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Parere

Parere n. 179/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora Maria Ragusa, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Cannizzo, contro il Comune di Bagheria, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione ordinanza di demolizione n. 1 del 23 gennaio 2026, previo accertamento di nullità del rogito e sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.

Giustizia amministrativa202600110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 23 gennaio 2026, con richiesta di accertamento incidentale della nullità del rogito e di sospensione del giudizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune di Bagheria ha ingiunto la demolizione dell’edificio sito in Bagheria, località Aspra, Corso Italia n. 24, catastalmente individuato al foglio 9, particella 1110. Chiede, in via incidentale, l’accertamento della nullità del rogito di compravendita del 4 giugno 2009, per l’asserita indicazione di un titolo edilizio inesistente, e la sospensione del ricorso in attesa della definizione del giudizio civile promosso contro il precedente proprietario. Nel merito deduce la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l’elusione degli effetti del precedente annullamento di un’ordinanza di demolizione, l’omessa valutazione delle deduzioni e della richiesta di proroga, nonché la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per difetto di istruttoria, travisamento, carenza e illogicità della motivazione. In particolare, contesta che il Comune abbia disposto la demolizione dell’intero compendio senza distinguere il manufatto preesistente, individuabile già nella ripresa aerofotogrammetrica del giugno 1978, dalle opere successive eventualmente abusive e senza verificare la possibilità di una demolizione parziale. È stata inoltre proposta istanza cautelare, fondata sul rischio di esecuzione dell’ordinanza, acquisizione gratuita al patrimonio comunale, sanzioni pecuniarie ed esecuzione in danno.

Il parere

Il Collegio non definisce allo stato né le questioni preliminari né il merito del ricorso e sospende l’espressione del parere, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio rilevante anche ai fini cautelari. Dall’ordinanza impugnata emerge infatti che nella ripresa aerofotogrammetrica del giugno 1978 era già individuabile la sagoma di un edificio, sebbene di consistenza planimetrica inferiore a quella attuale. Occorre quindi accertare la consistenza originaria del manufatto, l’eventuale titolo di legittimazione della porzione preesistente, la natura, l’epoca e la consistenza delle opere successive e la loro eventuale autonoma rimovibilità senza pregiudizio per la parte originaria. Il Collegio richiama il principio secondo cui le modalità di esecuzione della demolizione devono essere valutate caso per caso, verificando se sia possibile rimuovere la sola parte abusiva senza incidere sulla porzione legittima. Le parti sono onerate di depositare la documentazione utile entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa del parere. In caso di mancato adempimento, il Collegio avverte che potranno essere desunti argomenti di giudizio sfavorevoli ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Osservazioni

Accertamento della consistenza originaria del manufatto

Deve essere chiarita la consistenza edilizia dell’edificio esistente alla data del giugno 1978, anche alla luce della sagoma risultante dalla restituzione aerofotogrammetrica e dal fotogramma S.A.S. richiamati nel provvedimento impugnato.

Titolo di legittimazione della porzione originaria

Occorre produrre e verificare ogni eventuale titolo edilizio relativo alla porzione del manufatto già esistente nel giugno 1978, distinguendo la parte legittima da quella eventualmente abusiva.

Opere successive

Devono essere precisate la natura, l’epoca e la consistenza delle opere realizzate successivamente, comprese le opere indicate nel sopralluogo comunale come locale di sgombero, dependance e chiusura del patio.

Autonoma rimovibilità delle opere abusive

Deve essere verificato se le opere successive costituiscano superfetazioni autonomamente rimovibili oppure abbiano inciso radicalmente sulle caratteristiche strutturali e morfologiche dell’unico fabbricato preesistente.

Produzione documentale e conseguenze dell’inadempimento

Le parti devono depositare la documentazione richiesta entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa del parere. In mancanza, potranno essere desunti argomenti di giudizio sfavorevoli ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 8 c.p.a.

    La ricorrente ne invoca l’applicazione per ottenere l’accertamento incidentale della nullità del rogito nei limiti della cognizione del giudice amministrativo; il Collegio non decide allo stato la questione.

