Sentenza n. 803/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3765/2023 del 9/11/2023 del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta Docente per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, che aveva riconosciuto il beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta Docente, per complessivi 3.000 euro. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva eseguito alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato né l'esistenza né l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice del lavoro, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun pagamento. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, quale commissario ad acta per l'ulteriore fase esecutiva: in caso di persistente inadempimento, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente, il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, valutate in concreto le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e soprattutto l'esiguità del debito, la penalità sarebbe risultata eccessivamente afflittiva e sproporzionata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure conseguenti, compresa la nomina del commissario ad acta e, nei casi previsti, la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tra tali elementi rilevano le condizioni del debitore pubblico e il rischio di locupletazioni o di una sanzione eccessivamente afflittiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni in forza di un titolo esecutivo è subordinato al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso tale termine senza pagamento, può essere accertata l'inottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata, che impone il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inottemperanza e assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento, purché sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Se l'amministrazione si costituisce senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza documentare pagamenti, neppure parziali, tali circostanze concorrono a dimostrare l'inottemperanza al titolo giudiziale.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, indicando il termine e gli adempimenti da compiere.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere esclusa quando, in concreto, le difficoltà derivanti dai vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dall'esiguità del debito la rendano eccessivamente afflittiva o manifestamente iniqua.
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