Cassazione Penale, Ordinanza n. 09746/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato dalla circostanza dell'esposizione della cosa alla pubblica fede. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. La censura si fondava, in sostanza, sull'idea che la presenza di un addetto alla vigilanza e di un sistema di videosorveglianza, nonché l'apposizione della placca antitaccheggio, fossero elementi idonei a escludere l'esposizione del bene alla pubblica fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente escluso l'incidenza degli elementi invocati dalla ricorrente: la non operatività di una custodia diretta e continuativa sulla cosa, la mera vigilanza generica e un sistema di videosorveglianza non idoneo a interrompere immediatamente l'azione criminosa non escludono l'aggravante. Anche la placca antitaccheggio è stata ritenuta insufficiente, perché assicura solo una rilevazione acustica e non un controllo a distanza tale da impedire la sottrazione del bene. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
L'aggravante del furto per esposizione della cosa alla pubblica fede è esclusa solo quando il bene sia sottoposto a una custodia diretta, continuativa, costante ed արդյունավետa, idonea a impedire la sottrazione; non basta una vigilanza generica o meramente occasionale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'esposizione della cosa alla pubblica fede ai fini dell'aggravante del furto non viene meno per il solo fatto che il luogo sia dotato di videosorveglianza, se tale sistema non consente un intervento immediato e realmente impeditivo della sottrazione.
- Per escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. occorre una sorveglianza specificamente efficace sulla res, caratterizzata da controllo continuativo, costante e idoneo a impedire la consumazione del furto.
- La presenza di un addetto alla vigilanza che percepisca solo una parte dell'azione delittuosa, senza accertare l'effettivo impossessamento del bene, non integra una custodia idonea a neutralizzare l'esposizione alla pubblica fede.
- La placca antitaccheggio non esclude di per sé l'aggravante, poiché realizza soltanto una funzione di allarme o rilevazione al varco e non un controllo preventivo a distanza del bene sottratto.
- Quando il ricorso si limita a riproporre censure già disattese dai giudici di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi, può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
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