Ordinanza n. 139/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo - della nota del Comune di Sant'Elia Fiumerapido dell’11 aprile 2025, avente ad oggetto il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della l. n. 241/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; B) quanto all’istanza ex art. 116 del cod.proc.amm. per la declaratoria di illegittimità del silenzio-diniego parzialmente serbato dal Comune di Sant’Elia Fiumerapido sull’istanza di accesso difensivo formulata il 4 giugno 2025 dal ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di Real Rotoli s.r.l. di accedere agli ulteriori atti e documenti indicati nell’istanza suddetta, e, segnatamente, a “tutti gli atti e documenti in possesso di codesto Spett.le Comune, inerenti sia alla regolarità urbanistico-edilizia che alle condizioni di agibilità dei locali interessati da tale ultima nota, ivi incluse la concessione per la esecuzione di opere n. 29/1987, la concessione per variante in corso d’opera n. 22/1991, complete di tutta la documentazione allegata, quali elaborati grafici e relazioni asseverate, nonché qualsiasi altro titolo urbanistico successivo al rilascio di quelli già citati n. 49/1987 e n. 22/1991”, nonché per la condanna del Comune di Sant’Elia Fiumerapido alla loro esibizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego parziale sull’istanza di accesso difensivo del 4 giugno 2025, relativa alla documentazione urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali interessati dal divieto di prosecuzione dell’attività
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa istante)
Prevale il privato
La controversia
La società, nel giudizio promosso contro la nota comunale dell’11 aprile 2025 recante divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990, ha proposto istanza ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’accesso difensivo a tutti gli atti in possesso del Comune relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e alle condizioni di agibilità dei locali, compresi i titoli edilizi e la documentazione allegata, nonché ogni eventuale titolo urbanistico successivo. Il Comune ha sostenuto che parte della documentazione era già stata depositata dalla società e che la richiesta residua era generica. Dopo una produzione documentale parziale, la società ha contestato l’integrale soddisfazione dell’interesse ostensivo. Il Comune ha inoltre dedotto la sopravvenuta carenza d’interesse, assumendo che la società non avesse impugnato una successiva ordinanza di demolizione. La ricorrente ha contestato tale deduzione, rilevando la mancata integrale ostensione e l’assenza di prova circa l’inesistenza dei documenti residui.
La decisione
Il TAR ha ritenuto persistente l’interesse all’istanza di accesso, poiché le deduzioni comunali sull’improcedibilità del giudizio principale erano prive di adeguato riscontro oggettivo e comunque le sorti del giudizio principale non determinano necessariamente quelle dell’istanza ostensiva. La strumentalità dell’accesso difensivo può infatti riguardare anche ulteriori iniziative giudiziali o stragiudiziali, mentre l’amministrazione non può sindacare l’utilità concreta che il richiedente intenda attribuire ai documenti né il modo in cui intenda utilizzarli. La domanda è stata dichiarata improcedibile limitatamente ai documenti già prodotti dal Comune, ossia le concessioni edilizie n. 29/1987 e n. 22/1991 con i relativi allegati, coincidenti con documenti già depositati dalla società. Per la documentazione residua, il TAR ha accertato il diritto di accesso e ha ordinato al Comune di consentire l’accesso integrale agli atti in suo possesso relativi alla regolarità urbanistico-edilizia, alle condizioni di agibilità dei locali e agli eventuali titoli urbanistici successivi alle concessioni n. 49/1987 e n. 22/1991. Il Collegio ha escluso la genericità della richiesta, ritenendola sufficientemente determinata mediante l’indicazione dell’oggetto e dello scopo dei documenti, senza necessità di indicare tutti gli estremi identificativi. Ha inoltre rilevato che la società aveva dimostrato la propria posizione legittimante, le finalità dell’accesso e il collegamento tra tali finalità e la documentazione richiesta. L’accesso dovrà avvenire mediante estrazione di copia, cartacea o telematica, entro trenta giorni, con oneri di segreteria a carico della richiedente. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
istanza ex art. 116 del cod.proc.amm.
Consente di azionare nel giudizio amministrativo la tutela avverso il diniego o il silenzio-diniego sull’accesso; l’istanza è stata accolta per la documentazione non ancora ostesa e dichiarata improcedibile per quella già prodotta.
artt. 22 ss. l. 241/1990
la disciplina prevista dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990
La richiesta è stata scrutinata esclusivamente come accesso difensivo secondo la disciplina dell’accesso documentale.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della l. n. 241/1990
Costituisce la base normativa del divieto comunale di prosecuzione dell’attività, rispetto al quale la documentazione richiesta è stata ritenuta collegata.
Adunanza plenaria, sentenza n. 10/2020
in base alla sent. Ad. Plen. n. 10/2020
Richiamata per la riconduzione della domanda alla disciplina dell’accesso difensivo documentale di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990.
Adunanza plenaria, sentenza n. 4/2021
la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4/2021
Richiamata quanto alla necessità che il richiedente dimostri la posizione legittimante, la finalità dell’accesso e il collegamento tra quest’ultima e i documenti richiesti.
Massime di principio
- L’interesse all’accesso difensivo non viene meno automaticamente per effetto delle vicende del giudizio principale nel cui ambito l’istanza è proposta, poiché la documentazione può essere funzionale anche a ulteriori iniziative di tutela giudiziale o stragiudiziale.
- L’amministrazione non può sindacare l’effettiva utilità dei documenti richiesti rispetto alla tutela del bene della vita né valutare preventivamente il modo in cui il richiedente intenda utilizzare la documentazione, una volta dimostrati il collegamento tra documenti e finalità difensive e la posizione legittimante.
- L’onere di specificazione dell’istanza di accesso non richiede l’indicazione di tutti gli estremi identificativi dei documenti; è sufficiente l’indicazione dell’oggetto e dello scopo degli atti quando essa consenta all’amministrazione di comprendere la portata della richiesta e di individuare la documentazione.
- Quando l’amministrazione ha prodotto soltanto una parte dei documenti richiesti, l’istanza di accesso è improcedibile limitatamente alla documentazione già ostesa, mentre permane l’interesse e può essere ordinata l’ostensione della documentazione residua, ove l’amministrazione non ne abbia attestato formalmente l’inesistenza.
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