Sentenza n. 132/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari: - DELL’ATTO DELLA SOPRINTENDENZA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI TRAPANI DEL 7/11/2025, DI DINIEGO SULLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER L’ISTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE IN VIA SALVATORE DALÌ; - DEL PREAVVISO DI PARERE NEGATIVO DEL 21/10/2025; - DELL’ART. 31 DEL PAESAGGIO LOCALE 11 PAR. 11 B DELLE NTA DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, APPROVATO CON DECRETO ASSESSORIALE 29/12/2016, OVE INTESO NEL SENSO DI VIETARE IN ASSOLUTO LA REALIZZAZIONE DI ANTENNE PER TLC; - DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, COLLEGATO E CONSEQUENZIALE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile, nonché il preavviso di parere negativo e la previsione del piano paesaggistico ritenuta ostativa
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aveva richiesto l’autorizzazione paesaggistica per installare, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, una stazione radio base costituita da un palo metallico poligonale amovibile di 24 metri, destinata a garantire la copertura di un’area priva di adeguato segnale. La Soprintendenza ha respinto l’istanza richiamando l’art. 31 del Paesaggio Locale 11 “Dune Costiere” del Piano paesaggistico della Provincia di Trapani, che, per le aree con livello di tutela 2, vieta la realizzazione di tralicci e antenne per telecomunicazioni, salvo quelle al servizio delle aziende. La ricorrente ha dedotto, in particolare, il difetto di motivazione e l’omessa valutazione dell’incompatibilità paesaggistica concreta dell’intervento, l’omesso bilanciamento tra tutela del paesaggio e interesse pubblico alla realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, nonché la violazione del principio di leale collaborazione e del dissenso costruttivo, per la mancata formulazione di soluzioni mitigative nonostante l’assenza di aree alternative e di possibilità di co-siting. È stata inoltre contestata la previsione pianificatoria ove interpretata come divieto assoluto di installazione di antenne per telecomunicazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego della Soprintendenza. Il giudice ha ritenuto illegittima l’applicazione della previsione del piano paesaggistico come divieto assoluto e automatico, poiché il vincolo paesaggistico non esclude in via generale la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, ma impone una valutazione concreta e rigorosa di compatibilità paesaggistica. La Soprintendenza avrebbe dovuto comparare il contenuto del vincolo con le caratteristiche della stazione radio base, il suo inserimento nel contesto protetto e l’interesse pubblico alla diffusione del servizio di telecomunicazione, senza limitarsi a motivazioni apodittiche e stereotipate. È stata inoltre ravvisata la carenza di istruttoria e di motivazione in ordine all’interesse generale alla copertura del territorio e la violazione del principio di leale collaborazione e dissenso costruttivo, per la mancata proposta di misure mitigative o alternative, nonostante fossero state rappresentate l’assenza di aree idonee e l’impossibilità di co-siting. Gli ulteriori profili sono stati assorbiti. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 del Paesaggio Locale 11, punto 2, delle NTA del Piano paesaggistico della Provincia di Trapani
non è consentito: - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
La previsione non può essere interpretata come divieto assoluto e automatico di installazione di infrastrutture di telecomunicazione; deve essere letta in modo compatibile con la necessità di una valutazione concreta di compatibilità paesaggistica.
art. 134, lett. c), d.lgs. 42/2004
Individua il vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dall’intervento; la sua presenza impone un controllo paesaggistico concreto, ma non determina automaticamente l’incompatibilità di ogni intervento.
art. 41 Cost.
È richiamato quale fondamento dell’interesse imprenditoriale coinvolto, da considerare insieme agli interessi pubblici connessi alla tutela paesaggistica e alla diffusione dei servizi di telecomunicazione.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, dopo che le parti sono state sentite in camera di consiglio.
Massime di principio
- La previsione paesaggistica che vieti la realizzazione di antenne o infrastrutture di telecomunicazione non può essere applicata come divieto assoluto e automatico, quando ciò impedisca qualsiasi valutazione concreta dell’intervento da parte dell’autorità paesaggistica.
- La presenza di un vincolo paesaggistico non determina di per sé l’incompatibilità di ogni intervento, ma impone una valutazione rigorosa e puntualmente motivata della compatibilità dell’opera con i valori paesaggistici tutelati.
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione deve comparare il contenuto e l’intensità del vincolo con le caratteristiche concrete del manufatto, il suo inserimento nel contesto protetto e gli ulteriori interessi pubblici coinvolti, tra cui la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione assimilate alle opere di urbanizzazione primaria.
- Il diniego di autorizzazione paesaggistica non può fondarsi su motivazioni apodittiche o stereotipate, né limitarsi al richiamo di una disposizione pianificatoria, ma deve indicare le ragioni concrete per cui lo specifico intervento risulta incompatibile con il paesaggio.
- Quando il richiedente rappresenti l’assenza di aree alternative e di possibilità di co-siting, l’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica deve rispettare i principi di leale collaborazione e dissenso costruttivo, valutando, ove possibile, soluzioni mitigative o localizzative alternative invece di opporre un diniego meramente impeditivo.
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