  • artt. 7 e 8 legge n. 241/1990

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla comunicazione di avvio e all’effettività della partecipazione procedimentale; il Collegio riserva ogni decisione e dispone un approfondimento istruttorio.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Disciplina l’ordine di demolizione e le conseguenze dell’inottemperanza. La sua applicazione richiede, secondo il tema istruttorio individuato dal Collegio, una verifica concreta della consistenza dell’abuso e della possibilità di una demolizione parziale.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato dalla ricorrente con riferimento alle conseguenze sanzionatorie dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, quando abbia disposto il deposito di documenti o informazioni rilevanti, di desumere argomenti di giudizio sfavorevoli dalla mancata ottemperanza della parte; il Collegio ne prospetta l’applicazione in caso di mancato deposito.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento generale della regola processuale relativa alle conseguenze dell’inadempimento agli ordini istruttori.

  • art. 46 d.P.R. n. 380/2001

    È invocato dalla ricorrente quale norma che concorrerebbe a fondare la nullità del rogito per l’indicazione di un titolo edilizio inesistente; la questione resta impregiudicata.

  • artt. 17 e 40 legge n. 47/1985

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità del contratto di compravendita; il Collegio non si pronuncia ancora.

  • art. 1418 c.c.

    È invocato dalla ricorrente quale disposizione generale sulla nullità del contratto; la relativa questione non viene definita nel parere interlocutorio.

  • Cons. Stato, sez. II, 2 aprile 2025, n. 2814

    È richiamato per il principio secondo cui le modalità di esecuzione della demolizione devono essere valutate caso per caso, verificando la frazionabilità dell’intervento e la possibilità di rimuovere la sola parte abusiva senza colpire quella legittima.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato nell’oggetto del ricorso in relazione alla richiesta di sospensione del giudizio per la pendenza della causa civile sulla nullità del rogito; il Collegio non decide la richiesta.

Massime di principio

  • Quando dagli atti emerga l’esistenza di un manufatto anteriore alle opere contestate, l’amministrazione deve ricostruirne la consistenza e verificare separatamente la legittimità della porzione originaria e quella delle opere successive prima di adottare un ordine di demolizione dell’intero complesso.
  • L’ordine di demolizione non può essere adottato in modo indiscriminato senza verificare se le opere abusive siano autonomamente rimovibili e se la loro demolizione possa essere eseguita senza incidere sulla porzione legittima del manufatto.
  • La verifica della frazionabilità dell’intervento demolitorio e della possibilità di rimuovere la sola parte abusiva deve essere compiuta caso per caso, in relazione alle caratteristiche strutturali e morfologiche dell’edificio.
  • Quando il giudice amministrativo dispone il deposito di documenti o informazioni rilevanti ai fini della decisione, la mancata ottemperanza della parte può consentire la desunzione di argomenti di giudizio sfavorevoli ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Ordinanza di demolizione e necessità di approfondimento istruttorio

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riunite, esamina in sede consultiva un ricorso straordinario proposto da una proprietaria privata contro il Comune di Bagheria, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 23 gennaio 2026 relativa a un immobile sito in Bagheria, località Aspra, Corso Italia n. 24.

Il parere è interlocutorio: il Collegio sospende l’espressione del parere e dispone ulteriori incombenti istruttori, riservando ogni decisione sulle questioni preliminari, sulla domanda cautelare e sul merito.

Vicenda amministrativa e giudiziaria

La ricorrente aveva acquistato l’immobile con rogito del 4 giugno 2009. Dopo avere chiesto al Comune la documentazione amministrativa e tecnica necessaria per lavori di manutenzione straordinaria, aveva ottenuto l’accesso agli atti in esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 2123/2022.

Dalla relazione del tecnico incaricato sarebbe emersa l’assenza di un titolo edilizio, fatta eccezione per un permesso di abitabilità e uso del 7 dicembre 1982. Il Comune aveva tuttavia rilevato, in occasione di un sopralluogo, che l’immobile era stato costruito in forza della concessione edilizia n. 130 del 9 dicembre 1981 e che erano state realizzate ulteriori opere, indicate in un locale di sgombero, una dependance e la chiusura di un patio originariamente aperto.

