Corte di giustizia, Sentenza C-304/23
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 17 October 2024. — European Commission v Republic of Malta. — Failure of a Member State to fulfil obligations – Article 258 TFEU – Directive 91/271/EEC – Urban waste water treatment – Collecting systems for urban waste water in certain agglomerations – Article 4 – Secondary or equivalent treatment of urban waste water – Article 5 – Sensitive areas – More stringent treatment – Article 10 – Sufficient performance – Article 15 – Monitoring of the conformity of discharges with the requirements of Annex I.B – Control procedures laid down in Annex I.D – Maximum permitted number of samples which fail to conform. — Case C-304/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie integralmente il ricorso della Commissione contro Malta in materia di trattamento delle acque reflue urbane. Rileva che, alla data rilevante, gli impianti di Malta South e Malta North erano sottodimensionati rispetto ai carichi da trattare e quindi non garantivano il trattamento secondario richiesto dalla direttiva 91/271/CEE. Da ciò discendono anche la violazione dell’obbligo di trattamento più rigoroso per Malta North e del monitoraggio dei reflui secondo gli standard dell’Unione.
Inadempimento della Repubblica di Malta agli obblighi della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane per le agglomerazioni Malta South e Malta North
La questione giuridica
Se la Repubblica di Malta abbia violato gli articoli 4, 5, 10 e 15 della direttiva 91/271/CEE, non avendo garantito: i) il trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane prima dello scarico per le agglomerazioni Malta South e Malta North; ii) il trattamento più rigoroso per l’agglomerazione Malta North in relazione alle aree sensibili; iii) la sufficiente capacità e prestazione degli impianti; iv) il monitoraggio dei reflui conformemente agli allegati I.B e I.D. In via preliminare, la Corte ha esaminato anche l’eccezione di irricevibilità fondata sulla durata della fase precontenziosa.
Principio di diritto
La Corte afferma che la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE perché, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, gli impianti delle agglomerazioni Malta South e Malta North non avevano capacità sufficiente a trattare tutte le acque reflue urbane con trattamento secondario o equivalente; ne consegue anche la violazione dell’obbligo di trattamento più rigoroso per Malta North e dell’obbligo di monitoraggio conforme agli allegati I.B e I.D. La Corte precisa inoltre che, nei ricorsi ex articolo 258 TFUE, non possono essere presi in considerazione i miglioramenti intervenuti dopo la scadenza del termine del parere motivato, e che l’eventuale durata della fase precontenziosa non incide sull’ammissibilità salvo lesione concreta dei diritti di difesa.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Direttiva 91/271/CEE
- Articolo 4 direttiva 91/271/CEE
- Articolo 5 direttiva 91/271/CEE
- Articolo 10 direttiva 91/271/CEE
- Articolo 15 direttiva 91/271/CEE
- Allegato I.B direttiva 91/271/CEE
- Allegato I.D direttiva 91/271/CEE
- Atto di adesione del 2003, articolo 24
- Atto di adesione del 2003, allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 3(b)
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Inadempimento della Repubblica di Malta agli obblighi della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane per le agglomerazioni Malta South e Malta North
Si tratta di un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica di Malta. La controversia riguarda l’attuazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, con riferimento alle agglomerazioni Malta South e Malta North.
Contesto normativo
La direttiva 91/271/CEE mira a proteggere l’ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane. L’articolo 4 impone agli Stati membri di assicurare che le acque reflue che entrano nei sistemi di raccolta siano sottoposte, prima dello scarico, a trattamento secondario o equivalente; l’articolo 5 prescrive un trattamento più rigoroso per gli scarichi in aree sensibili o nei relativi bacini di raccolta; l’articolo 10 richiede che gli impianti siano progettati, costruiti, gestiti e mantenuti per garantire una sufficiente prestazione in tutte le normali condizioni climatiche locali; l’articolo 15, in combinato con gli allegati I.B e I.D, impone il monitoraggio degli scarichi per verificarne la conformità ai requisiti di qualità e ai controlli previsti.
Rileva anche l’atto di adesione del 2003, il cui allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 3(b), prevedeva per Malta una deroga temporanea all’articolo 4 fino al 31 marzo 2007, con un obiettivo intermedio di conformità per Malta North entro il 31 ottobre 2006.
Fatti e procedimento precontenzioso
Nel 2015 la Commissione ha avviato una procedura EU Pilot e ha rilevato, sulla base dei dati trasmessi dalle autorità maltesi, il mancato rispetto di diversi obblighi della direttiva 91/271/CEE per le agglomerazioni Malta South e Malta North. In particolare, Malta North risultava anche non conforme all’articolo 5, poiché lo scarico avveniva in aree identificate come sensibili ai nitrati nel 2005.
Dopo la lettera di diffida del 2016 e il parere motivato del 2017, seguiti da varie comunicazioni delle autorità maltesi, la Commissione ha promosso il ricorso chiedendo la declaratoria di inadempimento per gli articoli 4, 5, 10 e 15 della direttiva, oltre che per gli allegati I.B e I.D.
