Parere n. 180/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Direttiva sui ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana-Aggiornamenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di direttiva presidenziale di aggiornamento della disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana
Esito
La questione giuridica
La Presidenza della Regione Siciliana ha sottoposto al Consiglio di giustizia amministrativa lo schema di direttiva destinato a sostituire integralmente la direttiva del 19 giugno 2020 sul ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. L'aggiornamento riguarda il quadro delle fonti, i presupposti di ammissibilità, il procedimento nelle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria, l'effetto vincolante del parere del CGARS, l'alternatività rispetto al ricorso giurisdizionale, le garanzie cautelari e partecipative, la digitalizzazione tramite portale informatico, i termini, le notificazioni, l'opposizione, il riesame del parere e i rimedi contro il decreto presidenziale. Il Consiglio è stato inoltre chiamato a valutare il rapporto tra la disciplina statutaria siciliana e le riforme statali del 2026, nonché la natura del ricorso straordinario, da distinguere dalla giurisdizione pur riconoscendone la natura giustiziale e contenziosa.
Il parere
Il Consiglio esprime parere favorevole sullo schema, subordinandone l'utilizzazione all'integrazione e alla correzione del testo secondo le numerose osservazioni formulate. La direttiva deve chiarire che il parere del CGARS è pienamente vincolante e sostanzialmente decisorio, sicché il decreto del Presidente della Regione deve essergli conforme, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023. Deve essere ribadita la natura del ricorso straordinario quale rimedio amministrativo giustiziale, impugnatorio, contenzioso e alternativo alla tutela giurisdizionale, senza parlare di progressiva giurisdizionalizzazione. La disciplina statale del d.P.R. n. 1199/1971 opera attraverso il rinvio dinamico dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 373/2003, nei limiti della compatibilità con lo Statuto speciale e con la normativa di attuazione. La riforma statale del 2026, che ha eliminato il riferimento al Presidente della Repubblica nel ricorso straordinario nazionale, non incide sulla competenza del Presidente della Regione Siciliana, direttamente fondata sull'art. 23, comma 4, dello Statuto, modificabile soltanto secondo il procedimento statutario dell'art. 43. Tra i principali rilievi, il Consiglio richiede di precisare l'ambito degli atti impugnabili, includendo gli atti dei Comuni siciliani adottati nell'esercizio di funzioni proprie e le ordinanze sindacali contingibili e urgenti ex art. 50, comma 5, TUEL, ma escludendo gli atti del Sindaco quale ufficiale del Governo; di disciplinare la definitività degli atti delle aziende sanitarie; di ribadire l'inammissibilità delle domande di accertamento e condanna, compreso il risarcimento; di enunciare una nozione sostanziale dell'alternatività; di riconoscere la sinteticità senza estendere automaticamente l'intero regime del processo amministrativo; di disciplinare rigorosamente ricorsi cumulativi e collettivi; di chiarire gli effetti della pubblicazione telematica in Sicilia; di confermare la natura facoltativa del portale; di precisare il regime del rimborso del contributo unificato e delle spese; di disciplinare l'opposizione e la translatio iudicii; di approfondire l'accesso agli atti acquisiti nella fase istruttoria; di limitare il riesame del parere ai casi eccezionali riconducibili alla revocazione; e di recepire i principi dell'Adunanza plenaria n. 11/2024 sulla nullità della decisione resa dopo la rituale trasposizione in sede giurisdizionale. La direttiva, una volta emendata, dovrà essere comunicata al Consiglio per conoscenza e ampiamente diffusa.
Osservazioni
Natura vincolante del parere del CGARS
La direttiva deve chiarire espressamente che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023, il parere del CGARS ha carattere pienamente e sostanzialmente vincolante e decisorio, con conseguente obbligo di conformità del decreto del Presidente della Regione.
