Sentenza del 26/01/2015 n. 278 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Preavviso di ipoteca - Contenuto dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità del preavviso di ipoteca, sostenendo che l'atto dovesse avere uno specifico contenuto, recare in allegato gli atti presupposti e indicare i termini per la proposizione dell'impugnazione. La questione è stata valutata alla luce dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973 e dell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973, il preavviso di ipoteca non è soggetto a uno specifico contenuto predeterminato e non deve necessariamente essere accompagnato dagli atti presupposti. Inoltre, non essendo incluso nell'elenco degli atti autonomamente impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, la mancata indicazione dei termini per impugnarlo non costituisce un vizio dell'atto. Ne consegue la validità del preavviso sotto i profili contestati.
Norme richiamate
Art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973
Il preavviso di ipoteca non deve rispettare uno specifico contenuto tipizzato né deve necessariamente recare in allegato gli atti presupposti, salvo eventuali diverse esigenze di conoscibilità derivanti dal caso concreto.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Poiché il preavviso di ipoteca non rientra nell'elenco degli atti autonomamente impugnabili previsto dalla norma, la mancata indicazione dei termini per impugnarlo non determina, di per sé, l'invalidità dell'atto.
Massime di principio
- Un preavviso di ipoteca può essere ritenuto valido anche se non contiene una struttura formalmente predeterminata e se non allega tutti gli atti presupposti.
- La mancata indicazione dei termini di impugnazione rileva come vizio solo quando l'atto appartiene alle categorie per le quali la legge prevede tale indicazione o ne consente l'impugnazione autonoma.
- Per contestare efficacemente un preavviso di ipoteca occorre individuare specifiche irregolarità sostanziali, come l'inesistenza o l'estinzione del debito, l'erroneità della pretesa, la mancata notifica degli atti presupposti quando incida concretamente sulla difesa, oppure il mancato rispetto dei presupposti legali dell'iscrizione.
- La validità formale del preavviso non esclude necessariamente la possibilità di contestare la pretesa tributaria o la riscossione attraverso l'impugnazione dell'atto effettivamente lesivo e autonomamente impugnabile, secondo le regole processuali applicabili.
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