Sentenza n. 7958/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento 1) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, per come scaricabile nell’area personale del Portale InPA, nelle parti di interesse; 2) dei verbali di valutazione dei titoli e delle riserve, sebbene allo stato non riconosciuti; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b) l’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; c) la prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; d)i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; i) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso della ricorrente; l) l’avviso recante “Aggiornamento del 29 ottobre 2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato del ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 4 agosto 2025, ove necessario; n) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; o) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; p) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; q) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; r) l’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 7 gennaio 2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, se opportuno; per l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo di riserva dichiarato e ad essere conseguentemente ricollocata nella relativa graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, riconoscendole il titolo di riserva dichiarato; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria dei vincitori e degli idonei non vincitori del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, nonché gli atti della procedura relativi al mancato riconoscimento del titolo di riserva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura concorsuale per il profilo di Assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, lamentando il mancato riconoscimento della riserva derivante dall’avere svolto il servizio civile nazionale presso un ente del terzo settore. Ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento del titolo di riserva, la ricollocazione in graduatoria e la riedizione dell’attività amministrativa. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il mancato superamento della prova di resistenza, sostenendo che la candidata non sarebbe risultata vincitrice neppure in caso di riconoscimento della riserva, e hanno comunque contestato la fondatezza del ricorso. La questione decisiva, tuttavia, è stata individuata nella dichiarazione resa dalla candidata nella domanda di partecipazione, predisposta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale ella aveva espressamente dichiarato di non essere in possesso di titoli di riserva, inserendo il servizio civile nella voce "Altro".
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Richiamando un proprio precedente sul medesimo tema, ha ritenuto decisivo che la ricorrente non si fosse limitata a omettere il titolo di riserva, ma avesse dichiarato espressamente, nella domanda di partecipazione, di non possederne alcuno. Tale dichiarazione impedisce di chiedere successivamente il riconoscimento del titolo in contrasto con quanto autodichiarato, in applicazione del principio di autoresponsabilità dei concorrenti e del principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il Collegio ha quindi ritenuto infondato il ricorso senza esaminare l’eccezione relativa al mancato superamento della prova di resistenza. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, essendo trascorsi i termini previsti e risultando completo il contraddittorio e l’istruttoria.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000
la ricorrente ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione [...] di non essere in possesso di titoli di riserva
Le dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di concorso assumono rilievo ai fini dell’autoresponsabilità del candidato e non possono essere successivamente contraddette per ottenere un beneficio concorsuale.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
corollario del dovere di buona fede
Il dovere di buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato fonda il principio nemo potest venire contra factum proprium, impedendo al concorrente di contraddire una propria dichiarazione espressa resa nella procedura.
Massime di principio
- Il candidato che, nella domanda di partecipazione a un concorso pubblico, dichiari espressamente di non possedere titoli di riserva non può successivamente chiedere il riconoscimento di una riserva in contrasto con tale dichiarazione.
- Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di verificare e dichiarare correttamente, nella domanda di partecipazione, il possesso dei titoli rilevanti ai fini della procedura concorsuale.
- Il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione, preclude al concorrente di contraddire una propria dichiarazione espressa resa nella domanda di concorso per conseguire un vantaggio nella graduatoria.
- Quando il ricorso contro una graduatoria concorsuale è infondato per la preclusione derivante da una dichiarazione espressa del candidato, il giudice può prescindere dall’esaminare l’eccezione relativa al mancato superamento della prova di resistenza.
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