Competenza del Presidente della Regione e riforma statale del 2026
Deve essere precisato che il decreto-legge n. 19/2026, convertito nella legge n. 50/2026, non modifica il ricorso straordinario siciliano, la cui disciplina e competenza presidenziale derivano direttamente dall'art. 23, comma 4, dello Statuto speciale e possono essere modificate soltanto secondo l'art. 43 dello Statuto.
Natura del ricorso straordinario
Occorre eliminare o attenuare i riferimenti alla progressiva giurisdizionalizzazione del rimedio. Il ricorso straordinario resta un rimedio amministrativo giustiziale, impugnatorio, contenzioso e alternativo alla giurisdizione, pur condividendo alcune garanzie con il processo.
Fonti applicabili
La direttiva deve precisare che il d.P.R. n. 1199/1971 si applica in forza del rinvio dinamico dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 373/2003, con gli adattamenti imposti dallo Statuto speciale e dalla normativa di attuazione, nonché mediante il ricorso ai principi generali del processo amministrativo e civile compatibili.
Trasmissione immediata del ricorso
Dopo il riferimento al portale informatico deve essere richiamato l'obbligo di immediata trasmissione del ricorso da parte dell'organo ricevente ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 1199/1971, evidenziando le possibili responsabilità disciplinari, amministrative e penali per il ritardo.
Ambito di applicazione
La direttiva dovrebbe indicare che il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 7, comma 8, c.p.a.
Atti amministrativi regionali e atti dei Comuni
Occorre chiarire che la categoria degli atti amministrativi regionali comprende anche gli atti degli enti siciliani, inclusi i Comuni, quando adottati nell'esercizio di funzioni proprie dell'ente e riconducibili all'organizzazione amministrativa regionale indiretta.
Ordinanze sindacali contingibili e urgenti
Devono essere incluse tra gli atti impugnabili le ordinanze sindacali ex art. 50, comma 5, TUEL relative a emergenze sanitarie o di igiene pubblica esclusivamente locali. Devono invece essere escluse le ordinanze adottate dal Sindaco quale ufficiale del Governo ai sensi dell'art. 54 TUEL, impugnabili davanti al Presidente del Consiglio di Stato.
Definitività degli atti degli enti locali
La disciplina deve affrontare la definitività degli atti comunali non dirigenziali, verificando il conferimento delle funzioni secondo la normativa sugli enti locali e gli statuti degli enti.
Definitività degli atti delle aziende sanitarie
Per gli atti dei direttori di Dipartimento o di UOC delle aziende sanitarie occorre distinguere gli atti amministrativi esterni dagli atti di gestione interna. La definitività va verificata alla luce dell'atto aziendale: se è previsto il ricorso al direttore generale, l'atto non è definitivo; se è adottato su delega di firma del direttore generale, è definitivo.
Azioni esperibili
La direttiva dovrebbe richiamare che il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente soltanto domande di annullamento di atti amministrativi definitivi. Sono inammissibili le domande autonome di accertamento e di condanna, anche risarcitoria.
Alternatività
La disciplina deve esporre con maggiore chiarezza il principio di alternatività di cui all'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971 e la conseguenza dell'inammissibilità del rimedio proposto per secondo.
Nozione sostanziale di alternatività
La preclusione opera non solo quando siano impugnati formalmente lo stesso atto, ma anche quando le controversie riguardino la medesima vicenda sostanziale, atti connessi per presupposizione, pregiudizialità, dipendenza o consequenzialità, oppure lo stesso bene della vita.
Domanda cautelare
La sezione relativa ai contenuti del ricorso deve richiamare il fondamento normativo della tutela cautelare e della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, nonché precisare che il Collegio può definire il merito anche se l'Ufficio legislativo e legale ha riferito soltanto sull'istanza cautelare, quando ricorrano i presupposti e siano garantiti istruttoria e contraddittorio.
Sinteticità degli atti
Va riconosciuto il dovere di chiarezza e sinteticità anche nel ricorso straordinario, senza applicare automaticamente l'intera disciplina del processo amministrativo e, in particolare, il comma 5 dell'art. 13-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.a. In caso di violazione, spetta al Consiglio fissare criteri e limiti dimensionali adeguati alla controversia.
