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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3647/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la loro responsabilità riqualificando la condotta come tentata rapina anziché rapina consumata. Il motivo principale del ricorso per cassazione era la violazione di legge e vizio di motivazione: nonostante la motivazione facesse riferimento alle lesioni regolarmente contestate e accertate, nel calcolo della pena non era stato applicato l'aumento per la continuazione relativo al reato di lesioni. Con memoria difensiva si insisteva sull'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse; ha ritenuto che la dedotta omissione dell'aumento per la continuazione relativo alle lesioni, se fosse stata rilevata e applicata, avrebbe aggravato il trattamento sanzionatorio degli imputati, perciò mancava un interesse dei ricorrenti a far valere tale vizio. Inoltre i ricorrenti non hanno dimostrato una lesione del diritto di difesa correlata al vizio. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 616

    L'art. 616 c.p.p. trova applicazione conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso: comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

  • Sez. Un. n. 4419 del 25/01/2005 (Gioia, Rv. 229982)

    Sez. Un. n. 4419 del 25/01/2005

    Principio secondo cui il ricorrente deve avere un interesse concreto a far valere il vizio: non è ammissibile un ricorso che mirerebbe ad ottenere una statuizione che peggiora la posizione processuale o sostanziale del ricorrente.

Massime di principio

  • Un ricorso è inammissibile quando la correzione del vizio denunciato comporterebbe un aggravio della posizione del ricorrente: manca l'interesse a impugnare una pronuncia che, se emendata, peggiorerebbe la sanzione.
  • Se si contesta l'omessa applicazione di un aumento di pena (ad es. per continuazione), il ricorrente deve dimostrare che la rettifica comporterebbe un beneficio per lui; altrimenti il vizio non è impugnabile per carenza di interesse.
  • Per fronteggiare un'obiezione di inammissibilità per carenza di interesse, il difensore dovrebbe evidenziare come il vizio abbia violato diritti processuali rilevanti (es. diritto di difesa) o come la correzione produrrebbe un esito favorevole al ricorrente.
  • La Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende quando dichiara il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare il rischio economico prima di proporre ricorso privo di interesse concreto.
  • Le impugnazioni che mirano soltanto ad ottenere una diversa qualificazione giuridica o a porre maggiore enfasi su profili che aumenterebbero la pena sono generalmente improduttive e rischiano l'inammissibilità.

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