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Sentenza

Sentenza n. 629/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 1205 del 2025.

Giustizia amministrativa202502744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 1205 del 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Catania, sezione lavoro, notificata via PEC al Ministero in forma esecutiva. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha inoltre documentato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza posta in esecuzione era irrevocabile, era stata ritualmente notificata all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 300 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata motivata anche dal carattere seriale della controversia e dalla natura assimilabile a una procedura esecutiva mobiliare.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla definitività e alla notificazione in forma esecutiva del titolo, consente di procedere in via esecutiva e di promuovere il giudizio di ottemperanza.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disposizione, come modificata in sede di conversione, è richiamata quale ulteriore modifica dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza dell’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e disporre, per l’eventuale ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a controversie seriali e assimilabili a procedure esecutive mobiliari, le spese possono essere liquidate tenendo conto della natura e della ripetitività della controversia, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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