Ricorso cumulativo
Un unico ricorso può impugnare più provvedimenti quando sussista un nesso di interdipendenza o connessione, anche funzionale, e gli atti concorrano a ledere la stessa posizione giuridica.
Ricorso collettivo
Il ricorso collettivo costituisce un'eccezione da interpretare restrittivamente ed è ammissibile solo in presenza di piena identità, ex ante, di petitum e causa petendi e di totale assenza di conflitti, anche potenziali, tra i ricorrenti. È escluso, in particolare, nelle procedure concorsuali intrinsecamente competitive.
Termini e pubblicazione telematica
La direttiva deve precisare che la piena conoscenza può derivare dalla pubblicazione prevista dall'ordinamento, compresa la pubblicazione nell'albo online quando legalmente idonea. In Sicilia, la pubblicazione sui siti istituzionali ha di regola valore legale e può far decorrere i termini decadenziali in forza della disciplina regionale, salvo diversa previsione espressa.
Notificazioni e presentazione
Non è obbligatorio notificare il ricorso all'autorità emanante a pena di inammissibilità. È sufficiente la presentazione tempestiva all'autorità adita, alla Presidenza della Regione o all'Ufficio legislativo e legale, anche tramite il portale, fermo l'obbligo dell'Ufficio di comunicare il ricorso, gli allegati e gli ulteriori atti all'autorità emanante e ai controinteressati.
Portale informatico
Il portale telematico deve essere qualificato come strumento facoltativo e alternativo alle modalità tradizionali. La sua obbligatorietà esclusiva richiederebbe un adeguato fondamento normativo, anche in considerazione della competenza statale in materia di giurisdizione.
Rimborso del contributo unificato e spese
Il rimborso del contributo unificato non opera generalmente quando la controversia è definita in rito, salvo l'improcedibilità imputabile all'amministrazione resistente. Non sussiste invece un diritto alla refusione delle spese di difesa, la cui domanda è inammissibile.
Opposizione e trasposizione
La direttiva deve chiarire che la facoltà di opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è generalizzata a tutte le parti contro cui è proposto il ricorso, che il termine è perentorio e che l'opposizione realizza una particolare forma di translatio iudicii ai sensi dell'art. 48 c.p.a.
Accesso agli atti istruttori
Deve essere approfondita la possibilità per il ricorrente o il suo difensore di accedere alla documentazione acquisita dall'amministrazione, anche dopo un parere interlocutorio istruttorio e prima della relazione conclusiva dell'Ufficio legislativo e legale, senza confondere tale facoltà con la preclusione istruttoria successiva alla trasmissione del fascicolo al Consiglio.
Riesame del parere
Il riesame di un parere già reso e non ancora recepito non ha un fondamento normativo espresso ed è, in linea di principio, inammissibile. Può essere ammesso eccezionalmente, prima del decreto, solo per ipotesi riconducibili alla revocazione, come ius superveniens, casi dell'art. 395 c.p.c., manifesta non conformità al diritto vigente o contrasto con giudicato. Non è sufficiente una mera divergenza interpretativa.
Decisione conforme al parere
La direttiva deve stabilire che il decreto del Presidente della Regione è adottato in conformità al parere del CGARS e prevedere, ove necessario, la trasmissione del decreto e del parere anche all'amministrazione emanante non costituita nel procedimento contenzioso.
Nullità della decisione dopo la trasposizione
Devono essere recepiti i principi dell'Adunanza plenaria n. 11/2024: la rituale opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale spogliano l'amministrazione del potere di decidere il ricorso straordinario; l'eventuale decisione successiva è nulla per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990.
Norme richiamate
art. 23, comma 4, Statuto speciale della Regione Siciliana
I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.
