Cassazione Civile, Ordinanza n. 18598/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di due sanzioni disciplinari irrogate da una dirigente scolastica a un docente di liceo pubblico: una censura e una sospensione dall’insegnamento per un giorno. Il docente aveva contestato in giudizio la legittimità delle sanzioni, ma sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano respinto la domanda. In appello la Corte territoriale aveva ritenuto, in sintesi, che: la riduzione delle liste testimoniali fosse una valutazione discrezionale del giudice; il comportamento tenuto dal docente durante un episodio occorso in occasione dell’autogestione scolastica fosse sanzionabile, sia per il rifiuto di parlare con la dirigente scolastica sia per il tono aggressivo usato nel successivo colloquio; la rinuncia all’incarico di segretario verbalizzante non fosse stata accettata, con conseguente permanenza dell’obbligo di svolgere le relative mansioni. Con il ricorso per cassazione il docente ha dedotto tre motivi: (1) nullità/violazione dell’obbligo di motivazione, assumendo che la Corte d’appello si fosse limitata a richiamare la decisione di primo grado senza autonoma motivazione; (2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 24 Cost., lamentando il mancato accoglimento della prova testimoniale e la mancata considerazione di tutte le prove rilevanti; (3) violazione della disciplina del procedimento disciplinare del personale della scuola e dell’assetto di competenza sanzionatoria, sostenendo che la sospensione non potesse essere irrogata dal dirigente scolastico e che gli atti dovessero essere trasmessi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la sentenza d’appello era motivata per relationem alla decisione di primo grado e che, per censurarla utilmente, il ricorrente avrebbe dovuto rispettare l’onere di specifica indicazione di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., individuando il contenuto della motivazione richiamata e le critiche svolte in appello; inoltre il motivo era anche impropriamente prospettato come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., anziché come eventuale nullità per difetto di motivazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non comprende l’omesso esame delle sole risultanze istruttorie quando il fatto storico sia stato comunque valutato dal giudice di merito; inoltre la censura non coglieva la ratio decidendi, incentrata sul rifiuto di parlare immediatamente con la dirigente e sul tono usato nell’ufficio di presidenza, sicché i capitoli di prova indicati non erano decisivi. Quanto al terzo motivo, è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata non affrontava la questione della competenza del dirigente scolastico e il ricorrente non aveva dimostrato di avere dedotto tale vizio già in primo grado e riproposto in appello. È stato altresì dato atto, ai fini del contributo unificato, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il Ministero era rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare il mancato esame delle sole risultanze istruttorie quando il fatto sia stato comunque apprezzato dal giudice di merito.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La dedotta carenza motivazionale può essere denunciata solo come nullità della sentenza, non come vizio di omesso esame di fatto decisivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico della decisione; nel caso di motivazione per relationem, la censura deve essere costruita in modo specifico.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Quando la sentenza d’appello rinvia alla decisione di primo grado, il ricorrente deve indicare specificamente la motivazione recepita e le critiche svolte nei precedenti gradi di giudizio.
art. 2697 c.c.
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne accoglie la dedotta violazione, ritenendo che la censura non colga l’effettivo contenuto della decisione impugnata.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di piena ammissione della prova; la Corte non ravvisa violazione sotto questo profilo.
artt. 494-498 d.lgs. n. 297/1994
Richiamati per contestare la competenza a irrogare la sospensione disciplinare nel personale della scuola; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica deduzione nei gradi di merito.
art. 91 CCNL 2005/2009
Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina sanzionatoria del personale scolastico; il motivo è stato ritenuto inammissibile.
artt. 55 e 55-bis d.lgs. n. 165/2001
Richiamati dal ricorrente per sostenere che il procedimento disciplinare dovesse essere trasmesso all’ufficio competente; la Corte non esamina nel merito la questione per difetto di devoluzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Cass. S.U. n. 7074/2017
È richiamata per affermare che, in caso di motivazione per relationem, il ricorso deve indicare in modo puntuale il contenuto della motivazione condivisa e le critiche formulate in appello.
Cass. S.U. n. 8053/2014
È richiamata per ribadire che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non riguarda l’omesso esame delle prove ma soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
Cass. S.U. n. 4315/2020
È richiamata per le conseguenze processuali in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è motivata per relationem rispetto alla decisione di primo grado, il ricorso per cassazione deve indicare con precisione quale parte della motivazione recepita si contesta e quali critiche erano state già formulate in appello; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie.
- Per essere decisiva, la circostanza dedotta in cassazione deve essere idonea, da sola, a sovvertire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su un diverso nucleo fattuale, la censura è inammissibile o comunque infondata.
- Le questioni relative alla competenza dell’organo disciplinare e alla regolarità del procedimento devono risultare dedotte tempestivamente nei gradi di merito; se non vi è prova della loro devoluzione, il motivo è inammissibile in cassazione.
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