Sentenza n. 2548/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ritiro cautelare di armi, munizioni e titoli autorizzativi adottato ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale dell’8 agosto 2024 con cui gli agenti di pubblica sicurezza avevano ritirato cautelarmente le armi, le munizioni e il titolo autorizzativo alla detenzione. Ha dedotto, in primo luogo, travisamento dei fatti e assoluto difetto di istruttoria, sostenendo che non ricorressero i presupposti di necessità e urgenza richiesti dall’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. e che il verbale non motivasse adeguatamente il rischio di utilizzo abusivo delle armi. Il ricorrente ha rappresentato di essere vittima di reiterate minacce di morte e di un’aggressione fisica da parte del fratello, nonché di avere presentato plurime denunce-querele; ha inoltre evidenziato che le armi erano scariche e non immediatamente utilizzabili e che la mera iscrizione nel registro delle notizie di reato, in assenza di misure cautelari personali o di imputazione, non avrebbe potuto giustificare il ritiro. In secondo luogo, ha contestato la valutazione negativa dei requisiti di affidabilità, sostenendo che essa avrebbe dovuto fondarsi su fatti gravi, reiterati e concretamente incidenti sulla moralità e sull’affidabilità dell’interessato. In terzo luogo, ha dedotto contraddittorietà dell’azione amministrativa, lacunosità del giudizio e difetto di motivazione sui presupposti del ritiro cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha riconosciuto l’interesse a ricorrere, ritenendo il ritiro cautelare immediatamente lesivo e direttamente impugnabile, poiché produce effetti preclusivi sulla detenzione delle armi fino all’eventuale adozione del provvedimento definitivo del Prefetto. Nel merito, ha qualificato il ritiro cautelare ex art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. come misura preventiva, provvisoria e anticipatoria, volta a impedire la degenerazione di una situazione di pericolo. Il relativo giudizio può prescindere dall’accertamento di responsabilità penali o dalla presenza di gravi indizi di colpevolezza e può fondarsi su circostanze oggettive e soggettive atipiche, purché ragionevolmente sintomatiche della mancata affidabilità o del rischio di abuso. La persistente conflittualità familiare, le reiterate minacce di morte, l’aggressione e la presentazione di reciproche denunce-querele sono state ritenute circostanze obiettivamente gravi e idonee a evidenziare un rischio di degenerazione, indipendentemente dall’esito del procedimento penale e dalla circostanza che il ricorrente si ritenesse vittima delle condotte. Il verbale, pur sintetico per la natura cautelare e preventiva dell’atto, indicava le ragioni di necessità e urgenza, riferendosi al pericolo che la disponibilità delle armi potesse agevolare reati o mettere in pericolo l’incolumità pubblica e all’impossibilità di attendere il provvedimento definitivo dell’autorità di pubblica sicurezza. Il giudice ha inoltre ribadito l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, considerato che la detenzione e il porto d’armi non costituiscono ordinariamente posizioni di diritto soggettivo e che la funzione esercitata è cautelare e preventiva, non sanzionatoria. Le spese di lite sono state compensate. La decisione sull’ammissione definitiva al gratuito patrocinio è stata rinviata a successiva udienza camerale.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Nei casi d’urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all’immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al Prefetto.
La disposizione consente il ritiro immediato e cautelare di armi, munizioni e titoli autorizzativi nei casi di urgenza, come misura preventiva e anticipatoria fondata su circostanze concretamente sintomatiche di un rischio per la pubblica o privata incolumità.
art. 39, comma 1, r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Il ritiro cautelare mantiene efficacia nell’attesa dell’eventuale provvedimento prefettizio definitivo di divieto o inibizione della detenzione.
artt. 11 e 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Concorrono a definire la funzione preventiva e cautelare dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi, non sanzionatoria o punitiva.
art. 699 c.p.
È richiamato quale espressione del generale divieto dal quale la detenzione e il porto d’armi costituiscono eccezioni.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
È richiamato, insieme all’art. 699 c.p., per evidenziare il carattere eccezionale delle situazioni di detenzione e porto d’armi.
art. 335-bis c.p.p.
Il ricorrente ne ha invocato i limiti rispetto agli effetti amministrativi della mera iscrizione nel registro delle notizie di reato; il TAR ha ritenuto comunque decisiva, ai fini preventivi, la situazione concreta di conflittualità e rischio, indipendentemente dall’esito del procedimento penale.
art. 81 d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini della verifica dell’iscrizione del difensore nell’elenco necessario per la liquidazione del gratuito patrocinio.
Massime di principio
- Il ritiro cautelare di armi adottato ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. è un provvedimento immediatamente lesivo e direttamente impugnabile, anche se provvisorio, perché incide attualmente sulla possibilità di detenere le armi fino all’eventuale adozione del provvedimento definitivo del Prefetto.
- Il ritiro cautelare delle armi è una misura preventiva, provvisoria e anticipatoria, finalizzata a impedire la degenerazione di una situazione di pericolo; il requisito dell’urgenza è intrinseco alla funzione cautelare e deve essere valutato in relazione alle circostanze concrete.
- Ai fini del ritiro cautelare delle armi non è necessario accertare una responsabilità penale né la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: sono sufficienti circostanze oggettive e soggettive, anche atipiche, purché ragionevolmente e logicamente sintomatiche di una mancata affidabilità o di un possibile abuso.
- Una persistente e grave conflittualità familiare, accompagnata da minacce, aggressioni e reciproche denunce-querele, può giustificare il ritiro cautelare delle armi anche quando il titolare dell’autorizzazione si rappresenti come vittima e il procedimento penale non sia ancora definito.
- La motivazione del verbale di ritiro cautelare può essere sintetica, purché individui le circostanze di pericolo e dia conto della necessità di intervenire immediatamente senza attendere il provvedimento definitivo dell’autorità di pubblica sicurezza.
- In materia di armi l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, poiché la detenzione e il porto d’armi non costituiscono ordinariamente posizioni di diritto soggettivo e la funzione amministrativa è orientata alla prevenzione degli abusi e alla tutela dell’incolumità pubblica e privata.
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