Costituisce il fondamento statutario della competenza del Presidente della Regione a decidere i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi regionali e prevale sulla legislazione ordinaria statale.
art. 43 Statuto speciale della Regione Siciliana
La modifica della competenza statutaria relativa al ricorso straordinario richiede il procedimento di revisione previsto dallo Statuto.
art. 9, comma 5, d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui consentiva al Presidente della Regione di discostarsi dal parere del CGARS; il parere è quindi pienamente vincolante.
sentenza Corte costituzionale n. 63/2023
Ha eliminato il potere del Presidente della Regione di decidere in difformità dal parere del CGARS e ha confermato la distinzione tra natura giustiziale e natura giurisdizionale del rimedio.
art. 12, comma 1, d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373
Per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.
Opera come rinvio dinamico alle disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato, compreso il d.P.R. n. 1199/1971, nei limiti della compatibilità con la disciplina statutaria e attuativa siciliana.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Costituisce la disciplina statale di riferimento del ricorso straordinario, applicabile al rimedio siciliano nei limiti e con gli adattamenti derivanti dallo Statuto e dalla normativa di attuazione.
art. 7, comma 8, c.p.a.
Il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.
Delimita il rimedio alle impugnazioni di annullamento contro atti amministrativi definitivi e sancisce, al comma 2, il principio di alternatività rispetto al ricorso giurisdizionale.
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina il termine di centoventi giorni e la presentazione del ricorso, nonché l'obbligo di immediata trasmissione da parte dell'organo ricevente.
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina l'opposizione dei resistenti e dei controinteressati e impedisce la prosecuzione della decisione straordinaria dopo la rituale trasposizione in sede giurisdizionale.
art. 12, commi 2 e 3, legge regionale n. 5/2011
In collegamento con l'art. 32 della legge n. 69/2009, attribuisce alla pubblicazione sui siti istituzionali regionali efficacia di pubblicità legale e valore legale degli atti.
art. 54, comma 4-bis, d.lgs. n. 82/2005
La pubblicità telematica produce effetti giuridici nei soli casi previsti dall'ordinamento.
art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000
emergenze sanitarie o di igiene pubblica
Le ordinanze sindacali relative a emergenze sanitarie o di igiene pubblica esclusivamente locali rientrano tra gli atti impugnabili con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
art. 54 d.lgs. n. 267/2000
in materia di ordine e sicurezza pubblica … pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria … tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico
Gli atti adottati dal Sindaco quale ufficiale del Governo non rientrano nel ricorso straordinario siciliano.
art. 3, comma 4, legge 21 luglio 2000, n. 205
Costituisce il fondamento richiamato per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato in sede straordinaria.
artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a.
Esprimono il dovere di chiarezza e sinteticità, applicabile anche al ricorso straordinario in quanto principio ordinatore del contraddittorio e della decisione.
art. 48 c.p.a.
Disciplina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e conferma la complementarità tra rimedio giustiziale e tutela giurisdizionale.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Può operare come criterio integrativo nel ricorso straordinario, consentendo di desumere argomenti sfavorevoli dalla mancata produzione di documenti o informazioni richiesti.
art. 68, comma 4, legge regionale n. 21/2014
Impone la pubblicazione integrale dei decreti dirigenziali conclusivi entro sette giorni e collega all'inosservanza la nullità dell'atto.
art. 3, commi 6-bis e 6-ter, legge regionale n. 71/1978
Prevede obblighi di pubblicazione telematica per piani e programmi di governo del territorio quale condizione di efficacia, senza imporre concorrente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale regionale.
art. 395 c.p.c.
Individua, insieme allo ius superveniens, alla manifesta non conformità al diritto vigente e al contrasto con giudicato, le ipotesi eccezionali cui può ricondursi il riesame del parere.
art. 21-septies legge 7 agosto 1990, n. 241
È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
La decisione straordinaria resa dopo la rituale trasposizione in sede giurisdizionale è nulla per difetto assoluto di attribuzione, poiché l'amministrazione non conserva il potere di definire la controversia.
art. 9 legge regionale n. 26/2025
Introduce per il triennio 2025-2027 un contributo fino a 550 euro per persone fisiche con ISEE non superiore a 35.000 euro che propongano ricorso straordinario.
art. 6, commi 4, 5 e 6, decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50
Riforma il ricorso straordinario nazionale eliminando i riferimenti al Presidente della Repubblica, ma non si applica al ricorso straordinario siciliano.
