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Sentenza

Sentenza n. 494/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione prima) n. 03819/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato illegittimo il silenzio di ARERA sull’approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del PEF del Comune di Lequile e ordinato la conclusione del procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore del servizio rifiuti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società gestore del servizio di igiene urbana aveva agito contro il silenzio serbato da ARERA nel procedimento di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del PEF relativo al Comune di Lequile, validato dall’AGER Puglia, in qualità di ente territorialmente competente, e trasmesso all’Autorità. Il TAR aveva accolto il ricorso, dichiarato l’illegittimità del silenzio e ordinato ad ARERA di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro novanta giorni, nominando per l’eventuale ulteriore inerzia un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. ARERA ha appellato la sentenza deducendo, in via principale e subordinata, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, richiamando il quadro normativo e regolatorio applicabile e, rispettivamente, la deliberazione ARERA 409/2025/R/rif e il riesame della predisposizione tariffaria disposto da AGER. Nel corso del giudizio d’appello ARERA ha poi depositato la deliberazione 591/2025/R/rif del 30 dicembre 2025, con la quale ha concluso il procedimento con esito negativo, disponendo la non approvazione dell’atto di validazione dell’ETC anche per l’ambito tariffario controverso.

La decisione

Il Consiglio di Stato, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e contestualmente la cessazione della materia del contendere. L’adozione, da parte di ARERA, del provvedimento definitivo di non approvazione dell’atto di validazione dell’ente territorialmente competente ha infatti fatto venir meno l’utilità della decisione sull’appello relativo al precedente silenzio e all’obbligo di provvedere imposto dal TAR. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione della complessità della vicenda e del suo sviluppo procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Per il caso di ulteriore inadempimento, il T.a.r. nominava ... quale Commissario ad acta

    La norma è stata applicata dal TAR per la nomina del commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la decisione della causa in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 1, comma 527, l. n. 205/2017

    Richiamato da ARERA tra le norme rilevanti per il procedimento di regolazione tariffaria e per i motivi d’appello; il testo non espone una specifica interpretazione accolta dal Collegio.

  • art. 26 d.lgs. n. 201/2022

    Richiamato da ARERA nel quadro normativo posto a fondamento dell’appello; il testo non espone una specifica interpretazione accolta dal Collegio.

  • artt. 7 e 8 deliberazione ARERA 363/2021/R/rif

    Richiamati da ARERA in relazione al procedimento di approvazione della predisposizione tariffaria; il Collegio decide tuttavia sulla base della sopravvenuta adozione del provvedimento definitivo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, l’amministrazione adotta il provvedimento definitivo richiesto, viene meno l’interesse alla decisione sull’obbligo di provvedere e il giudizio può divenire improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L’adozione di un provvedimento definitivo di non approvazione dell’atto sottoposto all’autorità regolatoria è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente a oggetto il precedente silenzio serbato nel relativo procedimento.
  • La sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo durante il giudizio rende improcedibile l’appello contro la sentenza che aveva ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento, quando la decisione sull’appello non può più procurare un’utilità concreta alla parte appellante.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniRegolazione dell'energia (ARERA)Termini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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