La ricorrente aveva inoltre promosso davanti al Tribunale di Termini Imerese un giudizio contro il precedente proprietario, volto a ottenere la declaratoria di nullità del rogito per l’asserita indicazione di un titolo edilizio inesistente. Nel giudizio civile il Tribunale aveva disposto una consulenza tecnica, che avrebbe escluso l’esistenza di ulteriori titoli legittimanti.

Una precedente ordinanza di demolizione, n. 10/2023, era stata annullata con D.P. n. 32/2025, in adesione al parere del Consiglio n. 317/2024, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, con salvezza del potere-dovere del Comune di rinnovare l’azione amministrativa. Il Comune aveva quindi riavviato il procedimento nel 2025 e, dopo le deduzioni della ricorrente e la richiesta di proroga connessa alla pendenza del giudizio civile, aveva adottato l’ordinanza impugnata.

Domande e motivi del ricorso

La ricorrente chiede:

  • l’accertamento incidentale della nullità del rogito ai sensi dell’art. 8 c.p.a., dell’art. 46 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 17 e 40 della legge n. 47/1985 e dell’art. 1418 c.c.;
  • la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa civile sulla nullità del contratto;
  • l’annullamento dell’ordinanza di demolizione;
  • la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento.

Nel merito deduce la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, sostenendo che la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe stata meramente formale e non avrebbe consentito un’effettiva partecipazione. Denuncia inoltre la mancata valutazione delle proprie deduzioni e della richiesta di proroga, nonché l’elusione degli effetti della precedente decisione di annullamento.

Con riferimento all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la ricorrente contesta che il Comune abbia disposto la demolizione dell’intero compendio senza distinguere tra il manufatto originario e le opere successive eventualmente abusive. Deduce quindi difetto di istruttoria, travisamento, carenza e illogicità della motivazione, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Elemento aerofotogrammetrico e necessità di verifica

Il Collegio attribuisce rilievo alla circostanza, risultante dallo stesso provvedimento impugnato, che nella ripresa aerofotogrammetrica del giugno 1978 e nel fotogramma S.A.S. n. 188 fosse già visibile la sagoma di un edificio, sebbene di consistenza planimetrica ridotta rispetto a quella attuale.

Tale elemento rende necessaria una ricostruzione più precisa della storia edilizia del manufatto, con particolare riguardo a:

  • consistenza dell’edificio già esistente nel giugno 1978;
  • eventuale titolo di legittimazione della porzione originaria;
  • natura, epoca e consistenza delle opere realizzate successivamente;
  • possibilità di rimuovere autonomamente le opere abusive senza pregiudicare la parte originaria.

Il Collegio evidenzia che occorre stabilire se le opere successive siano superfetazioni autonomamente rimovibili oppure se abbiano inciso in modo radicale sulle caratteristiche strutturali e morfologiche dell’unico fabbricato preesistente.

Principio sulla demolizione parziale

Il parere richiama Cons. Stato, sez. II, 2 aprile 2025, n. 2814, secondo cui le modalità di esecuzione della demolizione devono essere vagliate caso per caso, tenendo conto della frazionabilità dell’intervento e della possibilità di rimuovere la sola parte abusiva senza colpire la porzione legittima del manufatto.

Ne deriva che l’amministrazione deve svolgere una verifica concreta e non meramente astratta sulla possibilità di una demolizione parziale, soprattutto quando gli elementi istruttori evidenzino l’esistenza di una costruzione preesistente rispetto alle opere contestate.

Incombenti istruttori e conclusioni

Le parti sono state onerate di depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa del parere tutta la documentazione utile a chiarire i quattro profili individuati dal Collegio: consistenza originaria, titolo di legittimazione, opere successive e loro autonoma rimovibilità.

Il Collegio avverte che, in caso di mancato riscontro, potranno essere desunti argomenti di giudizio sfavorevoli nei confronti della parte inadempiente, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., quale espressione di un principio generale desumibile dall’art. 112 c.p.c.

Il procedimento consultivo resta quindi aperto. Nessuna decisione definitiva è stata adottata sulla nullità del rogito, sulla sospensione del giudizio, sulla domanda cautelare o sull’illegittimità dell’ordinanza di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoIstruttoria processualeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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