Massime di principio
- Il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso straordinario, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023, è pienamente vincolante e sostanzialmente decisorio; il decreto del Presidente della Regione deve essere adottato in conformità al parere.
- La competenza del Presidente della Regione Siciliana a decidere i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi regionali deriva direttamente dall'art. 23, comma 4, dello Statuto speciale e non può essere modificata da una legge ordinaria statale successiva, ma soltanto mediante revisione statutaria secondo l'art. 43.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è un rimedio amministrativo giustiziale, impugnatorio, contenzioso e alternativo alla tutela giurisdizionale: consente domande di annullamento di atti amministrativi definitivi, ma non autonome domande di accertamento o condanna risarcitoria.
- Il principio di alternatività opera secondo una concezione sostanziale: la preclusione si estende alle controversie che, pur riguardando atti formalmente diversi, investono la stessa vicenda, il medesimo rapporto o bene della vita e presentano rapporti di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza o consequenzialità.
- La piattaforma telematica per la presentazione dei ricorsi straordinari, in assenza di una specifica base normativa, è facoltativa e alternativa alle modalità tradizionali; i requisiti di ammissibilità del ricorso restano quelli stabiliti dalla legge.
- La rituale opposizione e trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale priva l'amministrazione del potere di decidere il ricorso; la decisione successivamente adottata è nulla per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990.
Aggiornamento della direttiva sui ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha esaminato, su richiesta della Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale, lo schema di direttiva destinato a sostituire integralmente la direttiva presidenziale del 19 giugno 2020. Il parere è favorevole, con le osservazioni formulate in motivazione. La nuova direttiva intende aggiornare il quadro normativo, giurisprudenziale e organizzativo del ricorso straordinario, anche alla luce della digitalizzazione del procedimento.
Premesse e struttura dello schema
La bozza è articolata in una parte introduttiva sul quadro delle fonti e sulle novità sopravvenute e in due parti dedicate, rispettivamente, ai presupposti di ammissibilità e al procedimento, suddiviso nelle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria.
Il Consiglio considera opportuna l'iniziativa, già auspicata con cadenza biennale nel parere n. 61/2020, e ritiene che la perdurante esigenza di disciplinare gli aspetti organizzativi regionali potrebbe giustificare, in futuro, l'adozione di un regolamento, ferma la necessità di una valutazione politico-istituzionale. La direttiva aggiornata dovrà sostituire integralmente quella del 2020 e costituire l'unica fonte di riferimento amministrativo per la disciplina del rimedio.
Natura vincolante del parere e quadro statutario
Il principale elemento di novità è la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023, che ha dichiarato illegittimo l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373/2003 nella parte in cui consentiva al Presidente della Regione di discostarsi dal parere del CGARS. Ne consegue che il parere del Consiglio è oggi pienamente vincolante e sostanzialmente decisorio, tanto da essere stato equiparato, per la sua forza, a una sentenza. Il decreto presidenziale deve quindi essere conforme al parere.
Il fondamento della competenza del Presidente della Regione è l'art. 23, comma 4, dello Statuto speciale, fonte di rango costituzionale ai sensi dell'art. 116 Cost. La riforma statale del 2026, che ha eliminato nel ricorso straordinario nazionale i riferimenti al Presidente della Repubblica, non incide sul modello siciliano. Una modifica della competenza statutaria richiederebbe il procedimento previsto dall'art. 43 dello Statuto.
La disciplina del d.P.R. n. 1199/1971 si applica al ricorso straordinario siciliano in forza del rinvio dinamico dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 373/2003, sempre nei limiti di compatibilità con lo Statuto e con la normativa di attuazione. Come criteri integrativi possono trovare applicazione i principi generali del processo amministrativo e civile compatibili con la struttura del rimedio.
