Sentenza del 06/03/2017 n. 882 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Ricorso - Cartella di pagamento - Richiesta di rateazione - Indice di conoscenza - Rilevanza ai fini del computo del termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di maggiore rateazione è stata considerata un indice certo della conoscenza della cartella da parte del contribuente a partire dalla data della richiesta. Da tale momento deve essere computato il termine per proporre l'eventuale ricorso; pertanto, un'impugnazione presentata oltre il termine decorrente da quella data può essere dichiarata tardiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il momento dal quale decorre il termine per impugnare una cartella di pagamento. Il contribuente aveva presentato una richiesta di maggiore rateazione, sostenendo eventualmente di non aver ancora avuto piena conoscenza dell'atto o che tale richiesta non incidesse sulla decorrenza del termine per il ricorso. La richiesta di rateazione, tuttavia, presuppone la conoscenza del contenuto della cartella e manifesta acquiescenza rispetto alla pretesa di riscossione.
Norme richiamate
Norme sul termine di impugnazione degli atti tributari
Il termine per proporre ricorso decorre dalla conoscenza legale o effettiva dell'atto. La richiesta di rateazione può dimostrare che il contribuente ne aveva già avuto conoscenza.
Disciplina della rateazione delle somme iscritte a ruolo
La domanda di rateazione, soprattutto quando riferita a una specifica cartella, presuppone la conoscenza della pretesa e può essere valutata come comportamento incompatibile con la successiva deduzione di mancata conoscenza dell'atto.
Massime di principio
- La richiesta di rateazione di una cartella può costituire prova della conoscenza dell'atto e far decorrere, da quella data, il termine per impugnarlo.
- Chi chiede di pagare a rate dovrebbe verificare immediatamente la cartella e i termini di ricorso, perché la domanda può essere interpretata come acquiescenza o comunque come conoscenza della pretesa.
- La conoscenza effettiva dell'atto può risultare da comportamenti concludenti del contribuente, anche diversi dalla formale notifica.
- La rateazione non equivale necessariamente alla rinuncia a ogni contestazione, ma può rendere tardivo il ricorso se dimostra che il contribuente conosceva già l'atto e ha lasciato decorrere il termine previsto.
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