Cassazione Civile, Ordinanza n. 26358/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, dopo il rinvio disposto dalla Corte, aveva nuovamente annullato l'avviso di accertamento relativo a canoni di locazione non dichiarati, ma aveva liquidato le spese solo per alcuni gradi di giudizio. La ricorrente deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 53 d.l. n. 90/2014, degli artt. 9 e 13 d.P.R. n. 115/2002 e dei D.M. Giustizia nn. 55/2014 e 37/2018, lamentando che la CTR non avesse pronunciato sulle spese del precedente giudizio di cassazione concluso con l'ordinanza n. 16665/2019 e del giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza impugnata, oltre ad aver errato nel determinare il rimborso del contributo unificato e nel non statuire sul rimborso forfettario e sugli accessori di legge dovuti al difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha rilevato che, nel precedente giudizio di legittimità, era stato già disposto il rinvio anche per la liquidazione delle spese di cassazione e che la CTR, in sede di rinvio, aveva omesso di statuire sulle spese del secondo giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, oltre a liquidare in modo incompleto il rimborso del contributo unificato e a non considerare il rimborso forfettario e gli accessori. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché provveda a una corretta liquidazione delle spese processuali, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio denunciato è stato prospettato come violazione di legge per errata regolazione e liquidazione delle spese processuali.
art. 112 c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto omissione di pronuncia sulle spese di giudizio.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la disciplina delle spese nel processo tributario.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati quale parametro della regolazione delle spese secondo soccombenza e della eventuale compensazione.
art. 53 d.l. n. 90/2014
Richiamato insieme alle norme sulle spese e sui criteri di liquidazione.
artt. 9 e 13 d.P.R. n. 115/2002
Richiamati in tema di contributo unificato e relativo rimborso.
D.M. Giustizia n. 55/2014
Richiamato per la liquidazione dei compensi professionali.
D.M. Giustizia n. 37/2018
Richiamato per i parametri di liquidazione dei compensi.
Massime di principio
- Quando un giudice di rinvio è investito anche della liquidazione delle spese di un precedente giudizio di cassazione, deve provvedere espressamente su tutte le spese devolute, senza omettere alcun grado processuale oggetto di rinvio.
- La statuizione sulle spese deve comprendere, oltre ai compensi professionali, anche il rimborso forfettario, gli accessori di legge e gli esborsi effettivamente documentati, secondo i parametri normativi applicabili.
- L'omissione di pronuncia sulla regolazione delle spese integra violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è censurabile in cassazione.
- Nel processo tributario, la liquidazione delle spese deve rispettare il principio di soccombenza salvo i casi eccezionali di compensazione motivata, e deve essere effettuata in modo completo e coerente con il dictum rescindente.
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