Natura giustiziale e non giurisdizionale
Il Consiglio ritiene necessario correggere ogni riferimento a una presunta progressiva “giurisdizionalizzazione” del ricorso straordinario. Secondo la Corte costituzionale e l'Adunanza plenaria n. 11/2024, il rimedio è amministrativo, giustiziale, contenzioso e alternativo alla giurisdizione. Condivide con il processo alcune garanzie e alcuni istituti, ma non si trasforma in un mezzo di impugnazione giurisdizionale.
La natura impugnatoria comporta che il ricorso sia diretto contro atti amministrativi definitivi e consenta essenzialmente domande di annullamento. Sono inammissibili le autonome domande di accertamento e di condanna, compresa la domanda risarcitoria.
Ambito degli atti impugnabili
La direttiva deve precisare che il ricorso è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 7, comma 8, c.p.a.
La nozione di “atti amministrativi regionali” comprende non soltanto gli atti dell'amministrazione regionale in senso stretto, ma anche gli atti degli enti siciliani, inclusi i Comuni, quando adottati nell'esercizio di funzioni proprie dell'ente e riferiti al territorio regionale o a materie di competenza regionale.
Sono impugnabili con il rimedio siciliano le ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art. 50, comma 5, TUEL per emergenze sanitarie o di igiene pubblica esclusivamente locali. Sono invece escluse le ordinanze adottate dal Sindaco quale ufficiale del Governo ai sensi dell'art. 54 TUEL in materia di ordine e sicurezza pubblica, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, che rientrano nel ricorso straordinario nazionale.
Definitività degli atti
La direttiva deve affrontare il problema della definitività degli atti comunali non dirigenziali, verificando le competenze attribuite dalla normativa sugli enti locali e dagli statuti.
Particolare attenzione è richiesta per le aziende sanitarie provinciali. Occorre distinguere gli atti amministrativi esterni dagli atti di organizzazione interna e di gestione del rapporto di lavoro. Per gli atti esterni adottati dal direttore di Dipartimento o dal direttore di UOC, la definitività dipende dall'atto aziendale e dall'eventuale previsione di un riesame da parte del direttore generale. Se l'atto aziendale prevede il ricorso al direttore generale, l'atto non è definitivo e deve essere previamente impugnato in via gerarchica. Se l'atto è adottato su delega di firma del direttore generale, è invece definitivo.
Alternatività e ricorsi cumulativi o collettivi
Il principio di alternatività, previsto dall'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, impedisce di proporre il ricorso straordinario e il ricorso giurisdizionale contro la stessa vicenda. La scelta di una via consuma la possibilità di utilizzare l'altra.
Il Consiglio aderisce a una nozione sostanziale del principio: la preclusione opera anche quando gli atti siano formalmente diversi, se collegati da presupposizione, pregiudizialità, dipendenza o consequenzialità, oppure se le controversie mirino allo stesso bene della vita. Il rimedio proposto per secondo è inammissibile.
È ammissibile il ricorso cumulativo contro più atti quando tra questi vi sia un nesso di interdipendenza o connessione e concorrano a ledere la stessa posizione giuridica. Il ricorso collettivo è invece eccezionale e richiede piena identità di petitum e causa petendi e totale assenza di conflitti, anche potenziali. Esso è normalmente incompatibile con le procedure concorsuali, caratterizzate dalla competizione tra i partecipanti.
Fase introduttiva, cautela e sinteticità
La direttiva deve richiamare la tutela cautelare e il fondamento normativo della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. In presenza di manifesta fondatezza o manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, il Collegio può definire il merito anche quando l'Ufficio legislativo e legale abbia riferito soltanto sull'istanza cautelare, purché siano completi istruttoria e contraddittorio.
Il dovere di chiarezza e sinteticità si applica anche al ricorso straordinario, ma non comporta l'automatica estensione dell'intera disciplina del processo amministrativo, in particolare dell'art. 13-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.a. In caso di atti sovrabbondanti, spetta al Consiglio stabilire criteri e limiti dimensionali adeguati alla controversia.
