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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/760

Regolamento delegato (UE) 2022/760 della Commissione dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina

Normativa europea32022R0760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea alle modalità di rilascio e vidimazione del certificato di ispezione per i prodotti biologici provenienti dall’Ucraina. A causa dell’invasione russa, del blocco dei servizi postali e dei ritardi nell’ottenimento del sigillo elettronico qualificato, viene consentita la gestione elettronica del certificato in Traces anche senza firma elettronica qualificata nel riquadro 18. Le autorità degli Stati membri possono poi vidimare il certificato nel sistema o su carta, secondo le modalità previste. La misura si applica retroattivamente dal 24 febbraio 2022 ed è limitata al 30 giugno 2022 per la deroga principale.

Modifica transitoria del regime del certificato di ispezione per le importazioni di prodotti biologici dall’Ucraina, consentendo la presentazione elettronica nel sistema Traces senza sigillo elettronico qualificato in specifiche condizioni fino al 30 giugno 2022.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinate all’importazione nell’Unione e soggette al certificato di ispezione previsto dal regolamento delegato (UE) 2021/2306. Riguarda in particolare le persone autorizzate ubicate in Ucraina appartenenti ad autorità di controllo o organismi di controllo che non dispongono ancora di un sigillo elettronico qualificato, nonché le autorità competenti degli Stati membri ai posti di controllo frontalieri o ai punti di immissione in libera pratica chiamate a verificare e vidimare tali certificati. La disciplina è transitoria, limitata temporalmente al 30 giugno 2022 per la deroga principale, ma si applica con effetto retroattivo dal 24 febbraio 2022. Non modifica l’ambito materiale generale del regolamento 2021/2306, ma introduce una deroga specifica per il contesto eccezionale dell’Ucraina.

Modifica transitoria del certificato di ispezione per importazioni biologiche dall’Ucraina

Il regolamento delegato (UE) 2022/760 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per introdurre una soluzione emergenziale destinata alle importazioni nell’Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione provenienti dall’Ucraina. La misura è adottata alla luce dell’invasione russa del 24 febbraio 2022, delle difficoltà operative delle autorità/organismi di controllo ucraini e dell’interruzione dei servizi postali, che rendevano impraticabili sia il rilascio ordinario del certificato con sigillo elettronico qualificato sia la versione cartacea transitoria già prevista dal diritto vigente.

Contesto normativo

Il regolamento 2021/2306 disciplina i controlli ufficiali sulle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinate all’importazione nell’Unione e il relativo certificato di ispezione. In via ordinaria, l’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, richiede che il certificato sia rilasciato nel sistema Traces e rechi un sigillo elettronico qualificato. Prima di questa modifica, l’articolo 11, paragrafo 1, ammetteva già, fino al 30 giugno 2022, il rilascio in formato cartaceo dopo compilazione in Traces e stampa; tuttavia tale opzione non era praticabile in Ucraina per via dell’interruzione dei servizi postali.

Nuova deroga per le persone autorizzate in Ucraina

Con l’inserimento del nuovo articolo 11, paragrafo 1 bis, viene consentito, fino al 30 giugno 2022, che una persona autorizzata ubicata in Ucraina, appartenente a un’autorità di controllo o a un organismo di controllo che non dispone ancora di un sigillo elettronico qualificato, elabori e presenti il certificato di ispezione in formato elettronico nel sistema Traces senza apporre il sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18.

La deroga opera solo per i certificati relativi a partite che devono essere rilasciate prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine. Si tratta quindi di una soluzione transitoria e circoscritta, finalizzata a evitare l’interruzione dei flussi commerciali biologici in un contesto emergenziale.

Vidimazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri

Per coordinare la fase di controllo all’ingresso nell’Unione, il regolamento aggiunge all’articolo 11, paragrafo 2, la lettera c). Il certificato predisposto ai sensi del nuovo paragrafo 1 bis può essere vidimato:

  • nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato; oppure
  • su carta mediante firma autografa della persona autorizzata dell’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero o il punto di immissione in libera pratica.

In entrambi i casi, la vidimazione avviene dopo che il certificato è stato compilato nel sistema Traces e stampato; i riquadri interessati sono i numeri 23, 25 e 30, a seconda dei casi.

Applicazione temporale e retroattività

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica con effetto retroattivo dal 24 febbraio 2022. Questa scelta risponde all’esigenza di assicurare continuità giuridica e operativa sin dall’inizio della crisi. La deroga principale relativa all’assenza del sigillo elettronico qualificato è limitata fino al 30 giugno 2022.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori e i professionisti che assistono importatori di prodotti biologici, il regolamento consente di proseguire le procedure di importazione dall’Ucraina in assenza di un sigillo elettronico qualificato, evitando blocchi documentali. Resta tuttavia necessario che il certificato sia comunque gestito nel sistema Traces e che la vidimazione da parte dell’autorità competente avvenga secondo le modalità stabilite, elettroniche o cartacee, nei limiti e con le formalità previste dal regolamento modificato.

Disposizioni principali

Deroga temporanea per i certificati di ispezione dall’Ucraina

È inserito l’articolo 11, paragrafo 1 bis, nel regolamento delegato (UE) 2021/2306. In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, fino al 30 giugno 2022 una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato può elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione del sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine.

Vidimazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri

All’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 è aggiunta la lettera c). Il certificato elaborato e presentato nel sistema Traces ai sensi del nuovo paragrafo 1 bis è vidimato nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato oppure su carta mediante firma autografa della persona autorizzata dell’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero o il punto di immissione in libera pratica, nei riquadri 23, 25 e 30, a seconda dei casi, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato.

Motivazione e contesto emergenziale

La modifica è giustificata dalla situazione eccezionale determinata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia del 24 febbraio 2022, che ha compromesso l’operatività delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti per l’export biologico verso l’Unione e ha interrotto i servizi postali in Ucraina. La misura è adottata per garantire la continuità dei flussi commerciali e dei controlli.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 24 febbraio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaproduzione biologicaimportazionicontrolli ufficialidiritto alimentare

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