Sentenza n. 131/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 680/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 781/2023), pubblicata in data 22.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 8.429,92 (ovvero l’importo pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 8.429,92, oltre interessi legali, per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 8.429,92, pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti di lavoro. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo in forma conforme all'originale e dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., era stata notificata al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale e che, al momento del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l'inerzia dell'Amministrazione, ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudicato, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Ha escluso un compenso aggiuntivo per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico che svolge funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La pronuncia è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità dell'inottemperanza ministeriale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata può essere prodotta come copia attestata conforme all'originale; non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., nel quadro della disciplina che consente l'attestazione di conformità del titolo senza necessità della spedizione in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, D.L. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche all'azione di ottemperanza.
- La sentenza civile passata in giudicato può essere azionata in ottemperanza mediante produzione di copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; dal 28 febbraio 2023 non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
- L'accertata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e consente la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nel trattamento economico già percepito dall'amministrazione di appartenenza, senza autonoma liquidazione a carico delle parti.
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