Termini, pubblicazione e notificazioni
La piena conoscenza dell'atto può derivare dalla pubblicazione nelle forme previste dall'ordinamento. Nell'ordinamento siciliano, la pubblicazione sui siti istituzionali ha, di regola, valore legale in forza dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2011 e della disciplina richiamata. Essa può quindi far decorrere i termini decadenziali quando la legge le attribuisca tale efficacia.
Non è necessario notificare il ricorso all'autorità emanante a pena di inammissibilità. La presentazione tempestiva alla Presidenza della Regione o all'Ufficio legislativo e legale, anche tramite il portale informatico, è idonea a rispettare il termine di centoventi giorni. L'Ufficio deve tuttavia comunicare d'ufficio il ricorso, gli allegati e gli ulteriori atti all'autorità emanante e agli eventuali controinteressati che non ne abbiano già avuto formale conoscenza.
Digitalizzazione e portale informatico
Il portale dedicato ai ricorsi straordinari, attivo dal 1° gennaio 2024 e aggiornato nel 2025, consente la gestione telematica dell'iter, lo scambio documentale, le comunicazioni e la notificazione del decreto. Il Consiglio ne riconosce l'utilità per celerità, tracciabilità, trasparenza e contraddittorio.
Tuttavia, il portale deve essere qualificato come strumento facoltativo e alternativo alle modalità tradizionali. In assenza di una specifica base normativa, non può essere considerato l'unico canale obbligatorio di presentazione del ricorso.
Contributo unificato, opposizione e istruttoria
Il rimborso del contributo unificato non opera, in generale, quando il ricorso è definito in rito, salvo l'improcedibilità imputabile all'amministrazione resistente. Non è invece dovuta la refusione delle spese di difesa.
La facoltà di opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è ormai generalizzata a tutte le parti contro cui è proposto il ricorso. Il termine è perentorio e la trasposizione in sede giurisdizionale configura una particolare forma di translatio iudicii disciplinata dall'art. 48 c.p.a.
Per la fase istruttoria, il Consiglio ritiene opportuno approfondire il diritto del ricorrente o del suo difensore di accedere alla documentazione acquisita dall'amministrazione, anche dopo un parere interlocutorio istruttorio e prima della relazione conclusiva dell'Ufficio legislativo e legale.
Fase decisoria e riesame
Il riesame di un parere già reso dal CGARS, ma non ancora recepito nel decreto presidenziale, non ha un generale fondamento normativo e deve ritenersi, in linea di principio, inammissibile. È possibile soltanto eccezionalmente, prima dell'adozione del decreto e per ragioni riconducibili alla revocazione: ius superveniens, casi dell'art. 395 c.p.c., manifesta non conformità al diritto vigente o contrasto con un giudicato. Non basta una diversa valutazione interpretativa.
Il decreto del Presidente della Regione deve essere conforme al parere. La direttiva può prevedere la trasmissione del decreto e del parere anche al dipartimento regionale competente e all'autorità che ha adottato l'atto, quando non sia stata parte del procedimento contenzioso, ai fini della vigilanza sull'ottemperanza.
Nullità della decisione dopo la trasposizione
Il Consiglio richiama l'Adunanza plenaria n. 11/2024. Dopo l'opposizione e la rituale trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, l'amministrazione è privata del potere di decidere il ricorso straordinario. Una decisione successivamente adottata è nulla ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione, poiché interviene su una controversia ormai devoluta al giudice amministrativo.
Conclusioni
Il parere è favorevole con osservazioni. La direttiva dovrà essere emendata secondo i rilievi formulati, comunicata al Consiglio per conoscenza e ampiamente diffusa. Il Consiglio invita inoltre l'Ufficio legislativo e legale a predisporre una direttiva analoga sull'attività consultiva in senso stretto relativa ai pareri obbligatori sui regolamenti regionali e ai quesiti.
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