Cassazione Penale, Sentenza n. 28924/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugnava l'ordinanza che, su sollecitazione della Cancelleria, aveva chiarito che la sentenza n. 1401/2016 non comprendeva la condanna alle spese di costituzione e assistenza del difensore della parte civile beneficiaria del gratuito patrocinio e indicava tali spese come oggetto di possibile recupero da parte dello Stato nei confronti della parte assistita. Il ricorso denunciava: (i) violazione delle norme sul procedimento di esecuzione (art. 666 e ss. c.p.p.), perché l'incidente di esecuzione era stato avviato d'ufficio dalla Cancelleria e il provvedimento era stato assunto de plano senza instaurare il contraddittorio; (ii) errata applicazione della normativa sul gratuito patrocinio e sul recupero delle spese (Testo unico spese di giustizia n.115/2002), sostenendo che lo Stato non può recuperare tali spese dalla parte ammessa al patrocinio salvo ipotesi di revoca e che la remissione di querela esclude la condanna dell'imputato alle spese di costituzione della parte civile salvo le somme anticipate dall'erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia adottato il provvedimento de plano senza fissare l'udienza in camera di consiglio e senza contraddittorio, pur trattandosi di questione che richiedeva valutazione discrezionale (in particolare l'indicazione delle spese sostenute dalla parte civile come ripetibili dallo Stato nei confronti del beneficiario del gratuito patrocinio). La Corte ha ricordato che la pronuncia de plano è ammessa solo per ipotesi di manifesta infondatezza (difetto di condizioni di legge oggettive) e non quando è necessaria una valutazione discrezionale, e ha dunque dichiarato la nullità e disposto l'annullamento del provvedimento.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Regola il procedimento di esecuzione prescrivendo in via ordinaria l'udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti; la pronuncia de plano è ammessa solo per istanze manifestamente infondate per difetto oggettivo di condizioni di legge.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato come modello procedimentale per il contraddittorio in camera di consiglio; sottolinea la necessità del confronto quando sono in gioco valutazioni discrezionali.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali; nella fattispecie la sentenza aveva posto le spese a carico dell'imputato in virtù di tale norma, ma la remissione di querela ha effetti specifici sulle spese della parte civile.
Testo unico sulle spese di giustizia (D.Lgs. n. 115/2002)
Disciplina il gratuito patrocinio e i meccanismi di recupero delle somme anticipate dallo Stato; il ricorso sosteneva che lo Stato non può rivalersi sulle somme anticipate in favore della parte ammessa al patrocinio salvo casi espressi (es. revoca).
art. 134 TU spese di giustizia
Richiamato dal provvedimento impugnato nel tentativo di legittimare il recupero delle somme anticipate dallo Stato; la Corte evidenzia un'errata o non sufficientemente motivata applicazione rispetto al contenuto della sentenza di merito.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede ipotesi di provvedimento del giudice dell'esecuzione da adottare con ordinanza comunicata agli interessati e suscettibile di opposizione; la Corte rileva che la statuizione impugnata non rientrava nelle ipotesi di decisione de plano senza contraddittorio.
Massime di principio
- Le ordinanze del giudice dell'esecuzione che incidono su posizioni di terzi richiedono, di regola, l'instaurazione del contraddittorio in udienza camerale salvo che l'istanza sia manifestamente infondata per un difetto oggettivo di condizioni di legge.
- La pronuncia de plano senza udienza è ammessa solo in casi di manifesta infondatezza non soggetti a valutazioni discrezionali; se il giudice compie apprezzamenti valutativi è necessario dare alle parti la possibilità di partecipare e controbattere.
- La remissione di querela comporta, di norma, la revoca implicita della costituzione di parte civile e quindi esclude la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione e assistenza della parte civile salvo espressa previsione normativa; possono invece essere rilevanti le somme anticipate dall'erario fino al momento dell'estinzione del procedimento.
- Il recupero da parte dello Stato delle somme anticipate per il gratuito patrocinio è una materia regolata dal Testo unico sulle spese di giustizia e richiede verifiche puntuali: non è automaticamente ammesso nei confronti della parte beneficiaria salvo i casi previsti dalla legge (es. revoca o disposizioni normative specifiche).
- Se si riceve un provvedimento esecutivo assunto d'ufficio senza contraddittorio e con effetti patrimoniali per il beneficiario del gratuito patrocinio, è possibile impugnare per nullità procedurale invocando la violazione dell'art. 666 c.p.p. e la necessità del contraddittorio.
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