Eccezione di irricevibilità sollevata da Malta
La Repubblica di Malta ha eccepito l’irricevibilità del ricorso sostenendo che la Commissione aveva atteso quasi sette anni dopo la lettera di diffida prima di adire la Corte, abusando così della discrezionalità nella gestione della fase precontenziosa. Malta ha inoltre sostenuto che la Corte non avrebbe potuto ignorare i miglioramenti intervenuti successivamente al parere motivato.
La Corte respinge l’eccezione. Ricorda che la Commissione è libera di scegliere il momento in cui promuovere il ricorso per inadempimento e che la durata della fase precontenziosa non incide sull’ammissibilità, salvo prova concreta che essa abbia leso i diritti di difesa dello Stato membro. Inoltre, ribadisce che l’esistenza dell’inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e che i fatti successivi non possono, di regola, essere presi in considerazione, salvo ipotesi di inadempimento sistematico e persistente, non ricorrente nel caso di specie. La Corte aggiunge che la data di proposizione del ricorso è irrilevante ai fini della valutazione dell’inadempimento.
Primo motivo: violazione degli articoli 4 e 10 della direttiva
La Corte accoglie il primo motivo. Dalle informazioni disponibili alla data rilevante risultava che la capacità degli impianti di trattamento era inferiore ai carichi di picco settimanali delle agglomerazioni interessate: per Malta South, capacità di 500.000 p.e. a fronte di un carico di 674.870 p.e.; per Malta North, capacità di 60.000 p.e. a fronte di un carico di 120.900 p.e. Ne conseguiva che una parte delle acque reflue urbane veniva scaricata senza alcun trattamento, con violazione dell’articolo 4 e dell’obbligo di conformità agli standard dell’allegato I.B.
La Corte osserva anche che i successivi dati prodotti da Malta non potevano essere considerati, perché successivi alla scadenza del termine del parere motivato o comunque non basati sul metodo di calcolo richiesto dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva.
Quanto all’articolo 10, la Corte ribadisce che il rispetto di tale obbligo presuppone la conformità all’articolo 4: un impianto che non riesce a trattare integralmente le acque reflue in ingresso non può essere considerato idoneo a garantire una sufficiente prestazione in tutte le normali condizioni climatiche locali. L’argomento maltese relativo all’immissione di rifiuti agricoli nella rete di raccolta non è ritenuto idoneo a giustificare l’inadempimento, poiché uno Stato membro non può invocare difficoltà del proprio ordinamento interno per sottrarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
Secondo motivo: violazione dell’articolo 5 della direttiva
La Corte accoglie anche il secondo motivo, limitatamente all’agglomerazione Malta North. Poiché l’impianto non assicurava neppure il trattamento secondario di tutte le acque reflue, esso non poteva a maggior ragione garantire il trattamento più rigoroso richiesto per gli scarichi in aree sensibili o nei relativi bacini di raccolta. La violazione dell’articolo 4 si traduce quindi, per questa agglomerazione, anche in una violazione dell’articolo 5.
La Corte precisa che i miglioramenti successivi invocati da Malta restano irrilevanti ai fini del giudizio di inadempimento.
Terzo motivo: violazione dell’articolo 15 e degli allegati I.B e I.D
La Corte accoglie il terzo motivo. L’articolo 15, letto con gli allegati I.B e I.D, impone un obbligo di controllo continuativo volto a verificare nel tempo la conformità degli scarichi ai requisiti di qualità. I dati più recenti disponibili mostravano un numero insufficiente di campioni conformi rispetto ai limiti consentiti dalla tabella 3 dell’allegato I.D, in particolare per il parametro del carico organico e per il controllo della domanda biochimica e chimica di ossigeno.
La Corte rileva che la violazione degli obblighi sostanziali di trattamento si riflette anche sul monitoraggio richiesto dall’articolo 15 e che tale inadempimento non è stato contestato in modo specifico da Malta per l’agglomerazione Malta North.
Dispositivo
La Corte dichiara che la Repubblica di Malta:
- non ha adottato le misure necessarie affinché le acque reflue urbane delle agglomerazioni Malta South e Malta North siano sottoposte a trattamento secondario o equivalente prima dello scarico, violando gli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE;
- non ha adottato le misure necessarie affinché le acque reflue urbane di Malta North siano sottoposte a trattamento più rigoroso prima dello scarico in aree sensibili o nei relativi bacini di raccolta, violando l’articolo 5 della direttiva;
- non ha monitorato gli scarichi delle agglomerazioni Malta South e Malta North secondo l’articolo 15 e gli allegati I.B e I.D della direttiva.
La Repubblica di Malta è inoltre condannata alle spese.
Principi desumibili per la pratica professionale
La pronuncia conferma che, nei ricorsi per inadempimento in materia ambientale, la verifica della Corte si colloca rigidamente alla scadenza del termine del parere motivato. Inoltre, la mera presenza di miglioramenti successivi non elide l’inadempimento già perfezionato. Per gli operatori, la sentenza ribadisce che il rispetto degli standard di trattamento delle acque reflue richiede capacità impiantistica adeguata ai carichi effettivi e un sistema di controllo coerente con i parametri e le frequenze di campionamento imposti dalla direttiva.
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