Sentenza del 14/06/2022 n. 19202 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso bonario Tarsu anno 2009 per: mancata previa notifica di avviso di accertamento; mancata considerazione della stagionalità dell'attività (riduzione tariffaria); errata determinazione della superficie tassabile; parziale erogazione del servizio pubblico di raccolta rifiuti e conseguente necessità di ricorrere a società privata per lo smaltimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso, ritenendo infondate le eccezioni sul giudicato esterno e sull'onere probatorio della stagionalità (il contribuente non avrebbe fornito adeguata documentazione relativa all'annualità 2009). Tuttavia, ha rilevato che l'annullamento da parte del giudice amministrativo delle delibere comunali che avevano determinato le tariffe Tarsu per il 2008-2009 incide sulla legittimità della tariffa applicata; di conseguenza, in parziale accoglimento dei motivi terzo e quarto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, disponendo che la tariffa sia rideterminata sulla base della tariffa precedentemente vigente (ai sensi della disciplina richiamata). Il resto del ricorso è stato respinto. La Commissione dovrà inoltre decidere sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 3, lett. c)
Stabilisce disposizioni sulla riduzione/esenzione Tarsu per attività stagionali: la stagionalità deve risultare dalla licenza e deve essere esercitata nel periodo indicato nella licenza; la prova della stagionalità incombe sul contribuente.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
Riguarda criteri di determinazione della superficie tassabile ai fini Tarsu; la corretta quantificazione della superficie è elemento decisivo e può essere determinata anche sulla base di atti tecnici (relazioni ufficio tecnico).
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 1 (ultimo periodo)
In caso di annullamento della delibera tariffaria comunale, continua ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente fino a nuova disciplina valida; il giudice tributario deve, quindi, applicare la tariffa vigente di riferimento e non limitarsi al mero annullamento dell'avviso.
D.L. n. 83 del 2012, convertito con L. n. 134 del 2012 (art. 54 comma 3 e art. 348 ter c.p.c.)
Regola l'ammissibilità dei motivi in Cassazione per le "doppie conforme": il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo grado e di appello e dimostrare che sono tra loro diverse per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5.
L. n. 296 del 2006 (abrogazione art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993)
Richiamata in relazione all'obbligo del previo avviso di accertamento: l'abrogazione ha inciso sulle modalità di rettifica e sulle esigenze di notifica per anni successivi all'abrogazione (richiamata per spiegare la disciplina applicabile al 2009).
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)
Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto (n.3) e per omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito di tali motivi alla luce della disciplina sulle "doppie conforme".
Massime di principio
- Il giudicato formato su accertamenti relativi a annualità diverse può vincolare solo su fatti di carattere permanente; non vincola su fatti variabili (es. modalità di esercizio di un'attività) laddove gli elementi di fatto cambiano tra annualità.
- La prova della stagionalità dell'attività grava sul contribuente: per ottenere la riduzione tariffaria è necessario produrre la licenza o altra documentazione probatoria relativa espressamente all'annualità in contestazione; non è sufficiente richiamare licenze o riduzioni riferite ad anni diversi.
- In caso di annullamento della delibera comunale che ha determinato la tariffa per una specifica annualità, il giudice tributario non si limita ad annullare l'avviso ma deve applicare la disciplina tariffaria alternativa prevista (in pratica la tariffa precedentemente vigente) salvo che sia disposto diversamente da una decisione amministrativa o normativa.
- L'annullamento giurisdizionale di una delibera tariffaria relativa a una specifica annualità non ha per sé efficacia caducante sulle delibere autonome di anni successivi, salvo che anche queste siano invalide; ogni deliberazione tariffaria è in linea di principio autonoma.
- In cassazione, per motivi che implichino l'omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n.5), se si tratta di una doppia conforme occorre indicare e comparare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, mostrando la loro diversità.
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