, sicché la Commissione avrebbe dovuto disporne l'esclusione. Quanto all'aggiudicataria, ha accertato che il prodotto non disponeva della doppia velocità nel senso richiesto dalla lex specialis, ossia di due regimi preimpostati e bloccati, ma affidava la regolazione alla sola pressione manuale sul grilletto. Il Collegio ha ritenuto inammissibile qualsiasi giudizio di equivalenza, poiché la lex specialis qualificava le caratteristiche tecniche come requisiti minimi tassativi e non esplicitava finalità funzionali tali da consentire prodotti diversi ma equivalenti. La verifica giudiziale sull'ammissibilità a monte del ricorso al principio di equivalenza è stata qualificata come questione di stretta legittimità, non implicante sostituzione del giudice alla Commissione nelle valutazioni tecnico-discrezionali. La verificazione ha inoltre confermato la rilevanza clinica della doppia velocità preimpostata e bloccata, in termini di standardizzazione, prevedibilità e sicurezza del gesto chirurgico, nonché la non conformità del prodotto dell'aggiudicataria nella modalità reciprocante. Sono state respinte le eccezioni relative all'inammissibilità e alla nullità della verificazione. Per effetto dell'esclusione delle prime due graduate, il TAR ha annullato l'aggiudicazione, disposto lo scorrimento della graduatoria e la nuova aggiudicazione in favore della ricorrente, dichiarando altresì l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato. L'Azienda Ospedaliera e l'aggiudicataria sono state condannate, in solido? No: ciascuna per € 3.000, alla rifusione delle spese, per complessivi € 6.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023
Base normativa della procedura negoziata indetta per l'affidamento della fornitura.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità della gara e dell'esclusione per carenza dei requisiti prescritti.
art. 107, comma 1, d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla verifica delle offerte e all'aggiudicazione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
termine di 30 giorni liberi prima dell'udienza pubblica
La violazione del termine per il deposito della memoria comporta la tardività e l'inutilizzabilità dell'atto difensivo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La relazione di verificazione è stata valutata nei limiti del prudente apprezzamento del giudice e valorizzata solo per i profili pertinenti alla decisione.
art. 120 c.p.a.
Applicato quale rito processuale speciale in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Quando la lex specialis qualifica una caratteristica tecnica come requisito minimo indispensabile e la prescrive a pena di esclusione, la prescrizione vincola sia i concorrenti sia la stazione appaltante; la Commissione non può disapplicarla né ammettere un prodotto diverso mediante equivalenza, salva l'eventuale autotutela sul bando.
- La possibilità di ricorrere al principio di equivalenza dipende dalla lex specialis: essa è ammissibile quando la documentazione di gara esplicita le finalità o i bisogni funzionali perseguiti e consente di dimostrarne il soddisfacimento mediante caratteristiche tecniche differenti; non è invece ammissibile quando la prescrizione consiste in una tassativa elencazione di caratteristiche strutturali senza indicazione di finalità funzionali.
- La verifica giudiziale della sussistenza dei presupposti per il ricorso al principio di equivalenza, alla luce della lex specialis, attiene alla legittimità dell'azione amministrativa e non comporta una sostituzione del giudice alla Commissione nella valutazione tecnico-discrezionale dell'equivalenza del prodotto.
- La contestazione della mancanza radicale di un requisito minimo preclude l'esigenza di un'autonoma impugnazione di un asserito giudizio di equivalenza implicito, quando dagli atti di gara non emerga una motivata ed esplicita valutazione della stazione appaltante sul punto.
- La qualificazione di una caratteristica tecnica come strutturale o funzionale non dipende dalla natura astratta del requisito, ma dal contenuto della lex specialis: è strutturale il requisito che sia prescritto tassativamente senza che siano esplicitate le finalità funzionali perseguite dall'amministrazione.
- In una procedura di gara, l'offerta priva di un requisito tecnico minimo espressamente prescritto a pena di esclusione deve essere esclusa; l'attribuzione del punteggio tecnico o una generica dichiarazione dell'offerente di equivalenza non possono sanare tale carenza in assenza dei presupposti previsti dalla lex specialis.
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